TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
E NORME DI PRINCIPIO
TITOLO II
NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI
E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE
Art. 7
Copertura degli oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti agli Enti locali e relative modalita'
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella
parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al DLgs n.
112 del 1998 si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i
DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 e ai
sensi dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998.
2. La Regione, con le disponibilita' determinate ai sensi del comma
1, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute, nonche' al
finanziamento di quelle conferite agli Enti locali; a tal fine
corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle
funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno, con decorrenza
dalla data di effettivo esercizio delle stesse.
3. L'individuazione delle risorse da trasferire ai sensi del comma 2
avviene entro 180 giorni dalla entrata in vigore di ciascun DPCM
emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 e
comunque non prima di 180 giorni dal loro effettivo accreditamento.
4. Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte
concernente la riallocazione e la disciplina di funzioni regionali
non ricomprese nel comma 1, si provvede di norma senza incremento
delle risorse utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle stesse
in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo
di cinque anni, tenuto conto dei vincoli, degli obiettivi e delle
regole di variazione delle entrate e delle spese previste dal
bilancio regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente.
Per quanto concerne le spese di investimento in conto capitale, si
tiene conto dei finanziamenti gia' previsti nel Bilancio pluriennale
1998/2000 della Regione, fatte salve specifiche autorizzazioni di
spesa che trovino apposita copertura nell'ambito dei bilanci
pluriennali adottati per gli esercizi successivi, nel rispetto dei
vincoli e delle compatibilita' finanziarie del bilancio regionale.
5. La legge di bilancio determina le somme e i criteri di
trasferimento delle stesse agli Enti locali.
6. La legge di bilancio determina l'entita' delle spese per
l'attuazione della presente legge nella parte concernente la
riallocazione e la disciplina delle funzioni regionali non ricomprese
al comma 1. A tal fine e la' ove necessario, la legge di bilancio
provvede ad istituire o modificare i relativi capitoli e a disporre
le necessarie autorizzazioni di spesa ai sensi degli articoli 11 e 13
bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.