REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2001, n. 741

Emergenze idrogeologiche verificatesi nel territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2000. Integrazione alle indicazioni fornite con deliberazione della Giunta regionale 350/01, Settore Agricoltura in ordine all'applicazione dell'art. 4 bis della Legge 365/00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- nei mesi di ottobre e novembre 2000 il territorio della regione               
Emilia-Romagna e' stato interessato da gravi emergenze idrogeologiche           
che hanno prodotto ingenti danni, oltre che alle infrastrutture                 
pubbliche, anche al patrimonio edilizio e mobiliare privato;                    
- con le ordinanze 3090/00 e 3095/00, e successive modifiche ed                 
integrazioni, del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento           
della Protezione civile sono stati stanziati appositi fondi a                   
copertura dei primi contributi per favorire un rapido ritorno alle              
normali condizioni di vita dei privati cittadini e la ripresa delle             
attivita' produttive, ivi comprese quelle agricole;                             
- per far fronte in misura adeguata alle reali necessita' dei privati           
e delle attivita' produttive, finalizzate all'acquisto o al                     
ripristino dei beni mobili ed immobili distrutti o danneggiati in               
conseguenza delle calamita' idrogeologiche suindicate, la Legge 11              
dicembre 2000, n. 365, di conversione del DL 279/00 ha previsto                 
all'art. 4 bis l'assegnazione di ulteriori contributi;                          
- con direttiva del 30 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta                  
Ufficiale del 12 febbraio 2001, il Ministro dell'Interno delegato per           
il Coordinamento della Protezione civile ha precisato i criteri e le            
modalita' per l'erogazione dei benefici di cui al citato art. 4 bis             
della Legge 365/00, nonche' fissato al 13 aprile 2001 il termine                
entro il quale i soggetti danneggiati dovranno presentare la relativa           
richiesta;                                                                      
- con deliberazione di Giunta regionale n. 350 del 22 marzo 2001, in            
adempimento di quanto previsto dalla Direttiva del 30 gennaio 2001,             
sono state fornite le prime indicazioni in ordine all'applicazione              
dell'art. 4 bis della Legge 11 dicembre 2000, n. 365;                           
viste:                                                                          
- la direttiva del 10 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta                    
Ufficiale del 27 aprile 2001, con la quale il Ministro dell'Interno             
delegato per il coordinamento della Protezione civile ha integrato,             
limitatamente al settore agricoltura, la precedente direttiva                   
generale del 30 gennaio 2001;                                                   
- la lettera, prot. APC/464/2001/DIR in data 10 aprile 2001, con la             
quale il Direttore dell'Agenzia di Protezione civile, nelle more                
della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, della direttiva                  
integrativa sopra citata, raccomanda, alle Regioni interessate, una             
adeguata dilazione del termine di presentazione delle domande, da               
parte dei soggetti interessati, rispetto a quanto previsto dalla                
direttiva del 30 gennaio 2001.Ritenuto pertanto opportuno, per le               
ragioni sopra richiamate, stabilire:                                            
- il nuovo termine entro il quale le imprese del settore agricolo               
potranno presentare richiesta dei benefici derivanti                            
dall'applicazione della direttiva integrativa del 10 aprile 2001;               
- che l'importo ammissibile, per il calcolo del volume di danno per             
gli interventi previsti alla lett. b) e, limitatamente ai benefici              
alternativi sui pioppeti, alla lett. d) della direttiva 10 aprile               
2001, venga determinato secondo i valori fissati dal prezzario                  
regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 1062 del             
24/6/1997;                                                                      
ritenuto altresi' opportuno ribadire, sulla base di quanto stabilito            
dalla citata deliberazione di Giunta regionale 350/01, richiamata               
integralmente, che anche le domande di cui sopra vengano presentate             
ai Comuni nel cui ambito territoriale sono ubicati i beni danneggiati           
e che l'istruttoria delle stesse venga affidata alle Province e alle            
Comunita' montane, quali Enti competenti in materia di agricoltura ai           
sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;                                         
viste:                                                                          
- la Legge 11 dicembre 2000, n. 365;                                            
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15;                                                
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.              
1657 del 3 ottobre 2000, esecutive ai sensi di legge;                           
dato atto del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Teresita                
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal                 
Direttore generale Agricoltura dott. Dario Manghi, in  merito                   
rispettivamente alla regolarita' tecnica ed alla legittimita' della             
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.            
19 novembre 1992, n. 41 e dell'atto deliberativo della Giunta                   
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                                            
su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Agricoltura e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che le                
domande, per la richiesta dei benefici derivanti dall'applicazione              
della Direttiva del Ministro dell'Interno delegato per il                       
coordinamento della Protezione civile, in data 10 aprile 2001,                  
recante "Integrazione alla Direttiva per l'applicazione dell'art. 4             
bis della Legge 365/00 - Settore Agricoltura", debbano essere                   
presentate, dalle imprese del settore agricolo, entro il 28 maggio              
2001, ai Comuni nel cui ambito territoriale sono ubicati i beni                 
danneggiati;                                                                    
2) di stabilire altresi' che i Comuni interessati, raccolte le                  
domande di cui al precedente punto 1), provvedano, entro i successivi           
30 giorni, ad inoltrare le stesse alle Province ed alle Comunita'               
montane, competenti sulla materia a norma della L.R. 15/97, ai fini             
della relativa istruttoria;                                                     
3) di stabilire che l'importo ammissibile, per il calcolo del volume            
di danno per gli interventi previsti alla lett. b) e, limitatamente             
ai benefici alternativi sui pioppeti, alla lett. d) della direttiva             
10 aprile 2001, venga determinato secondo i valori fissati dal                  
prezzario regionale approvato con delibera della Giunta regionale n.            
1062 del 24/6/1997;                                                             
4) di trasmettere, per le finalita' previste al primo capoverso della           
direttiva 10 aprile 2001, la presente deliberazione al Dipartimento             
della Protezione civile;                                                        
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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