DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2001, n. 741
Emergenze idrogeologiche verificatesi nel territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2000. Integrazione alle indicazioni fornite con deliberazione della Giunta regionale 350/01, Settore Agricoltura in ordine all'applicazione dell'art. 4 bis della Legge 365/00
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- nei mesi di ottobre e novembre 2000 il territorio della regione
Emilia-Romagna e' stato interessato da gravi emergenze idrogeologiche
che hanno prodotto ingenti danni, oltre che alle infrastrutture
pubbliche, anche al patrimonio edilizio e mobiliare privato;
- con le ordinanze 3090/00 e 3095/00, e successive modifiche ed
integrazioni, del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento
della Protezione civile sono stati stanziati appositi fondi a
copertura dei primi contributi per favorire un rapido ritorno alle
normali condizioni di vita dei privati cittadini e la ripresa delle
attivita' produttive, ivi comprese quelle agricole;
- per far fronte in misura adeguata alle reali necessita' dei privati
e delle attivita' produttive, finalizzate all'acquisto o al
ripristino dei beni mobili ed immobili distrutti o danneggiati in
conseguenza delle calamita' idrogeologiche suindicate, la Legge 11
dicembre 2000, n. 365, di conversione del DL 279/00 ha previsto
all'art. 4 bis l'assegnazione di ulteriori contributi;
- con direttiva del 30 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 febbraio 2001, il Ministro dell'Interno delegato per
il Coordinamento della Protezione civile ha precisato i criteri e le
modalita' per l'erogazione dei benefici di cui al citato art. 4 bis
della Legge 365/00, nonche' fissato al 13 aprile 2001 il termine
entro il quale i soggetti danneggiati dovranno presentare la relativa
richiesta;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 350 del 22 marzo 2001, in
adempimento di quanto previsto dalla Direttiva del 30 gennaio 2001,
sono state fornite le prime indicazioni in ordine all'applicazione
dell'art. 4 bis della Legge 11 dicembre 2000, n. 365;
viste:
- la direttiva del 10 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 aprile 2001, con la quale il Ministro dell'Interno
delegato per il coordinamento della Protezione civile ha integrato,
limitatamente al settore agricoltura, la precedente direttiva
generale del 30 gennaio 2001;
- la lettera, prot. APC/464/2001/DIR in data 10 aprile 2001, con la
quale il Direttore dell'Agenzia di Protezione civile, nelle more
della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, della direttiva
integrativa sopra citata, raccomanda, alle Regioni interessate, una
adeguata dilazione del termine di presentazione delle domande, da
parte dei soggetti interessati, rispetto a quanto previsto dalla
direttiva del 30 gennaio 2001.Ritenuto pertanto opportuno, per le
ragioni sopra richiamate, stabilire:
- il nuovo termine entro il quale le imprese del settore agricolo
potranno presentare richiesta dei benefici derivanti
dall'applicazione della direttiva integrativa del 10 aprile 2001;
- che l'importo ammissibile, per il calcolo del volume di danno per
gli interventi previsti alla lett. b) e, limitatamente ai benefici
alternativi sui pioppeti, alla lett. d) della direttiva 10 aprile
2001, venga determinato secondo i valori fissati dal prezzario
regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 1062 del
24/6/1997;
ritenuto altresi' opportuno ribadire, sulla base di quanto stabilito
dalla citata deliberazione di Giunta regionale 350/01, richiamata
integralmente, che anche le domande di cui sopra vengano presentate
ai Comuni nel cui ambito territoriale sono ubicati i beni danneggiati
e che l'istruttoria delle stesse venga affidata alle Province e alle
Comunita' montane, quali Enti competenti in materia di agricoltura ai
sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;
viste:
- la Legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.
1657 del 3 ottobre 2000, esecutive ai sensi di legge;
dato atto del parere favorevole espresso dalla dott.ssa Teresita
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal
Direttore generale Agricoltura dott. Dario Manghi, in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica ed alla legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.
19 novembre 1992, n. 41 e dell'atto deliberativo della Giunta
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Agricoltura e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che le
domande, per la richiesta dei benefici derivanti dall'applicazione
della Direttiva del Ministro dell'Interno delegato per il
coordinamento della Protezione civile, in data 10 aprile 2001,
recante "Integrazione alla Direttiva per l'applicazione dell'art. 4
bis della Legge 365/00 - Settore Agricoltura", debbano essere
presentate, dalle imprese del settore agricolo, entro il 28 maggio
2001, ai Comuni nel cui ambito territoriale sono ubicati i beni
danneggiati;
2) di stabilire altresi' che i Comuni interessati, raccolte le
domande di cui al precedente punto 1), provvedano, entro i successivi
30 giorni, ad inoltrare le stesse alle Province ed alle Comunita'
montane, competenti sulla materia a norma della L.R. 15/97, ai fini
della relativa istruttoria;
3) di stabilire che l'importo ammissibile, per il calcolo del volume
di danno per gli interventi previsti alla lett. b) e, limitatamente
ai benefici alternativi sui pioppeti, alla lett. d) della direttiva
10 aprile 2001, venga determinato secondo i valori fissati dal
prezzario regionale approvato con delibera della Giunta regionale n.
1062 del 24/6/1997;
4) di trasmettere, per le finalita' previste al primo capoverso della
direttiva 10 aprile 2001, la presente deliberazione al Dipartimento
della Protezione civile;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.