DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2001, n. 601
Integrazioni e modifiche deliberazione Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 5 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle
persone anziane - Interventi a favore di anziani non
autosufficienti";
richiamate:
- la propria deliberazione 28 luglio 1997, n. 1455 "Direttiva per i
criteri di organizzazione e finanziamento della funzione di
lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva nell'ambito della
rimodulazione dell'assistenza ospedaliera nelle Aziende sanitarie
della regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione 26 luglio 1999, n. 1378 "Direttiva per
l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo
sanitario a favore di anziani non autosufficienti, assistiti nei
servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 2 della L.R. 5/94";
- la propria deliberazione 16 febbraio 2000, n. 210 "Integrazione
delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378";
considerato:
- l'aumento del costo della vita verificatosi nel periodo dicembre
1999 - dicembre 2000 pari al 2,7% come indicato dall'ISTAT
nell'"Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati" pubblicato ai sensi dell'art. 81 della Legge 27 luglio
1978, n. 392 nella Gazzetta Ufficiale n.25 del 12 febbraio 2001;
- la necessita', al fine di contenere l'aumento delle rette a carico
degli anziani e mantenere costante il livello di intervento e di
copertura del fondo sanitario regionale, di adeguare a far data
dall'1/3/2001 l'onere a rilievo sanitario giornaliero determinato
nella deliberazione della Giunta regionale 1378/99 per le case
protette, le RSA ed i centri diurni in relazione all'aumento
dell'Indice dei prezzi al consumo del 2,7%, come di seguito indicato:
Onere base Onere per soggetti con gravi disturbi
comportamentali
Centro diurno Lire 22.594 30.810
In Euro 11,67 15,91
Gruppo A e B Gruppo C Gruppo D
Case protette Lire 54.431 41.080 32.864
In Euro 28,11 21,22 16,97
RSA Lire 54.431
In Euro 28,11
- la necessita' di condizionare la liquidazione dei maggiori importi
all'effettiva e corrispondente riduzione della retta a carico degli
anziani e disporre che le Aziende Unita' sanitarie locali si attivino
per verificare il rispetto di questa condizione;
- l'opportunita' di confermare anche per l'anno 2001, limitatamente
alle sole realta' territoriali che non hanno completato ancora
l'attivazione della funzione di lungodegenza post-acuzie e
riabilitazione estensiva ed alle sole strutture per le quali e' stata
utilizzata per l'anno 2000 la deroga prevista dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 210 del 16/2/2000, la possibilita'
dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio,
previa motivata valutazione in sede di convenzione con enti gestori
di nuclei di RSA di:
a) applicare, sino al termine massimo del 31/12/2001, i livelli
assistenziali (assistenza di base, assistenza infermieristica,
assistenza riabilitativa, assistenza medica) e contestualmente
riconoscere gli oneri a rilievo sanitario sino al limite massimo
previsto dalla normativa preesistente (deliberazione della Giunta
regionale del 12/10/1994, n. 5106);
b) prevedere sino al 31/12/2001 la possibilita' di destinare ai
ricoveri temporanei in RSA, indicati all'art. 24 della L.R. 5/94,
sino ad un massimo del 30% dei posti letto, come gia' previsto con
scadenza al 31/12/2000 dalla citata deliberazione n. 210 del
16/2/2000;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi e dal Responsabile del
Servizio Distretti sanitari dott.ssa Maria Lazzarato in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, per quanto di
rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.
19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4
luglio 1995;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino e dal Direttore generale
Sanita' dott. Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente
deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;
su proposta congiunta dell'Assessore alle Politiche sociali.
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca
Borghi e dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di prorogare fino al 31/12/2001 le facolta', gia' concesse alle
Aziende Unita' sanitarie locali, con propria deliberazione del
26/7/1999, n. 1378, come successivamente integrata con propria
deliberazione del 16/2/2000, n. 210 indicate in premessa, disponendo
in particolare che: "Limitatamente all'anno 2001 ed alle sole
realta' che non hanno completato l'attivazione della funzione di
lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva secondo quanto
previsto dalla programmazione" l'Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio, previa motivata attestazione della
condizione di cui in precedenza, in sede di convenzione con enti
gestori di nuclei di RSA puo':
a) concordare sino al termine massimo del 31/12/2001 l'applicazione
dei livelli assistenziali (assistenza di base, assistenza
infermieristica, assistenza riabilitativa, assistenza medica) e
contestualmente riconoscere gli oneri a rilievo sanitario sino al
limite massimo previsto dalla normativa preesistente (deliberazione
della Giunta regionale del 12/10/1994, n. 5106);
b) prevedere sino al 31/12/2001 la possibilita' di destinare ai
ricoveri temporanei in RSA, indicati all'art. 24 della L.R. 5/94,
sino ad un massimo del 30% dei posti letto, come gia' previsto con
scadenza al 31/12/2000 dalla deliberazione della Giunta regionale n.
210 del 16/2/2000;
la deroga di cui al precedente capoverso e' finalizzata al
raggiungimento della rimodulazione delle RSA garantendo la
contestuale attivazione della rete, in particolare per quanto
riguarda la funzione di lungodegenza post-acuzie e riabilitazione
estensiva. L'Azienda Unita' sanitaria locale competente deve
verificare l'esistenza delle condizioni che motivano la deroga e
concordare con l'ente gestore della RSA il raggiungimento graduale
(comunque entro il 31/12/2001) degli standard assistenziali previsti
dalla delibera della Giunta regionale 1378/99;
2) di adeguare, a far data dall'1/3/2001, l'onere a rilievo sanitario
giornaliero indicato ai punti 4.2 e 4.3 della propria deliberazione
1378/99 come segue:
Onere base Onere per soggetti con gravi disturbi
comportamentali
Centro diurno Lire 22.594 30.810
In Euro 11,67 15,91
Gruppo A e B Gruppo C Gruppo D
Case protette Lire 54.431 41.080 32.864
In Euro 28,11 21,22 16,97
RSA Lire 54.431
In Euro 28,11
3) di disporre che i maggiori oneri a rilievo sanitario a carico del
fondo sanitario dall'1/3/2001 siano utilizzati per ridurre la retta a
carico degli anziani gia' determinata per l'anno 2001, vincolandone
la liquidazione alla verifica della corrispondente diminuzione della
retta a carico degli anziani;
4) di disporre che le Aziende Unita' sanitarie locali, nell'ambito
della gestione dei rapporti contrattuali con gli enti gestori o della
propria gestione (in caso di strutture gestite direttamente dalle
Aziende Unita' sanitarie locali):
- adeguino dall'1/3/2001 l'onere a rilievo sanitario medio di
struttura in base alla classificazione degli ospiti;
- verifichino l'effettiva riduzione della retta a carico degli ospiti
a far data dall'1/3/2001 in misura corrispondente all'adeguamento
dell'onere a rilievo sanitario giornaliero medio di struttura;
- predispongano una adeguata informazione, in merito all'adeguamento
dell'onere a rilievo sanitario giornaliero ed alla contestuale
riduzione della retta, per gli anziani ospiti delle strutture e dei
servizi e per i loro familiari;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.