REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
            TITOLO IV                                                           
         STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                               
         E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                             
            CAPO I                                                              
       Conferenza Regione-Autonomie locali                                      
       e strumenti di concertazione                                             
          Art. 26                                                               
Elezione dei rappresentanti                                                     
dei Comuni con meno di cinquantamila abitanti                                   
1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla            
lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione                  
convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei Comuni della                
regione con meno di 50.000 abitanti.                                            
2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi                     
rappresentanti nella Conferenza.                                                
3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta             
da tutti i Sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000                  
abitanti, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente              
della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.              
4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il               
nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella           
lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione             
indica le modalita' per la eventuale espressione del voto per                   
corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.                    
5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara           
eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti           
e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti                  
disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti               
ricevuti. A parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano di             
eta'. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla              
carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.                              
6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della                 
Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti               
della Conferenza Regione-Autonomie locali. Con il medesimo decreto              
convoca la seduta di primo insediamento.                                        

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