TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione I
Ulteriori provvedimenti
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998
Art. 68
Soggetti beneficiari e regimi di aiuto
1. Fatte salve ulteriori specificazioni rispetto ai soggetti
beneficiari previste dalla legislazione statale di delega, nonche'
dalla legislazione regionale vigente, possono essere finanziati,
secondo quanto previsto nel Programma regionale ai sensi della lett.
c) del comma 2 dell'art. 55, progetti presentati da:
a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla
produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel
territorio della regione;
b) i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa,
aventi la maggioranza delle imprese associate nel territorio della
regione;
c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;
d) le imprese di cui alla lett. a) temporaneamente associate per la
realizzazione di progetti comuni;
e) le imprese eccedenti i limiti dimensionali di piccola e media
impresa, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato alle imprese, limitatamente ai regimi autorizzati dalla
Commissione Europea;
f) le associazioni imprenditoriali;
g) le associazioni dei consumatori e degli utenti;
h) le fondazioni aventi quali finalita' statutarie la promozione e lo
sviluppo del sistema delle imprese;
i) le Universita', i centri di ricerca e i centri di servizio alle
imprese;
l) gli Enti locali e loro societa' partecipate, le autonomie
funzionali e loro associazioni.
2. Ai regimi di aiuto derivanti dal presente Titolo si applica il
regime di aiuto di minima entita', cosi' come disciplinato dalla
normativa comunitaria vigente.
3. Qualora un regime di aiuto previsto dal programma regionale,
ovvero dalla normativa statale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 del
DLgs n. 112 del 1998, deroghi a quanto previsto al comma 2, la
Regione provvede alla notifica del medesimo alla Commissione Europea,
nel caso in cui non sia gia' stato notificato. L'attuazione del
regime di aiuto e' subordinata all'esito positivo di compatibilita'
da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 92 e 93
del Trattato dell'Unione Europea.