TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione I
Ulteriori provvedimenti
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998
Art. 58
Attuazione delle funzioni delegate
in materia di agevolazione del credito
1. La Regione sviluppa azioni volte ad agevolare l'accesso al
credito, disciplina i rapporti con gli istituti di credito, determina
i criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato e i controlli
sulla sua effettiva destinazione. La Regione determina altresi' i
criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione
creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi,
anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione
dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche
se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede
statale o comunitaria.
2. La Regione puo' costituire propri fondi per interventi di
concessione di garanzia, primaria e accessoria, presso soggetti
abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e
credito, con i quali stipula apposite convenzioni. Le convenzioni
definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di
selezione dei beneficiari delle garanzie e le modalita' di
trasferimento delle risorse finanziarie.
3. La Regione puo' intervenire anche mediante l'erogazione di
contributi a favore dei consorzi e societa' consortili fidi di primo
e di secondo grado dell'artigianato, della cooperazione e delle
piccole e medie imprese, costituiti anche in forma cooperativa, per
incrementare la capacita' di garanzia ed agevolare l'accesso al
credito a breve e medio termine delle imprese.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalita' ed i
termini di presentazione delle domande di contributo di cui al comma
3, nonche' i criteri relativi alla finalizzazione dei contributi
stessi ovvero alla rifinalizzazione, secondo criteri definiti
nell'ambito del programma regionale di cui all'art. 54, di contributi
precedentemente concessi, le modalita' di controllo e di eventuale
revoca degli stessi.
5. La Regione, ai sensi dell'art. 49 del DLgs n. 112 del 1998, puo'
sottoscrivere accordi integrativi con l'istituto tesoriere, ovvero
con gli istituti tesorieri, ovvero con altri istituti di credito, al
fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie
imprese.
6. Gli accordi integrativi di cui al comma 5 definiscono
l'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, i
parametri di determinazione dei tassi di riferimento, i tempi e le
procedure per la concessione dei finanziamenti.
7. Gli accordi integrativi definiscono, altresi', le tipologie di
investimento aziendale prioritarie, nel quadro degli obiettivi di
politica industriale definiti dal Programma regionale di cui all'art.
54.
8. La Regione puo' concedere contributi alle piccole e medie imprese
al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti concessi
dagli istituti di credito convenzionati. In tal caso l'entita' della
riduzione del tasso di interesse e' determinata dagli accordi
integrativi di cui al comma 5.