REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
          TITOLO III                                                            
       LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                         
       E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                           
       DELLE FUNZIONI                                                           
          CAPO I                                                                
    Ruolo dei soggetti istituzionali                                            
          Art. 10                                                               
Principi generali per la ripartizione delle funzioni                            
1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono               
esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della             
propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:             
a) sussidiarieta', ai fini del conferimento della generalita' dei               
compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale piu'           
vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica,                 
territoriale ed organizzativa;                                                  
b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacita'                           
dell'Amministrazione ricevente a garantire l'effettivo esercizio                
delle funzioni;                                                                 
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo             
ad un medesimo livello istituzionale;                                           
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche,                 
territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e              
dei compiti.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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