REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2001, n. 601

Integrazioni e modifiche deliberazione Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 5 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle              
persone anziane - Interventi a favore di anziani non                            
autosufficienti";                                                               
richiamate:                                                                     
- la propria deliberazione 28 luglio 1997, n. 1455 "Direttiva per i             
criteri di organizzazione e finanziamento della funzione di                     
lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva nell'ambito della           
rimodulazione dell'assistenza ospedaliera nelle Aziende sanitarie               
della regione Emilia-Romagna";                                                  
- la propria deliberazione 26 luglio 1999, n. 1378 "Direttiva per               
l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo                  
sanitario a favore di anziani non autosufficienti, assistiti nei                
servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 2 della L.R. 5/94";            
- la propria deliberazione 16 febbraio 2000, n. 210 "Integrazione               
delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1378";                             
considerato:                                                                    
- l'aumento del costo della vita verificatosi  nel periodo dicembre             
1999 - dicembre 2000 pari al 2,7% come indicato dall'ISTAT                      
nell'"Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed                 
impiegati" pubblicato ai sensi dell'art. 81 della Legge 27 luglio               
1978, n. 392 nella Gazzetta Ufficiale  n.25 del 12 febbraio 2001;               
- la necessita', al fine di contenere l'aumento delle rette a carico            
degli anziani e mantenere costante il livello di intervento e di                
copertura del fondo sanitario regionale, di adeguare a far data                 
dall'1/3/2001 l'onere a rilievo sanitario giornaliero determinato               
nella deliberazione della Giunta regionale 1378/99 per le case                  
protette, le RSA ed i centri diurni in relazione all'aumento                    
dell'Indice dei prezzi al consumo del 2,7%, come di seguito indicato:           
Onere base  Onere per soggetti con gravi       disturbi                         
comportamentali                                                                 
  Centro diurno Lire  22.594  30.810                                            
  In Euro  11,67  15,91                                                         
  Gruppo A e B  Gruppo C  Gruppo D                                              
  Case protette Lire  54.431   41.080  32.864                                   
  In Euro  28,11   21,22  16,97                                                 
  RSA Lire  54.431                                                              
  In Euro  28,11                                                                
- la necessita' di condizionare la liquidazione dei maggiori importi            
all'effettiva e corrispondente riduzione della retta a carico degli             
anziani e disporre che le Aziende Unita' sanitarie locali si attivino           
per verificare il rispetto di questa condizione;                                
- l'opportunita' di confermare anche per l'anno 2001, limitatamente             
alle sole realta' territoriali che non hanno completato ancora                  
l'attivazione della funzione di lungodegenza post-acuzie e                      
riabilitazione estensiva ed alle sole strutture per le quali e' stata           
utilizzata per l'anno 2000 la deroga prevista dalla deliberazione               
della Giunta regionale n. 210 del 16/2/2000, la possibilita'                    
dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio,                 
previa motivata valutazione in sede di convenzione con enti gestori             
di nuclei di RSA di:                                                            
a) applicare, sino al termine massimo del 31/12/2001, i livelli                 
assistenziali (assistenza di base, assistenza infermieristica,                  
assistenza riabilitativa, assistenza medica) e contestualmente                  
riconoscere gli oneri a rilievo sanitario sino al limite massimo                
previsto dalla normativa preesistente (deliberazione della Giunta               
regionale del 12/10/1994, n. 5106);                                             
b) prevedere sino al 31/12/2001 la possibilita' di destinare ai                 
ricoveri temporanei in RSA, indicati all'art. 24 della L.R. 5/94,               
sino ad un massimo del 30% dei posti letto, come gia' previsto con              
scadenza al 31/12/2000 dalla citata deliberazione n. 210 del                    
16/2/2000;                                                                      
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi e dal Responsabile del               
Servizio Distretti sanitari dott.ssa Maria Lazzarato in merito alla             
regolarita' tecnica della presente deliberazione, per quanto di                 
rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.             
19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4             
luglio 1995;                                                                    
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle                    
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino e dal Direttore generale             
Sanita' dott. Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente           
deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi                    
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della            
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;                                        
su proposta congiunta dell'Assessore alle Politiche sociali.                    
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca           
Borghi e dell'Assessore alla Sanita';                                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di prorogare fino al 31/12/2001 le facolta', gia' concesse alle              
Aziende Unita' sanitarie locali, con propria deliberazione del                  
26/7/1999, n. 1378, come successivamente integrata con propria                  
deliberazione del 16/2/2000, n. 210 indicate in premessa, disponendo            
in  particolare che: "Limitatamente all'anno 2001 ed alle sole                  
realta' che non hanno completato l'attivazione della funzione di                
lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva secondo quanto              
previsto dalla programmazione" l'Azienda Unita' sanitaria locale                
competente per territorio, previa motivata attestazione della                   
condizione di cui in precedenza, in sede di convenzione con enti                
gestori di nuclei di RSA puo':                                                  
a) concordare sino al termine massimo del 31/12/2001 l'applicazione             
dei livelli assistenziali (assistenza di base, assistenza                       
infermieristica, assistenza riabilitativa, assistenza medica) e                 
contestualmente riconoscere gli oneri a rilievo sanitario sino al               
limite massimo previsto dalla normativa preesistente (deliberazione             
della Giunta regionale del 12/10/1994, n. 5106);                                
b) prevedere sino al 31/12/2001 la possibilita' di destinare ai                 
ricoveri temporanei in RSA, indicati all'art. 24 della L.R. 5/94,               
sino ad un massimo del 30% dei posti letto, come gia' previsto con              
scadenza al 31/12/2000 dalla deliberazione della Giunta regionale n.            
210 del 16/2/2000;                                                              
la deroga di cui al precedente capoverso e' finalizzata al                      
raggiungimento della rimodulazione delle RSA garantendo la                      
contestuale attivazione della rete, in particolare per quanto                   
riguarda la funzione di lungodegenza post-acuzie e riabilitazione               
estensiva. L'Azienda Unita' sanitaria locale competente deve                    
verificare l'esistenza delle condizioni che motivano la deroga e                
concordare con l'ente gestore della RSA il raggiungimento graduale              
(comunque entro il 31/12/2001) degli standard assistenziali previsti            
dalla delibera della Giunta regionale 1378/99;                                  
2) di adeguare, a far data dall'1/3/2001, l'onere a rilievo sanitario           
giornaliero indicato ai punti 4.2 e 4.3 della propria deliberazione             
1378/99 come segue:                                                             
Onere base  Onere per soggetti con gravi       disturbi                         
comportamentali                                                                 
Centro diurno Lire  22.594   30.810                                             
In Euro  11,67   15,91                                                          
  Gruppo A e B  Gruppo C  Gruppo D                                              
Case protette Lire  54.431   41.080  32.864                                     
In Euro  28,11   21,22  16,97                                                   
RSA Lire  54.431                                                                
In Euro  28,11                                                                  
3) di disporre che i maggiori oneri a rilievo sanitario a carico del            
fondo sanitario dall'1/3/2001 siano utilizzati per ridurre la retta a           
carico degli anziani gia' determinata per l'anno 2001, vincolandone             
la liquidazione alla verifica della corrispondente diminuzione della            
retta a carico degli anziani;                                                   
4) di disporre che le Aziende Unita' sanitarie locali, nell'ambito              
della gestione dei rapporti contrattuali con gli enti gestori o della           
propria gestione (in caso di strutture gestite direttamente dalle               
Aziende Unita' sanitarie locali):                                               
- adeguino dall'1/3/2001 l'onere a rilievo sanitario medio di                   
struttura in base alla classificazione degli ospiti;                            
- verifichino l'effettiva riduzione della retta a carico degli ospiti           
a far data dall'1/3/2001 in misura corrispondente all'adeguamento               
dell'onere a rilievo sanitario giornaliero medio di struttura;                  
- predispongano una adeguata informazione, in merito all'adeguamento            
dell'onere a rilievo sanitario giornaliero ed alla contestuale                  
riduzione della retta, per gli anziani ospiti delle strutture e dei             
servizi e per i loro familiari;                                                 
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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