REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
        CAPO II                                                                 
      Artigianato                                                               
          Art. 45                                                               
Rinvii                                                                          
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1           
dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, la Regione adotta gli atti                
necessari per il subentro nelle convenzioni con Artigiancassa e per             
assicurare il raccordo e il coordinamento con la legislazione                   
regionale vigente. A tal fine, la Regione recepisce, in quanto                  
applicabili, le indicazioni derivanti dal DLgs 31 marzo 1998, n. 123            
e provvede alla disciplina dei comitati tecnici regionali e al                  
raccordo con il sistema regionale dei consorzi fidi e delle                     
cooperative di garanzia per l'artigianato, nonche' con il sistema               
bancario.                                                                       
2. La Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del                 
regolamento relativo alla procedura n. 96 "Procedure relative alla              
composizione e al funzionamento delle Commissioni provinciali per               
l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione                   
all'Albo delle imprese artigiane" di cui all'Allegato 1 della Legge             
n. 59 del 1997, un provvedimento legislativo relativo alla disciplina           
degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonche'           
alle modalita' di tenuta dell'albo delle imprese artigiane.                     
3. Fino alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per                   
l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, queste           
sono prorogate nella composizione vigente alla data dell'entrata in             
vigore della presente legge.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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