TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE SECONDA
SOGGETTI ISTITUZIONALI
DEL GOVERNO TERRITORIALE E
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
TITOLO IV
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
CAPO III
Comitato regionale di controllo
Art. 36
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992
1. In attuazione della Legge n. 127 del 1997, sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7,
recante "Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e
sugli enti dipendenti dalla Regione".
2. L'art. 2 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2
Comitato regionale di controllo
1. Le funzioni di controllo sono esercitate dal Comitato regionale di
controllo, di seguito denominato "Comitato", costituito in unica
sezione secondo le modalita' previste dalla legge. Il Comitato ha
sede nel capoluogo della Regione.
2. Il Comitato e' interamente rinnovato quando ricorrano le
condizioni previste dal comma 6 dell'art. 42 della Legge 8 giugno
1990, n. 142. Viene, altresi', rinnovato integralmente in seguito a
scioglimento pronunciato con decreto dal Presidente della Giunta
regionale, su conforme delibera del Consiglio regionale, nel caso in
cui non sia piu' in grado di funzionare.
3. Il Comitato continua ad esercitare le proprie funzioni sino
all'insediamento del nuovo organo di controllo.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge,
si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in
materia di nomine di competenza regionale e proroga degli organi
amministrativi.".
3. L'art. 23 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23
Invio delle deliberazioni
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di
decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunale o provinciale,
entro cinque giorni dalla loro adozione.
2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del Comitato propri atti,
ai sensi del comma 34 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n.
127, e' assunta dalla Giunta contestualmente al provvedimento cui si
riferisce.
3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del Comitato, ai sensi
del comma 39 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, sono inviate
al Comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni
dall'iniziativa assunta dai consiglieri.
4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui ai commi 34 e 39
dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, il Segretario comunale o
provinciale, contestualmente alla trasmissione degli atti al
Comitato, comunica, mediante pubblicazione nell'Albo pretorio,
l'intervenuta interruzione dei termini di esecutivita' delle
deliberazioni.
5. La segreteria del Comitato rilascia all'ente ricevuta degli atti
pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il
timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.".
4. L'art. 25 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25
Termine per l'esercizio del controllo
1. Le deliberazioni soggette a controllo divengono esecutive se, nel
termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse, il Comitato
non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel
medesimo termine comunicazione all'ente interessato.
2. Le deliberazioni inviate al controllo del Comitato, ai sensi del
comma 39 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, divengono
esecutive se nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, il
Comitato non abbia comunicato all'ente la ritenuta illegittimita'
delle stesse con l'invito ad eliminare i vizi riscontrati.
3. Le deliberazioni comunque sottoposte a controllo divengono
esecutive prima del decorso del termine se il Comitato da'
comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'.
4. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 5 al 16
agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.".
5. L'art. 26 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:
"Art. 26
Richiesta di chiarimenti
1. Il Comitato, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui
al comma 33 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, puo' disporre
l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In
tal caso il termine per l'annullamento e' sospeso e ricomincia a
decorrere dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi
integrativi o dall'audizione dei rappresentanti dell'ente
deliberante.
2. Le deliberazioni in ordine alle quali siano stati richiesti
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio si intendono decadute
ove non sia fatta pervenire risposta al Comitato entro novanta giorni
dalla comunicazione della richiesta.
3. Qualora siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi
di giudizio, il Comitato non puo' deliberare l'annullamento dell'atto
per motivi diversi da quelli per i quali sono stati richiesti i
medesimi.
4. La disposizione del comma 3 non si applica nel caso che la piu'
puntuale precisazione del contenuto dell'atto e dei suoi effetti, nel
loro complesso, risultante dai chiarimenti e dagli elementi
integrativi di giudizio, evidenzi altri diversi motivi di
illegittimita'.".
6. L'art. 28 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28
Audizione di amministratori degli Enti locali
1. Gli amministratori degli Enti locali, quando ne facciano richiesta
contestualmente alla trasmissione dell'atto, hanno diritto ad essere
sentiti dal Comitato, nell'ambito del procedimento, per esprimere le
proprie osservazioni.
2. Gli amministratori dell'Ente locale hanno facolta' di farsi
assistere da esperti o di delegare esperti per l'audizione.
3. La discussione conclusiva e la conseguente decisione dell'organo
di controllo hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nel comma
1.
4. Il termine per l'esercizio del controllo nell'ipotesi di cui al
comma 1 e' sospeso sino alla audizione dei rappresentanti dell'ente,
che deve essere disposta entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta. Il procedimento di controllo deve concludersi entro il
termine e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 25.".
7. L'art. 30 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:
"Art. 30
Decisione del Comitato
1. Il Comitato pronuncia:
a) ordinanza declaratoria di non aver riscontrato vizi di
legittimita';
b) dichiarazione di non luogo a procedere per difetto dei presupposti
previsti dai commi 33, 34 e 38 dell'art. 17 della Legge n. 127 del
1997;
c) ordinanza motivata di annullamento per illegittimita';
d) dichiarazione di nullita' dell'atto nei casi previsti dalla legge;
e) dichiarazione di decadenza per invio tardivo delle deliberazioni;
f) richiesta di audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o
di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del rendiconto
della gestione;
h) provvedimenti previsti dall'art. 39 della Legge n. 142 del 1990,
nei casi in cui il bilancio non sia approvato nei termini;
i) nomina dei commissari per l'adozione di atti obbligatori nei casi
previsti dalla legge;
l) dichiarazione di aver riscontrato vizi di legittimita' dell'atto
controllato con contestuale invito all'ente deliberante di eliminare
i suddetti vizi ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della Legge n. 127
del 1997.
2. L'atto di annullamento deve essere motivato in riferimento alla
conformita' dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie
specificatamente indicate nel provvedimento di annullamento, per
quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura. Resta esclusa
ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
3. Il Comitato non puo' riesaminare il provvedimento sottoposto a
controllo nel caso di annullamento giurisdizionale di una decisione
negativa di controllo.
4. La comunicazione dei provvedimenti del Comitato all'ente
interessato deve contenere il testo del dispositivo completo di
motivazione e deve essere effettuata tramite mezzo idoneo ad
attestare il ricevimento.".
8. L'art. 31 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:
"Art. 31
Controllo sul bilancio e sul rendiconto di gestione
1. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della
gestione, il controllo di legittimita' esercitato dal Comitato
comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati
contabili con quelli delle deliberazioni, nonche' con i documenti
giustificativi.
2. Ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1, il
Comitato si avvale delle risultanze della relazione redatta dai
revisori dei conti, ai sensi dell'art. 57 della Legge n. 142 del 1990
e della documentazione ad essa allegata.
3. Nell'ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 39 della
Legge n. 142 del 1990, trascorso il termine entro il quale il
bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla
Giunta il relativo schema, il Comitato nomina un commissario
affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In
tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei
termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il
Comitato assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore ai venti giorni per la sua
approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito
commissario, all'Amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura
per lo scioglimento del Consiglio.
4. Il Comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da
apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito
ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
5. Nel caso di mancata adozione del rendiconto della gestione entro
il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il
termine previsto dal comma 2, o di annullamento della deliberazione
di adozione del rendiconto della gestione da parte del Comitato,
questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione
del conto stesso.".
9. L'art. 32 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:
"Art. 32
Controllo sostitutivo
1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto
obbligatorio per legge, il Comitato, d'ufficio o su richiesta di
chiunque vi abbia interesse, invita a provvedere entro un congruo
termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga
motivata per ragioni d'urgenza.
2. Decorso inutilmente il termine indicato, il Comitato comunica tale
omissione al Difensore civico regionale, il quale puo' nominare un
commissario. Sino a tale nomina, l'ente interessato non perde il
potere di porre in essere l'atto.
3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i
provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono
tenuti a prestare la necessaria collaborazione.
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico
dell'ente sostituito.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al
presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con
il Difensore civico regionale e con il Comitato, fornendo dati e
informazioni. In caso di mancata collaborazione, il Difensore civico
regionale puo' disporre i necessari sopralluoghi.".
10. L'art. 33 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33
Difensore civico comunale e provinciale
1. Il controllo sugli atti di Comuni e Province ai sensi dei commi 38
e 39 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, fino alla istituzione
del Difensore civico comunale e provinciale, e' esercitato con i
medesimi effetti dal Comitato.
2. Ai fini del comma 1, gli Statuti comunali e provinciali, al fine
di assicurare il ruolo imparziale del Difensore civico nell'esercizio
dei compiti di controllo sugli atti, dettano modalita' di elezione
idonee ad assicurare la partecipazione delle minoranze nella scelta
del Difensore ed individuano i requisiti di professionalita' ed
esperienza che assicurino il corretto esercizio delle predette
funzioni.
3. I termini per l'esercizio del controllo del Difensore civico sono
sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.".
11. L'art. 44 della L.R. n. 7 del 1992 e' sostituito dal seguente:
"Art. 44
Controllo sugli atti delle IPAB
1. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) si esercita,
nei termini e con le modalita' previste dalla presente legge per il
controllo sugli atti degli Enti locali, unicamente sulle
deliberazioni riguardanti i bilanci preventivi e relative variazioni,
i conti consuntivi ed i regolamenti.
2. Sono altresi' soggette al controllo preventivo di legittimita' le
deliberazioni che i consigli di amministrazione delle IPAB intendano
sottoporre a tale controllo, con decisione adottata nella stessa
seduta.".