TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO VI
Sportello unico
Art. 70
Sportello unico per le attivita' produttive
1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo
le modalita' di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attivita'
produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo.
2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle
funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle
materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti
amministrativi.
3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo
svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione,
realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti
produttivi, nonche' all'esecuzione di opere interne ai fabbricati
adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o
della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati
ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della Legge n.59 del 1997, fermo
restando che la concessione o autorizzazione edilizia e' rilasciata
dal Comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere
da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale lo sportello unico attiva, altresi', la procedura di
valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla legge
regionale prevista dal DPR 12 aprile 1996.
4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestivita'
nell'azione amministrativa, sviluppa le necessarie forme di
integrazione e raccordi organizzativi con le altre Amministrazioni
coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di
servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DLgs n. 112 del 1998, per la
realizzazione dello sportello unico i Comuni possono stipulare
convenzioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura.
6. La Giunta regionale puo' concedere contributi ai Comuni, singoli o
associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le
modalita' e i criteri per la concessione.
7. Nell'ambito delle attivita' di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n.
19, la Regione promuove la realizzazione di iniziative formative
rivolte al personale addetto agli sportelli unici.