REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
            TITOLO IV                                                           
         STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                               
         E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                             
            CAPO I                                                              
       Conferenza Regione-Autonomie locali                                      
       e strumenti di concertazione                                             
          Art. 27                                                               
Durata in carica                                                                
(sotituito comma 2 da art. 20,   L.R. 26 aprile 2001, n. 11)                    
1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui               
alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono                     
nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di                
Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza e' dichiarata dal            
Presidente della Regione con proprio decreto.                                   
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la                
quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25               
entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti piu'             
della meta' dell'insieme dei Comuni della regione.                              
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di           
uno dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il            
Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione,             
il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5             
dell'art. 26.                                                                   
4. Qualora nel corso della legislatura decadano piu' della meta' dei            
componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, ovvero                
qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un                     
componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei            
non eletti, il Presidente della Regione dispone affinche' si proceda,           
ai sensi dell'art. 26, a nuove elezioni di tutti i componenti di cui            
alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25.                                         
5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina              
dei loro successori.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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