REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
            CAPO I                                                              
        Agricoltura                                                             
          Art. 38                                                               
Esercizio delle funzioni                                                        
1. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dal            
DLgs 4 giugno 1997, n. 143, secondo le norme di cui alla L.R. 30                
maggio 1997, n. 15, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni               
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto           
1983,  n.34", come modificata dalla L.R. 9 ottobre 1998, n. 31.                 
2. La Regione persegue la qualificazione dei sistemi                            
agricolo-alimentari anche con le modalita' e nelle forme della                  
programmazione negoziata disciplinate dalla Sezione III del Capo V              
del Titolo V, individuando le relative azioni nell'ambito di quelle             
previste dall'art. 64 in quanto compatibili.                                    
3. Lo sportello unico per le attivita' produttive di cui al Capo VI             
del Titolo V svolge le proprie attivita' anche con riguardo alle                
imprese agricole e agroalimentari.                                              
4. La concessione, l'erogazione, il controllo e la revoca degli aiuti           
nel settore agricolo e agroalimentare previsti dalla vigente                    
legislazione regionale sono effettuati con riferimento alle tipologie           
e alle procedure disciplinate dal DLgs 31 marzo 1998, n. 123 in                 
quanto compatibili.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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