DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2001, n. 806
Reg. 1257/99, Titolo II, artt. 13-21. Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 Misura 2.e "Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali". Apertura termini di presentazione delle domande e approvazione disposizioni applicative per l'annualita' 2001
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio Europeo, relativo al
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEAOG);
- il Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio Europeo, sul
finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione Europea, che
reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE)
n.1257/1999;
- il Regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, che reca norme
transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito
dal Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 2075/2000 della Commissione Europea, che
modifica il predetto Regolamento n. 1750/1999;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, esecutiva, che approva il Piano regionale di sviluppo rurale
dell'Emilia-Romagna (di seguito PRSR) adottato in attuazione del piu'
volte citato Regolamento (CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2153 in data 20
luglio 2000, recante approvazione del suddetto PRSR nella versione
definitiva trasmessa dalla Regione in data 4 luglio 2000;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2, concernente l'attuazione del Piano
regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2000-2006;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 184 del 20 febbraio 2001,
relativa alla modifica della tabella finanziaria indicativa contenuta
nel PRSR;
preso atto:
- che il PRSR e' articolato in Assi principali di intervento ed in
Misure, a loro volta suddivise in azioni;
- che costituisce parte integrante del PRSR una tabella finanziaria
indicativa nella quale sono rappresentate, per ciascuna Misura, le
risorse pubbliche rese complessivamente disponibili;
- che la gestione di dette risorse, in termini di effettiva
erogazione ai beneficiari finali, e' di competenza dell'organismo
pagatore riconosciuto a livello comunitario per la gestione dei
fondi del FEOGA - Sezione Garanzia;
- che, ai sensi del DLgs 27 maggio 1999, n. 165 le funzioni di
Organismo pagatore sono esercitate dall'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA;
dato atto, per quanto concerne la responsabilita' della attuazione
del PRSR, che essa resta in capo alla Regione ed agli Enti locali -
secondo l'assetto istituzionale delineato dalla L.R. 30 maggio 1997,
n. 15 e successive modificazioni;
considerato che fra gli interventi previsti nel PRSR e' compresa la
Misura 2.e "Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi
naturali", in applicazione degli articoli da 13 a 21 (compresi) del
Reg. (CE) n. 1257/1999;
visti, in particolare, della richiamata L.R. 30 maggio 1997, n. 15:
- l'art. 3, comma 1, che riguarda l'attribuzione alle Province e
Comunita' Montane di funzioni amministrative, in materia di
agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla
base della normativa comunitaria, statale e regionale;
- l'art. 4, comma 2, che prevede che le Province e Comunita' Montane
debbano attenersi alle direttive emanate dalla Giunta regionale per
quanto attiene allo svolgimento delle funzioni inerenti agli
interventi affidati dallo Stato e dall'Unione Europea alle Regioni;
rilevato:
- che nel PRSR e' stabilito che le domande per la Misura 2.e devono
essere presentate alle Amministrazioni territoriali competenti;
- che lo stesso PRSR prevede che le domande siano presentate
nell'ambito di disposizioni regionali di attuazione, in riferimento
alle funzioni di indirizzo e di coordinamento che competono alla
Regione;
- che, sotto il profilo finanziario, e' prevista per la Misura 2.e
nell'annualita' 2001 una spesa pari a 2,60 milioni di Euro, la cui
copertura e' interamente assicurata da risorse comunitarie e
statali, in ragione del 50% ciascuna;
- che, tenuto conto della applicazione all'intero PRSR dei vincoli
del bilancio di cassa propri del FEAOG - Sezione Garanzia, e'
necessario preordinare condizioni che consentano il completo
utilizzo delle risorse previste in ciascuna annualita', in termini
di erogazioni effettive ai beneficiari finali, pena la perdita delle
risorse non utilizzate;
considerato:
- che e' possibile che le risorse disponibili per l'attuazione
della Misura 2.e del PRSR non risultino sufficienti a soddisfare
tutte le richieste, in caso di erogazione del massimo aiuto previsto
(100 Euro/ha);
- che, stante la necessita' di garantire l'utilizzo ottimale di
tutte le risorse destinate al finanziamento del PRSR, deve essere
conseguentemente prevista la possibilita' di definire l'importo da
erogare in relazione alla effettiva capacita' di spesa delle risorse
stesse;
- che, a tal fine, l'entita' dell'aiuto per l'annualita' 2001 del
PRSR sara' definita con successivo atto formale del Direttore
generale Agricoltura, sulla base dell'operazione di divisione tra le
risorse disponibili ed il totale degli ettari sui quali erogare
l'indennita' compensativa, una volta pervenuti da parte delle
Amministrazioni territoriali competenti gli elenchi delle domande
ammissibili ad aiuto;
- che, per consentire l'adozione del suddetto atto di definizione
dell'importo dell'aiuto tali elenchi dovranno pervenire alla
Direzione genera1e Agricoltura non oltre il 31 agosto 2001;ritenuto,
pertanto, di dover stabilire:
- le modalita' per la presentazione delle domande e relativi
requisiti, in attuazione della Misura 2.e del PRSR per l'annualita'
2001;
- le procedure per istruttoria, controlli, liquidazione ed
autorizzazione al pagamento;
- le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.e nell'annualita'
2001, nella formulazione allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
dato atto del parere della Responsabile del Servizio Piani e
Programmi, dr.ssa Donata Cavazza, in ordine alla compatibilita' del
presente atto con i contenuti del PRSR;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.
1657 del 3 ottobre 2000;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio
Aiuti alle imprese, dr.ssa Teresita Pergolotti, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi
dell'articolo 4, sesto comma della L.R. 19/11/1992, n. 41 nonche'
della citata deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura,
dr. Dario Manghi, in merito alla legittimita' della medesima
deliberazione ai sensi del predetto articolo di legge e della sopra
richiamata deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di aprire, per le motivazioni indicate in premessa e qui
integralmente richiamate, i termini di presentazione delle domande
alle Amministrazioni competenti per territorio per l'attuazione della
Misura 2.e del PRSR per l'annualita' 2001;
2) di stabilire quale termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle domande le ore 12 del 20 giugno 2001 salvo proroghe da
concedersi da parte del Direttore generale Agricoltura mediante atto
formale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
3) di stabilire che, qualora le risorse disponibili per l'attuazione
della Misura come stabilite nel PRSR non risultino sufficienti a
soddisfare tutte le richieste per l'erogazione del massimo aiuto
previsto nel PRSR stesso (100 Euro/ha), l'entita' dell'aiuto per
l'annualita' 2001 sara' definita con successivo atto formale del
Direttore generale Agricoltura, sulla base dell'operazione di
divisione tra le risorse disponibili ed il totale degli ettari sui
quali erogare l'indennita' compensativa, una volta pervenuti da parte
delle Amministrazioni territoriali competenti gli elenchi delle
domande ammissibili ad aiuto;
4) di approvare le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.e
nell'annualita' 2001, denominate "PRSR - Misura 2.e ôIndennita'
compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali' - Disposizioni
applicative per l'annualita' 2001", allegate al presente atto del
quale formano parte integrante e sostanziale;
5) di dare mandato alla Direzione generale Agricoltura di formulare,
nelle forme ritenute piu' adeguate alle esigenze di tempestivita'
richieste dalla necessita' di massima utilizzazione delle risorse,
ulteriori indicazioni alle Amministrazioni competenti circa la
tempistica e l'iter procedurale relativi all'attuazione della Misura;
6) di pubblicare la presente deliberazione nonche' l'allegato parte
integrante della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
7) di dare mandato al Servizio Aiuti alle imprese per la piu' ampia
diffusione del documento tecnico di cui al precedente punto 3),
disponibile presso il medesimo Servizio, anche attraverso l'utilizzo
del seguente sito Internet della Regione Emilia-Romagna:
http://www.regione.emilia-romagna.it.
PRSR - Misura 2.e - Indennita' compensative in zone sottoposte a
svantaggi naturali - Disposizioni applicative per l'annualita' 2001
INDICE
Principali definizioni e abbreviazioni
1) Presentazione delle domande di aiuto
2) Beneficiari e requisiti
3) Entita' dell'aiuto
4) Area di applicazione
5) Indicazioni per la compilazione della modulistica e la
presentazione della documentazione
6) Procedure per l'istruttoria delle domande
7) Controlli e sanzioni
8) Procedure per la liquidazione degli aiuti
9) Risorse finanziarie
10) Riferimenti normativi
Allegati
1) Dichiarazione integrativa (Allegato 1)
Principali definizioni e abbreviazioni
Annualita' (di impegno): per le domande iniziali, si intende il
periodo, di durata annuale, calcolato a partire dal giorno successivo
al termine per la presentazione delle domande. Per le domande al
secondo anno di impegno, si fa riferimento al periodo, sempre di
durata annuale, che parte dal giorno successivo all'annualita' di
impegno riferita alla domanda finanziata l'anno precedente.
Annualita' (finanziaria): e' il periodo di riferimento del bilancio
FEOGA Garanzia, intercorrente tra il 16 ottobre dell'anno ed il 15
ottobre dell'anno successivo.
Annualita' 2001: si intende l'annualita' finanziaria che parte il 16
ottobre 2000 e termina il 15 ottobre 2001.
PRSR: Piano regionale di sviluppo rurale dell'Emilia-Romagna.
AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ex AIMA).
FEOGA: Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia - Sezione
Garanzia.
1) Presentazione delle domande di aiuto
1.1) Termini di presentazione e avvio delle procedure
Le domande di aiuto devono essere presentate dagli interessati alle
Amministrazioni competenti per territorio (Province e Comunita'
Montane), ai sensi della L.R. 15/97.
Qualora i terreni oggetto d'impegno siano ubicati sul territorio di
piu' Amministrazioni, la domanda dovra' essere inoltrata a quella ove
ricade la sede del centro aziendale. Sara' cura dell'Amministrazione
che ha ricevuto la domanda darne informazione alle altre
Amministrazioni interessate. Si precisa che nei casi in cui la sede
aziendale ricada al di fuori del territorio regionale la domanda non
puo' essere presentata.
Le domande, integralmente compilate e complete della documentazione a
corredo, dovranno pervenire presso le Amministrazioni competenti per
territorio improrogabilmente entro le ore 12 del 20 giugno 2001.
Qualora le domande vengano inoltrate tramite posta fara' fede la data
del timbro postale.
Per le domande che pervengano oltre tali limiti, cosi' come previsto
dall'art. 8, comma 1 del Reg. (CEE) n. 3887/92, come modificato dal
Reg. (CE) 1648/95, si procedera' ad una riduzione dell'1%
dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo. Le
domande accettate a tali condizioni saranno inoltre soggette a
controllo obbligatorio, aggiuntivo rispetto alla quota minima del 5%
delle domande presentate di cui al successivo punto 7).
In caso di ritardo oltre i 25 giorni dai suddetti termini (festivi
compresi), la domanda e' irricevibile e non puo' piu' dar luogo al
pagamento dell'indennita' compensativa.
Riguardo agli impegni quinquennali assunti nell'annualita' 2000 ed
ancora in corso, la mancata presentazione o l'invio della domanda
oltre i termini riportati al precedente capoverso comporta comunque
per il beneficiario l'obbligo del rispetto dei suddetti impegni, da
dimostrare in sede di eventuale controllo (pena la decadenza totale
dell'aiuto e la restituzione con interessi dell'annualita'
percepita). Il beneficiario non potra' percepire l'indennita'
compensativa per l'annualita' relativa alla mancata o tardiva
presentazione. Potra' ripresentare regolarmente la domanda secondo le
modalita' stabilite per la successiva annualita'.
Ciascuna Amministrazione trasmettera' alla Direzione generale
Agricoltura, Servizio Aiuti alle imprese, entro i termini che
verranno definiti con lettera del Direttore generale, la copia
prevista del modello di domanda, dei relativi allegati e l'archivio
informatico contenente i dati relativi alle domande presentate. Per
le domande eventualmente pervenute dopo tale termine, la trasmissione
dovra' essere effettuata con elenco unico alla scadenza dei 25 giorni
ammissibili di ritardo. Sara' cura del Servizio Aiuti alle imprese
trasmettere all'AGEA tutte le domande, nonche', in collaborazione con
il Servizio regionale Piani e Programmi, il relativo archivio
informatico, per i conseguenti adempimenti procedurali.
Per l'archiviazione dei dati su supporto informatico e' utilizzato
apposito software predisposto da AGEA, fornito alla Regione in forma
compatibile con le tipologie di intervento previste dal PRSR. Il
suddetto software, per la parte riguardante la funzione di
compilazione e presentazione delle domande, viene reso disponibile a
cura della Direzione generale Agricoltura - Servizio Piani e
Programmi, compatibilmente con la regolarita' della fornitura di
copie funzionanti del programma informatico da parte di AGEA. E'
inoltre distribuito, completo delle funzioni relative ad istruttoria,
controlli e liquidazione degli aiuti, agli uffici competenti
territoriali. (La distribuzione del software di compilazione e
presentazione ad organizzazioni aventi sedi regionali e locali viene
garantita per le sedi regionali, che provvederanno a loro volta alla
distribuzione interna).
2) Beneficiari e requisiti
2.1) Beneficiari
Hanno diritto al pagamento dell'indennita' compensativa gli
imprenditori agricoli, individuati dall'art. 2135 del Codice civile,
in possesso di partita IVA agricola o combinata ed iscritti, se ne
ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al Registro
delle imprese agricole della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato, che conducano un'azienda il cui centro
aziendale ricade in area svantaggiata, alle seguenti condizioni:
- siano imprenditori agricoli non pensionati, titolari di
allevamento/i bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino;
- si impegnino a mantenere in essere l'allevamento per almeno 5 anni
a decorrere da quello di primo pagamento dell'indennita' compensativa
relativo alla Misura 2.e;
- la superficie agricola utilizzata (SAU) sia almeno di 3 ha e
rientri, per almeno il 50% del totale, nelle aree di applicazione
della Misura;
- il rapporto tra UBA e SAU relativa alle superfici investite a
foraggere (comprensive di sorgo, segale, orzo e avena) non superi il
valore 2 al momento della presentazione della domanda (sia iniziale
che relativa ad annualita' successive) e come media durante tutto il
periodo di impegno (in tal caso, la consistenza del bestiame ai fini
del calcolo del rapporto e' intesa come media ponderata tra la data
di inizio impegno ed il momento del calcolo). Il mancato rispetto del
rapporto e' ammesso solo in caso di documentate cause di forza
maggiore. I casi di forza maggiore sono quelli contemplati all'art.
11 del Reg. (CEE) 3887/92 (Gazzetta Ufficiale CE, Legge n. 391 del
31/12/1992);
- siano rispettate le normative ambientali vigenti;
- siano rispettate le buone pratiche agricole su tutte le superfici
di conduzione aziendale (si rimanda all'Allegato 1.a "Buona pratica
agricola usuale" del Piano regionale di sviluppo rurale).
2.2) Possesso dei requisiti
Per godere dell'aiuto, gli imprenditori agricoli devono possedere un
valido titolo di conduzione delle superfici di conduzione aziendale.
Il richiedente deve essere in possesso, ove applicabili (quindi
soltanto se ricorre il caso), dei seguenti requisiti:
- rapporto tra UBA e SAU relativa alle superfici investite a
foraggere (comprensive di sorgo, segale, orzo e avena) non superiore
al valore 2 al momento della presentazione della domanda;
- titolarita' di partita IVA agricola o combinata;
- iscrizione al Registro delle imprese agricole della CCIAA (Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);
- titolo di conduzione valido per l'annualita' relativa alla domanda
presentata per tutti i terreni di conduzione aziendale
(documentazione giustificativa del diritto di possesso e/o
disponibilita' se diverso da quello indicato nel certificato
catastale, eventuale copia del contratto di affitto registrato,
eventuale delega in caso di piu' comproprietari, ecc.);
- documenti comprovanti il rispetto delle disposizioni impartite con
il DPR 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della
direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla
registrazione degli animali, e con il Reg. (CE) n.1760/2000;
- conformita' della documentazione catastale all'effettiva situazione
aziendale;
- conformita' alla legislazione vigente in materia ambientale, con
particolare riferimento al rispetto almeno della buona pratica
agricola usuale su tutte le superfici di conduzione aziendale.
Le condizioni di accesso agli aiuti, indipendentemente dalla relativa
disponibilita' finanziaria per la Misura 2.e nell'annualita' 2001,
devono essere dimostrate attraverso dichiarazione sostitutiva di
certificazione e. ove ricorre il caso, di atto di notorieta' (ai
sensi degli articoli 46-49 del DPR 445/00) oppure tramite la
presentazione di documentazione allegata alla domanda (documentazione
originale o in copia, secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente per la documentazione in copia autenticata).
Tutti i requisiti devono essere posseduti all'atto di presentazione
della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra
elencati costituisce motivo di non accettabilita' della domanda. Si
intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in momento
successivo alla presentazione della domanda.
Per i richiedenti che siano gia' stati ammessi a beneficiare
dell'indennita' compensativa nell'annualita' 2000, il possesso dei
requisiti viene confermato per la seconda annualita' tramite la
presentazione della domanda ai sensi delle presenti disposizioni e
delle istruzioni riportate sul retro del modello di domanda
predisposto da AGEA.
Si rimanda al capitolo 5) per l'identificazione della modulistica da
utilizzare allo scopo di soddisfare i requisiti sopra richiamati.
2.3) Casi particolari
Come gia' riportato al punto 2.1), non sono ammessi agli aiuti gli
imprenditori che percepiscono una pensione di vecchiaia o di
anzianita'.
Gli imprenditori agricoli non pensionati che conducono aziende
agricole in corresponsabilita' con imprenditori pensionati possono
beneficiare dell'aiuto, a condizione che i percettori di pensione non
partecipino alla gestione dell'azienda in corresponsabilita' ad un
livello pari o superiore al 50% del totale.
Al fine di definire la condizione sopra richiamata, si dovra', in
sede di istruttoria della domanda, procedere alla verifica:
- del livello di compartecipazione nella conduzione aziendale,
comprovata attraverso atto pubblico o dichiarazione sostitutiva di
atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445;
- della situazione previdenziale e contributiva degli imprenditori
agricoli non pensionati.
fatto obbligo, pena la decadenza totale dell'aiuto, alle aziende che
presentano domanda per la Misura 2.e di comunicare, con raccomandata
a.r. all'ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di
forza maggiore, momentaneo spostamento dei capi dall'azienda per
alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilita' di
dimostrare in modo oggettivo il rispetto dei requisiti e degli
impegni presi. Tale comunicazione deve essere effettuata:
- in caso di impossibilita' per causa di forza maggiore, entro 15
giorni dopo il verificarsi dell'evento stesso;
- entro 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con
indicazione precisa della sede sostitutiva.
2.4) Identificazione degli animali
Per quanto riguarda l'identificazione degli animali si rimanda al
puntuale rispetto delle disposizioni impartite con il DPR 30 aprile
1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva
92/102/CEE, relativa alla identificazione e alla registrazione degli
animali, e con il Reg. (CE) n. 1760/2000.
Per gli equini, non soggetti alle norme suddette, si potra' far
riferimento all'identificazione prevista dai libri genealogici o da
altre normative specifiche.
3) Entita' dell'aiuto
L'indennita' compensativa viene corrisposta in relazione alla
superficie foraggera di cui dispone l'azienda. Per superficie
foraggera si intende quella investita a colture contrassegnate dai
seguenti codici nelle istruzioni sul retro del modello di domanda
AGEA: 330, 340, 600, 610, 620, 630, 640, 360, 370, 380, 390, 400.
Sono in ogni caso escluse le superfici a silomais. L'aiuto e'
cumulabile con le altre azioni del Piano regionale di sviluppo
rurale.
Nel caso il rapporto UBA/superficie foraggera sia inferiore a 0,5 il
pagamento dell'aiuto viene limitato alle superfici che concorrono al
rapporto 0,5. Le superfici eccedenti non vengono ammesse all'aiuto.
L'entita' massima dell'aiuto prevista dal PRSR ammonta a 100 Euro/ha.
L'importo che verra' effettivamente erogato sara' definito con
determinazione del Direttore generale Agricoltura e verra'
automaticamente calcolato dividendo le risorse disponibili per il
totale degli ettari ammissibili all'aiuto, comprensivi delle
superfici relative a domande sottoposte a controllo in campo.
Per quel che concerne l'entita' delle risorse disponibili per
l'annualita' 2001 del piano finanziario del PRSR si rimanda al
successivo punto 9).
4) Area di applicazione
Il provvedimento si applica alle aree svantaggiate cosi' come
definite nel punto 2.5 del capitolo III del Piano regionale di
sviluppo rurale. Tali aree sono identificate nei territori dei comuni
individuati dalla direttiva 75/273/CEE, ora abrogata.
Si rimarca che, per poter accedere all'aiuto, il centro aziendale ed
almeno il 50% della SAU aziendale dovranno rientrare nelle zone di
cui sopra.
5) Indicazioni per la compilazione della modulistica e la
presentazione della documentazione
5.1) Modelli e allegati per la presentazione delle domande
Le domande di aiuto devono essere compilate su apposita modulistica
predisposta da AGEA (modello base in triplice copia, comprensivo del
quadro P "Utilizzo delle superfici aziendali", riprodotto anche
nell'Allegato P4 per consentire di rappresentare l'intera situazione
aziendale), provvista di relative istruzioni specifiche di
compilazione e disponibile presso le sedi delle Amministrazioni
competenti per territorio.
Deve essere presentata, entro i termini prescritti al precedente
punto 1.1), e ove applicabile, la seguente documentazione (se non
gia' in possesso della stessa o di altra pubblica Amministrazione),
in copia unica se non diversamente indicato:
1) modello originale predisposto da AGEA, completo dei quadri ed,
eventualmente, dell'Allegato P4 qualora i quadri P del modello base
non siano sufficienti a rappresentare l'intera situazione aziendale,
in triplice copia;
2) sottoscrizione di uno specifico modulo regionale (Allegato 1), con
cui il beneficiario dichiara, sotto la propria responsabilita', che:
- tutte le superfici aziendali in conduzione, anche se non oggetto di
aiuto e/o di impegno, sono state indicate in domanda; - detiene
validi titoli di conduzione delle superfici di conduzione aziendale
per il periodo di riferimento della domanda annuale; - detiene valida
attestazione di assenso dei proprietari e dei comproprietari qualora
la disponibilita' di conduzione delle superfici sia inferiore al
periodo di riferimento della domanda annuale; - la qualita' catastale
delle superfici ad impegno e' conforme alle colture praticate. In
caso di presentazione delle denunce di variazione (entro la data
prevista dalle procedure vigenti) indicare gli estremi delle relative
denunce. In caso di avvenuti frazionamenti, indicare altresi' i
numeri che, contrassegnavano la/le particella/e originaria/e; - la
conformita' con la normativa ambientale vigente; ed altresi': -
indica luogo/luoghi di conservazione della documentazione in
originale necessaria alla verifica istruttoria. Nel caso di documenti
gia' in possesso della stessa o di altra pubblica Amministrazione, il
richiedente dovra' elencarli, indicando l'Amministrazione che ne sia
in possesso, gli estremi per rintracciarli (ad esempio mediante
riferimento al procedimento) e attestandone la conferma di validita'
della situazione in essi rappresentata; - si impegna a mantenere per
5 anni dalla data di impegno iniziale l'attivita' zootecnica
esistente, avendo cura di non superare il rapporto di 2 tra UBA e SAU
foraggere (compreso orzo, segale, avena e sorgo); - si impegna al
rispetto della buona pratica agricola usuale su tutti i terreni di
conduzione aziendale.
In calce alla domanda, nelle ultime righe del quadro M del modello
base AGEA, dovranno essere indicati tutti i documenti presentati.
Qualora i documenti non risultassero corrispondenti a quanto
indicato, la domanda verra' ritenuta incompleta.
Sul modello base AGEA andranno indicati tutti gli elementi richiesti
nell'apposito stampato, utilizzando come riferimento le Tabelle 1, 2,
3, 4 e le note esplicative stampate sul retro del modello stesso.
Per quanto riguarda il quadro P "Utilizzo delle superfici aziendali"
(e l'Allegato P4 qualora i quadri P del modello di domanda non siano
sufficienti a rappresentare la situazione aziendale), esso dovra'
riportare necessariamente tutte le superfici in conduzione, pena la
non ammissibilita' della domanda, avendo cura di apporre il codice di
coltura appropriato (utilizzare i codici delle colture riportati
nella citata Tab. 4).
Si precisa, come gia' richiamato al precedente punto 3, che il
calcolo dell'aiuto sara' effettuato tenendo conto esclusivamente
delle superfici riportanti i codici 330, 340, 600, 610, 620, 630,
640, 360, 370, 380, 390, 400.
Il richiedente puo' presentare documentazione originale o autenticata
in luogo della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto
notorio relativa ai medesimi requisiti. Nel caso di documenti gia' in
possesso di una pubblica Amministrazione, il richiedente dovra'
elencarli in apposita dichiarazione, indicando l'Amministrazione che
ne sia in possesso, gli estremi per rintracciarli e attestandone la
conferma di validita' della situazione in essi rappresentata.
Tutti i requisiti necessari (anche se dimostrati attraverso
autocertificazione) devono essere posseduti all'atto di presentazione
della domanda.
I documenti attestanti il possesso dei requisiti, non trasmessi in
originale o dichiarati in autocertificazione, devono essere
conservati in luogo indicato nella dichiarazione di cui al modello in
Allegato 1 ed essere resi disponibili, a richiesta, all'ufficio
istruttore.
Eventuali documenti presentati oltre il termine prescritto non
saranno ritenuti validi. Le domande incomplete, infatti, non saranno
accolte, previa la comunicazione di provvedimento sfavorevole,
secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 e dalla L.R. 32/93.
Per quanto attiene ai documenti originali gia' in possesso della
stessa o di altra pubblica Amministrazione, attestanti i requisiti di
ammissione della domanda, qualora l'ufficio istruttore ne faccia
richiesta, allo scopo di accelerare il procedimento, all'interessato
puo' essere chiesto di trasmettere una copia fotostatica della
documentazione di cui sia in possesso e di cui risulti necessario
controllare la veridicita'.
Tra i documenti attestanti i requisiti di ammissibilita' della
domanda sono compresi, tra gli altri:
- visura o certificato catastale;
- estratto di mappa o planimetria catastale;
- estratto della carta tecnica regionale scala 1:10.000;
- documentazione giustificativa del diritto di possesso e/o
disponibilita' se diverso da quello indicato nel certificato
catastale;
- eventuale delega in caso di piu' comproprietari;
- se ricorre il caso, modello 26 (variazione di qualita' di coltura)
oppure la ricevuta della richiesta di variazione all'Ufficio Tecnico
erariale (fa fede anche la copia timbrata dall'UTE), che dovra'
risultare effettuata entro la data prevista dalle normative vigenti;
- contratto di affitto o altro valido titolo di conduzione,
debitamente registrato;
- eventuale autorizzazione della proprieta' (dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta'), se il conduttore ha un contratto
di affitto della durata inferiore all'annualita' della domanda;
- eventuale autorizzazione dei comproprietari (dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta'), a firma autenticata (e' valida
anche la firma non autenticata se accompagnata con fotocopia di
documento d'identita' in corso di validita'), se il conduttore non ha
la piena proprieta' dei terreni dichiarati.
Con la firma apposta in calce alle domande ed ai relativi allegati,
il richiedente si assume tutte le responsabilita' in merito alla
veridicita' delle dichiarazioni contenute ed e' pertanto informato
che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le
sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445,
nonche' la inaccoglibilita' della domanda e la restituzione con
interessi dell'indebito percepito derivante dalla decadenza
dall'impegno.
5.2) Aggiornamenti
Si precisa che i riferimenti all'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968,
n. 15, abrogata, contenuti nel quadro M del modello originale AGEA
vengono considerati validi ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445.
6) Procedure per l'istruttoria delle domande
Ciascuna Amministrazione competente provvede all'istruttoria
tecnico-amministrativa delle domande pervenute, riguardante la
verifica dell'ammissibilita' delle domande. La verifica sulla
documentazione presentata (per esempio: completezza, conformita'
legislativa, possesso di requisiti oggettivi, rispondenza agli
obiettivi dell'intervento, altri aspetti) avviene sulla totalita'
delle domande (tenendo conto che i contenuti delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto notorio dovranno essere
verificati secondo le percentuali di campionamento e le procedure che
ogni Amministrazione ha adottato). Le informazioni sulle verifiche
effettuate devono essere riportate, in conformita' con quanto
previsto dal Reg. (CE) n. 1663/95, in un'apposita check-list,
contenente un elenco esauriente delle verifiche a carico del
funzionario istruttore e la relativa attestazione di quelle
effettivamente eseguite.
I controlli amministrativi per verificare l'ammissibilita' delle
domande comprenderanno anche verifiche incrociate con il sistema
integrato di gestione e di controllo istituito dal Regolamento (CEE)
n. 3508/92.
L'esito dell'istruttoria sara' comunicato all'intestatario della
domanda.
7) Controlli e sanzioni
7.1) Criteri generali e normative di riferimento
Le attivita' di controllo, comprensive delle relative sanzioni,
devono essere eseguite in conformita' con quanto disposto dai
Regolamenti (CEE) 3508/92 e 3887/92 e dei Regolamenti (CE) 1648/95,
1678/98, 2801/1999, 1593/2000 recanti modalita' di applicazione del
sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di
aiuto comunitari.
Detto sistema prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di
carattere amministrativo che in loco, da effettuare in modo tale da
verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti
previsti e dei relativi impegni assunti.
In particolare, dovra' essere garantito il rispetto del principio in
base al quale uno stesso aiuto non puo' essere erogato due volte per
le stesse unita' di superficie nel medesimo anno civile.
A partire dai dati risultanti dall'acquisizione informatica, sul
software fornito da AGEA, degli archivi relativi alle domande
presentate, dovranno essere condotti controlli in loco su un campione
estratto in base ad un'analisi dei rischi, cosi' come previsto
dall'art. 6, comma 4 del Reg. (CEE) 3887/92.
I criteri per l'estrazione del campione di aziende da sottoporre a
controllo oggettivo saranno stabiliti dalla Regione. L'estrazione del
campione avverra' nelle sedi compatibili con la procedura informatica
di gestione. Nei casi in cui l'estrazione non avvenga a livello
locale, le domande estratte nel campione da assoggettare a controllo,
pari almeno al 5% delle domande presentate, saranno comunque
comunicate alle Amministrazioni competenti, che provvederanno ad
effettuare i controlli, secondo modalita' stabilite a livello
regionale.
Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CEE) 3887/92, ciascuna visita di
controllo deve essere oggetto di un rapporto (verbale), in cui
figurino, tra l'altro, i motivi della visita, le persone presenti, le
particelle misurate, il numero e le specie degli animali constatati
in loco, le tecniche di misurazione utilizzate, le modalita' di
verifica dell'applicazione delle buone pratiche agricole usuali.
Le Amministrazioni competenti per territorio informano la Direzione
generale Agricoltura in merito allo svolgimento delle attivita' di
controllo secondo modalita' che verranno indicate dalla Direzione
generale Agricoltura della Regione.
7.2) Verifica del rapporto UBA/ha SAU foraggere
Per accedere all'aiuto per l'indennita' compensativa e' necessario
che il rapporto tra UBA aziendali e SAU (in ettari) investita a
colture foraggere (comprensive di orzo, segale, avena, sorgo) non
superi il valore 2. Tale rapporto non va superato per tutta la durata
dell'impegno.
Il mancato rispetto del suddetto rapporto sara' motivo, salvo i casi
di forza maggiore, di decadenza totale, con relativa restituzione dei
pagamenti percepiti a partire dall'inizio dell'impegno, maggiorati
dei relativi interessi.
In caso di controllo, il rapporto viene calcolato con riferimento
agli animali (UBA) presenti in azienda nei seguenti momenti:
- data di inizio impegno;
- date di presentazione di domande relative ad annualita' successive
alla prima;
- data del controllo.
Se il valore del rapporto alle date di inizio impegno o di
presentazione di domanda per annualita' successiva risulta superiore
a 2 ricadono le condizioni di decadenza totale precedentemente
richiamate.
A discrezione del gruppo di controllo, e in tutti i casi nei quali
sia ipotizzabile un superamento del rapporto durante il periodo
intercorrente tra l'inizio impegno e la data del controllo, il
calcolo puo' essere effettuato con riferimento anche ad altri momenti
del suddetto periodo. Nel caso in cui almeno uno di tali rilievi
assuma un valore superiore a 2, si procede al calcolo del rapporto in
base alla media ponderata della presenza di animali in azienda (UBA)
nell'intero periodo intercorrente tra l'inizio impegno e la data del
controllo: se il rapporto risultante in base alla media ponderata e'
superiore al valore 2, si applica, anche in tal caso, la decadenza
totale.
7.3) Verifica delle superfici e applicazione delle relative decadenze
Per quanto riguarda la determinazione delle superfici per il calcolo
degli aiuti, si rileva quanto segue:
a) non puo' essere concesso un aiuto, riferito alle unita' di
superficie, superiore a quello richiesto in domanda, anche se la
superficie accertata risultasse superiore a quella dichiarata in fase
di controllo;
b) qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda di
aiuto supera quella determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato
in base alla superficie effettivamente determinata al momento del
controllo. Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, la superficie
effettivamente determinata viene ridotta di due volte l'eccedenza
constatata se quest'ultima supera la superficie determinata del 3% o
di 2 ha, ma non piu' del 20% (la domanda decade parzialmente e gli
eventuali importi eccedenti gia' percepiti a partire dall'inizio
dell'impegno dovranno essere restituiti, maggiorati dei relativi
interessi); qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della
superficie determinata, la domanda decade totalmente, con relativa
restituzione dei pagamenti percepiti a partire dall'inizio
dell'impegno, maggiorati dei relativi interessi.
7.4) Verifica delle buone pratiche agricole usuali e applicazione
delle relative decadenze
Con l'adesione alla Misura 2.e, il beneficiario si impegna a
rispettare le buone pratiche agricole, su tutta la superficie
aziendale in conduzione. In sede di controllo in loco delle domande
estratte a campione in base a quanto definito al precedente punto
7.1), il gruppo di controllo verifichera' l'effettivo rispetto
dell'impegno.
In caso di mancata conformita' con una delle prescrizioni vincolanti
previste nell'Allegato 1.a del Piano regionale di sviluppo rurale,
relativa a superfici aziendali anche non oggetto di aiuto, la domanda
decade totalmente, con relativa restituzione dei pagamenti percepiti
a partire dall'inizio dell'impegno, maggiorati dei relativi
interessi.
Se la mancanza di conformita' riguarda al contrario una delle
indicazioni non vincolanti previste nel medesimo allegato, il
controllo deve comunque evidenziarla formalmente (riportandone gli
elementi nella verbalizzazione), sebbene in tali casi non sia
prevista l'applicazione di decadenze. Tali informazioni saranno
utilizzate per perfezionare i criteri per l'effettuazione
dell'analisi dei rischi.
7.5) Verifica della consistenza dell'allevamento
La verifica della consistenza dell'allevamento verra' supportata
dall'esame del registro di stalla previsto dalle vigenti normative,
dai dati delle Aziende sanitarie locali e dai dati dei libri
genealogici.
7.6) Altre sanzioni
Ai sensi dell'art. 48, comma 3 del Reg. (CE) n. 1750/1999, in caso di
falsa dichiarazione resa per negligenza grave, il beneficiario
interessato e' escluso dalle misure per l'anno civile in questione.
Se la falsa dichiarazione e' resa intenzionalmente, l'esclusione si
estende anche all'anno successivo.
Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del Reg. (CE) n. 1257/1999 "qualora la
presenza di residui di sostanze vietate ai sensi della direttiva
96/22/CE o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tale
direttiva ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata, ai sensi
delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE, in un animale
appartenente all'allevamento bovino di un produttore, quest'ultimo e'
escluso dal beneficio delle indennita' compensative per l'anno civile
dell'accertamento". Lo stesso produttore e' assoggettato alla
medesima sanzione "qualora una sostanza o un prodotto non
autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati ai sensi della
direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti
nell'azienda" sotto qualsiasi forma.
Per quanto non espressamente richiamato in questa sede, restano
valide ai fini del controllo le vigenti disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali in materia di controlli e sanzioni.
8) Procedure per la liquidazione degli aiuti
Le Amministrazioni competenti per territorio, a seguito del
completamento delle istruttorie, procedono all'approvazione, secondo
le procedure previste, degli elenchi di concessione e contestuale
liquidazione, all'autorizzazione al pagamento (condizionata alla
disponibilita' effettiva delle risorse finanziarie per l'annualita'
2001), nonche' all'invio di detti elenchi, congiuntamente ai relativi
archivi informatici, alla Direzione generale Agricoltura, Servizio
Aiuti alle imprese, secondo disposizioni stabilite con lettera del
Direttore generale.
Le domande estratte a campione per il controllo in loco non possono
essere liquidate se la procedura di controllo non e' stata
completata. Il rinvio del pagamento di tali domande alla successiva
annualita' finanziaria FEOGA comportera' l'erosione dei fondi
disponibili per l'annualita' 2002.
Gli elenchi approvati dovranno riportare:
- le domande favorevolmente istruite;
- le domande da liquidare con i relativi importi;
- le domande il cui pagamento e' sospeso, in quanto non ancora
conclusa la procedura di controllo;
- le domande respinte con le relative motivazioni.
Gli elenchi pervenuti dalle Amministrazioni competenti verranno
trasmessi all'Organismo pagatore (AGEA), secondo le procedure
previste a livello regionale, e con riferimento allo stanziamento
previsto per l'annualita' 2001, entro il 15 settembre 2001. Tale
trasferimento compete alla Direzione generale Agricoltura, Servizio
Aiuti alle imprese, in stretta collaborazione, per quanto riguarda
l'attuazione della procedura informatica, con il Servizio regionale
Piani e Programmi.
Un eventuale slittamento della data di trasferimento degli elenchi di
liquidazione oltre il termine del 15 settembre 2001 comportera' la
perdita delle risorse finanziarie stabilite per l'annualita' 2001 e
la conseguente erosione dei fondi disponibili per l'annualita' 2002,
in quanto AGEA non sara' in grado di erogare i pagamenti entro il 15
ottobre 2001, data di chiusura del bilancio della Sezione Garanzia
del FEOGA.
9) Risorse finanziarie
Con riferimento alla tabella finanziaria allegata al PRSR,
successivamente modificata secondo le procedure previste alla data di
chiusura dell'annualita' 2000, la disponibilita' finanziaria relativa
alla Misura 2.e per domande relative all'annualita' 2001 e' di 2,60
milioni di Euro. In base alle previsioni del fabbisogno necessario al
pagamento di impegni gia' avviati nella precedente annualita', tale
disponibilita' non consentirebbe, per l'annualita' relativa alle
presenti disposizioni, l'erogazione dell'aiuto massimo previsto dal
PRSR (100 Euro/ha).
In tal caso, pertanto, l'entita' dell'aiuto per l'annualita' 2001
sara' definita con successivo atto formale del Direttore generale
Agricoltura, sulla base dell'operazione di divisione tra le risorse
disponibili ed il totale degli ettari sui quali erogare l'indennita'
compensativa, una volta pervenuti da parte delle Amministrazioni
territoriali competenti gli elenchi delle domande ammissibili ad
aiuto.
Si precisa che per l'annualita' 2000 e' stato possibile erogare
l'aiuto nella misura massima prevista, in quanto la disponibilita'
finanziaria annuale e' stata elevata da 3,02 a 3,88 milioni di Euro,
per effetto della compensazione con un'altra Misura dell'Asse 2 del
PRSR, per la quale non si e' raggiunto il tetto di spesa annuale
previsto. Tale situazione si e' verificata pertanto per una
congiuntura occasionale, favorevole alla Misura 2.e.
10) Riferimenti normativi
Per quanto non richiamato nel testo delle presenti disposizioni
applicative, si rimanda alle norme ed ai testi contenuti nei seguenti
riferimenti:
- Reg. (CE) 1257/1999;
- Reg. (CE) 1750/1999;
- Reg. (CE) 1929/2000;
- Reg. (CE) 2075/2000;
- Piano regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna,
approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2153 del
20 luglio 2000.
Le norme ed i documenti sopra richiamati devono ritenersi
complementari alle presenti disposizioni procedurali, le quali hanno
lo scopo di uniformare su tutto il territorio regionale le modalita'
per la presentazione, l'istruttoria, il controllo, la selezione, la
liquidazione e l'autorizzazione al pagamento delle domande di aiuto.
(segue allegato fotografato)