TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE SECONDA
SOGGETTI ISTITUZIONALI
DEL GOVERNO TERRITORIALE E
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
TITOLO IV
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
CAPO III
Comitato regionale di controllo
Art. 37
Abrogazioni e norma interpretativa
1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio
1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Comitato e' articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni
sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del
Comitato.
2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato.
Gli articoli 3 e 6 della L.R. n.7 del 1992 sono abrogati dalla data
di insediamento del Comitato in unica sezione.
3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti
i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle "Sezioni del
Comitato regionale di controllo" o ai "Presidenti delle sezioni" e'
da intendere che si riferisca al "Comitato" ed al "Presidente del
Comitato". Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del
1992 si riferisce al "Comitato" ed al "Presidente del Comitato" e' da
intendere che si riferisca alle "Sezioni del Comitato regionale di
controllo" o ai "Presidenti delle sezioni".
4. Nel comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 recante
"Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale" sono abrogate le parole da "e per essi" fino a
"Comunita' Montane".