REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
          TITOLO III                                                            
       LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                         
       E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                           
       DELLE FUNZIONI                                                           
          CAPO II                                                               
        Camere di Commercio, Industria,                                         
        Artigianato Agricoltura                                                 
          Art. 19                                                               
Consultazione                                                                   
1. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta                   
regionale promuove periodiche riunioni con le Camere di Commercio,              
Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unione regionale delle                 
Camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di                
collaborazione.                                                                 
2. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di             
cui all'art. 37 del DLgs n. 112 del 1998, l'Unioncamere presenta ogni           
anno una relazione sulla attivita' delle Camere di Commercio,                   
Industria, Artigianato e Agricoltura, con particolare riferimento               
agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati                 
conseguiti.                                                                     
3. Unitamente alla relazione di cui al comma 1, le Camere di                    
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unioncamere                 
trasmettono alla Regione:                                                       
a) il bilancio preventivo e i relativi allegati;                                
b) il conto consuntivo e i relativi allegati;                                   
c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali.                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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