COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANALISI E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
Contratto di programma per l'utilizzazione del compost
L'anno 2000, il 19 del mese di dicembre in Bologna presso la sede
della Regione Emilia-Romagna
tra
Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Aldo Moro n. 52,
rappresentata dall'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile, dr. Guido Tampieri, a cio' delegato con delibera della
Giunta regionale n. 647 dell'1 marzo 2000,
Consorzio Italiano Compostatori, con sede a Granarolo (BO), Via del
Frullo n. 5, rappresentato dal Presidente ing. Rosario Carlo Noto La
Diega,
ed
Aziende consorziate:
- AMIA SpA di Rimini, rappresentata dal Presidente prof. Ermanno
Vichi,
- CAVIRO Soc. coop. arl di Faenza (RA), rappresentata dal Presidente
Secondo Ricci,
- Consorzio AIMAG di Mirandola (MO), rappresentato dal Direttore
generale ing. Domenico Pilolli,
- MASERATI Srl di Sarmato (PC), rappresentata dall'Amministratore
delegato dr. Paolo Maserati,
- Nuova Geovis SpA di Sant'Agata Bolognese (BO), rappresentata dal
Presidente ing. Uber Barbieri.
Premesso:
- che il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e successive modifiche ed
integrazioni, prevede tra gli obiettivi da raggiungere, oltreche' la
prevenzione della produzione di rifiuti, anche la riduzione dello
smaltimento finale dei rifiuti attraverso forme di reimpiego,
riciclaggio e recupero (articoli 3 e 4);
- che l'articolo 5, comma 6 del DLgs 22/97, cosi' come modificato dal
DL 30 dicembre 1999, n. 500 convertito in legge con la Legge n. 33
del 25 febbraio 2000, sancisce che, dalla data del provvedimento di
recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile
1999, ed in ogni caso non oltre il 16 luglio 2001, sara' consentito
smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da
specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni
di riciclaggio, recupero e smaltimento;
- che l'articolo 4, comma 2 del DLgs 22/97 stabilisce che il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono
essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero;
- che l'articolo 24 del DLgs 22/97, in particolare, precisa che
all'interno di ogni ambito territoriale i Comuni devono raggiungere
gli obiettivi indicati dallo stesso articolo attraverso la raccolta
differenziata, peraltro gia' avviata dalla maggior parte dei Comuni
della regione Emilia-Romagna;
- che il DM 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli articoli 31 e 33 del DLgs 5 febbraio 1997, n.22" prevede
per i rifiuti di cui alla tipologia 16 dell'Allegato 1 - Suballegato
1, la produzione di compost di qualita';
- che il compost di qualita', in base al citato DM 5 febbraio 1998,
deve avere le caratteristiche indicate negli allegati alla Legge 19
ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei
fertilizzanti" ed in particolare le caratteristiche introdotte con DM
27 marzo 1998 "Modificazione all'Allegato 1C della Legge 29 ottobre
1984, n. 748", per gli ammendanti compostati (verdi e misti);
- che il compost che non rispetta i limiti indicati nell'Allegato 1C
alla Legge 748/84, prodotto sia dalle frazione organiche compostabili
di cui al punto 16.1 del citato DM 5 febbraio 1998, sia dalle
frazioni organiche provenienti da selezione meccanica dei rifiuti
urbani, puo' comunque essere ottenuto nel rispetto delle norme
tecniche di riferimento previste dalla delibera del Comitato
interministeriale 27 luglio 1984, in particolare dal punto 3.4 con i
limiti indicati dalle tabelle 3.1 e 3.2;
- che la tabella 1 dell'Allegato 1 al DM 25 ottobre 1999, n.471
"Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche ed integrazioni" fissa i valori di
concentrazione limite nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla
specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare;
- che l'articolo 4, comma 4 del DLgs 22/97 consente alle Autorita'
competenti di promuovere e stipulare accordi e contratti di programma
con i soggetti economici interessati al fine di favorire il
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti con particolare
riferimento al reimpiego di materie prime e i prodotti ottenuti dalla
raccolta differenziata, con la possibilita' di stabilire agevolazioni
in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme
comunitarie;
- che la Regione Emilia-Romagna e' interessata ad incentivare la
produzione e l'utilizzo in agricoltura del compost di qualita' come
ammendante compostato e, nel rispetto della normativa vigente, a
prevedere forme di utilizzo del compost.
Ai fini del presente contratto di programma si intende per:
- "compost di qualita'": il prodotto ottenuto attraverso un processo
biologico aerobico dei rifiuti indicati per tipologia, provenienza e
caratteristiche al punto 16.1 del DM 5 febbraio 1998, che rispetta le
caratteristiche tecniche degli ammendanti compostati di cui alla
Legge 19 ottobre 1984, n.748 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- "compost": il prodotto ottenuto attraverso un processo biologico
aerobico dalla componente organica dei rifiuti urbani, ottenuta anche
da separazione meccanica degli stessi rifiuti urbani, da materiali
organici naturali fermentescibili o da loro miscele con fanghi di
depurazione delle acque di scarico di insediamenti civili, che
rispetta le caratteristiche di cui alle tabelle 3.1 e 3.2 alla
delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.
Considerato:
- che nel territorio della regione Emilia-Romagna esistono alcuni
impianti realizzati in periodi precedenti all'emanazione del DLgs
22/97 che producono, in base a regolare autorizzazione, un compost di
cui alla precedente definizione;
- che tale prodotto, che non risulta idoneo ad essere utilizzato su
terreni agricoli, puo' trovare opportune utilizzazioni quale
materiale di ingegneria da impiegare negli impianti di interramento
controllato, nelle bonifiche ambientali ed in alcune attivita' di
impianto e manutenzione di verde pubblico e privato nel rispetto di
precise tecniche gestionali;
- che l'utilizzo del compost nelle attivita' sopra indicate puo'
contribuire alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti
urbani e comunque ad attenuare l'impatto ambientale delle discariche
stesse, in quanto determina una limitazione dei volumi in essa
conferiti ed un miglioramento delle condizioni di esercizio.
Dato atto:
- che il compost di qualita', ottenuto nel rispetto di quanto
stabilito dal DM 5 febbraio 1998, presenta un contenuto di metalli
pesanti inferiore ad altri ammendanti regolarmente commercializzati e
prodotti nei limiti indicati dalla citata Legge 748/84;
- che l'utilizzo del compost di qualita', in relazione al processo di
impoverimento del suolo che interessa anche il territorio della
regione Emilia-Romagna, soprattutto nella parte orientale, e'
auspicabile sia per l'apporto nutritivo di sostanza organica al
terreno sia per la compatibilita' con le piu' rigorose esigenze di
tutela ambientale;
- che alcuni progetti dimostrativi hanno evidenziato, sulla base
delle prove effettuate sulle diverse colture orticole, frutticole ed
erbacee, che i risultati dell'utilizzo del compost di qualita' come
ammendante organico su terreno agricolo sono stati spesso superiori
rispetto a quelli raggiunti tramite l'impiego di altri fertilizzanti
organici;
- che la produzione e commercializzazione del compost di qualita'
incontrano notevoli difficolta' in quanto gli agricoltori mostrano
una certa resistenza all'utilizzo a fini agricoli del prodotto;
- che le parti private del presente contratto di programma gestiscono
impianti che producono compost di qualita' e compost, e sono
autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del DLgs 22/97 ed ex DPR
915/82 e, piu' in particolare:
- AMIA SpA di Rimini gestisce un impianto di produzione di compost di
qualita' e compost;
- CAVIRO Soc. coop. arl di Faenza (RA) produce compost di qualita'
proveniente dal riutilizzo dei rifiuti vegetali derivanti dalla
propria attivita' di produzione, nonche' da raccolta differenziata di
rifiuti domestici;
- Consorzio AIMAG di Mirandola (MO) gestisce un impianto di
produzione di compost di qualita' e compost;
- MASERATI Srl di Sarmato (PC) gestisce un impianto di produzione di
compost di qualita' e compost;
- Nuova Geovis SpA di Sant'Agata Bolognese (BO) gestisce un impianto
di produzione di compost di qualita' e compost.
Rilevata l'opportunita' di prevedere, tramite il presente contratto
di programma, specifiche forme di utilizzo del compost.
Tutto cio' premesso, la Regione Emilia-Romagna nella persona
dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile, il
Consorzio Italiano Compostatori rappresentato dal Presidente ing.
Rosario Carlo Noto La Diega, e le seguenti aziende consorziate: AMIA
SpA di Rimini, rappresentata dal Presidente prof. Ermanno Vichi,
CAVIRO Soc. coop. arl di Faenza (RA), rappresentata dal Presidente
Secondo Ricci, Consorzio AIMAG di Mirandola (MO), rappresentato dal
Direttore generale ing. Domenico Pilolli, MASERATI Srl di Sarmato
(PC), rappresentata dall'Amministratore delegato dott. Paolo
Maserati, e Nuova Geovis SpA di Sant'Agata Bolognese (BO),
rappresentata dal Presidente ing. Uber Barbieri, convengono e
stipulano quanto segue.
Articolo 1
Promozione dell'impiego del compost di qualita' per gli utilizzi in
agricoltura
Al fine di promuovere, sviluppare e consolidare l'impiego e quindi il
mercato del compost di qualita' la Regione Emilia-Romagna si impegna:
a) a pubblicare articoli di natura scientifico-divulgativa
sull'utilizzo del compost di qualita' in agricoltura sulle riviste
periodiche della Regione Emilia-Romagna inerenti il settore;
b) a dare notizia, attraverso comunicati stampa della firma del
presente contratto di programma;
c) a fornire informazioni tramite mezzi di comunicazione a
disposizione della Regione, relative alla produzione e all'utilizzo
del compost di qualita';
d) a promuovere attivita' dimostrative e di divulgazione dei
risultati inerenti l'utilizzo del compost di qualita' unitamente alle
altre parti contraenti il presente contratto di programma;
e) a dare esecuzione alle disposizioni normative contenute nel Piano
di Sviluppo Rurale, relative all'utilizzo di compost in agricolture
integrate biologiche ivi previste.
Articolo 2
Ottimizzazione dei flussi di rifiuti urbani
La Regione Emilia-Romagna si impegna ad incentivare la raccolta
separata della frazione umida dei rifiuti urbani ed il conferimento
della stessa agli impianti di produzione del compost di qualita'.
La Regione Emilia-Romagna si impegna altresi' a sensibilizzare le
Province nel cui territorio non siano stati realizzati impianti di
produzione di compost di qualita' affinche' favoriscano il
conferimento della frazione umida di rifiuti urbani, prodotta sul
proprio territorio, presso gli impianti di compost di qualita' che
presentino le necessarie disponibilita'.
Articolo 3
Produzione ed utilizzo del compost
Il compost, cosi' come definito in premessa, prodotto dalle aziende
sottoscrittrici il presente contratto di programma aderenti al
Consorzio Italiano Compostatori, che rispetta le condizioni di
seguito indicate puo' essere distribuito utilizzando un riferimento
di adesione al presente contratto di programma.
Il compost puo' essere impiegato per le utilizzazioni e con le
modalita' indicate negli Allegati 1, 2 e 3 del presente contratto di
programma.
Oltre a quanto previsto al punto 3.4.1 della delibera del Comitato
interministeriale del 27 luglio 1984:
- il processo di compostaggio deve prevedere un trattamento di
stabilizzazione spinto (fase di biossidazione spinta accelerata)
della durata di almeno tre settimane con aerazione mediante
ventilazione forzata e/o periodico rivoltamento meccanico del
rifiuto;
- il compost in uscita dall'impianto deve raggiungere un sufficiente
grado di stabilizzazione.
Un sufficiente grado di stabilizzazione del compost si raggiunge
previo abbattimento di almeno il 70% del consumo di ossigeno rispetto
a quello che caratterizzava il materiale in ingresso al processo di
compostaggio o quando il materiale compostato ha raggiunto un valore
dell'Indice Respirometrico (IR) pari a quello previsto dalle
sottostanti tabelle sulle modalita' d'impiego.
I produttori di compost aderenti al presente contratto di programma
si impegnano a:
1) conferire il compost fornendo agli utilizzatori tutte le
informazioni relative al presente contratto di programma;
2) tenere un registro in cui dovranno essere annotati
settimanalmente, per ogni fornitura, la quantita', l'utilizzatore e
la tipologia d'impiego del compost;
3) informare semestralmente la Provincia territorialmente competente
dei conferimenti effettuati.
Il registro di cui al precedente punto 2) potra' essere visionato
dalle competenti Autorita' di controllo in materia ambientale.
Articolo 4
Attivita' di aggiornamento
La Regione Emilia-Romagna provvedera' a verificare ulteriori forme di
utilizzo del compost e ad aggiornare, di conseguenza, il presente
contratto di programma.
Articolo 5
Osservatorio
Al fine di una piu' efficace attuazione del presente contratto di
programma viene costituito un Osservatorio per il monitoraggio
dell'utilizzo del compost in Emilia-Romagna, presso l'Assessorato
regionale all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile,
presieduto da un funzionario regionale e formato da:
- 1 rappresentante dell'Assessorato regionale Ambiente;
- 1 rappresentante dell'Assessorato regionale Agricoltura;
- 1 rappresentante del Consorzio Italiano Compostatori.
Alle sedute dell'Osservatorio possono essere invitati i
rappresentanti delle Province e delle aziende aderenti al CIC.
L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dell'attuazione del contratto di programma;
b) esame e proposta di eventuali modifiche e integrazioni al presente
contratto di programma da sottoporre preventivamente alle parti
contraenti.
Articolo 6
Organizzazione di corsi di formazione
Il Consorzio Italiano Compostatori, al fine di favorire la formazione
di personale tecnico per la formazione ed utilizzo di compost
promuove ed organizza corsi specifici.
Articolo 7
Durata del contratto di programma
La durata del presente contratto di programma e' stabilita in cinque
anni.
Con periodicita' annuale o, comunque, a seguito dell'emanazione di
norme tecniche relative all'utilizzo del compost, le parti
valuteranno congiuntamente i risultati conseguiti e stabiliranno le
eventuali integrazioni o modifiche che si rendano necessarie
apportare al presente contratto di programma.
Articolo 8
Facolta' di aderire
Tutti i produttori di compost di qualita' e/o compost aderenti al CIC
con sede nella regione Emilia-Romagna hanno facolta' di aderire al
presente contratto di programma.
Articolo 9
Pubblicazione
Il presente contratto di programma verra' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per IL CONSORZIO
L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, ITALIANO COMPOSTATORI
AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE IL PRESIDENTE
Guido Tampieri Rosario Carlo Noto La Diega
per LE AZIENDE CONSORZIATE:
AMIA SPA CAVIRO SOC. COOP. ARL
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
Ermanno Vichi Secondo Ricci
CONSORZIO AIMAG MASERATI SRL
IL DIRETTORE GENERALE L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Domenico Pilolli Paolo Maserati
NUOVA GEOVIS
IL PRESIDENTE
Uber Barbieri
(segue allegato fotografato)