DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 20 aprile 2001, n. 3326
Legge 365/00, art. 4 bis. Emergenze idrogeologiche verificatesi nel territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2000. Disposizioni operative alle Province in attuazione della delibera della Giunta regionale 350/01
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la direttiva 30 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 febbraio 2001 (di seguito denominata Direttiva), con
cui il Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della
Protezione civile, ha precisato criteri e modalita' per l'erogazione
dei benefici di cui all'art. 4 bis della Legge 365/00, nonche'
fissato al 13 aprile 2001 il termine entro il quale i soggetti
danneggiati dovranno presentare la relativa richiesta;
vista, in attuazione della citata Direttiva, la deliberazione della
Giunta regionale n. 350 del 22 marzo 2001 avente oggetto: "Emergenze
idrogeologiche verificatesi nel territorio regionale nei mesi di
ottobre e novembre 2000. Prime indicazioni in ordine all'applicazione
dell'art. 4 bis della Legge 11 dicembre 2000, n. 365, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2000";
visti in particolare i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della predetta
deliberazione regionale ai sensi dei quali:
- le domande delle imprese industriali, artigiane, agroindustriali,
agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi,
pubblici esercizi, studi professionali e societa' sportive facenti
parte di federazioni o di Enti riconosciuti dal Coni e persone
fisiche proprietarie degli immobili destinati all'esercizio
d'impresa, dovranno essere presentate, entro il 13 aprile 2001, ai
Comuni nel cui ambito territoriale sono ubicati i beni danneggiati;
- i Comuni interessati dovranno provvedere entro 30 giorni successivi
alla ricezione delle domande al loro inoltro presso gli Enti
competenti;
- le Province, quali soggetti competenti in materia ai sensi della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3, sono incaricate dello svolgimento
dell'istruttoria delle domande di contributi, della concessione ed
erogazione degli stessi nonche' dell'effettuazione dei controlli,
relativamente alle domande delle imprese industriali, artigiane,
alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici
esercizi, studi professionali e persone fisiche proprietarie degli
immobili destinati all'esercizio d'impresa ubicati nei territori
danneggiati;
- i competenti Direttori generali della Regione Emilia-Romagna
forniranno agli Enti, competenti per materia o incaricati dalla
medesima deliberazione, successive indicazioni in ordine
all'istruttoria delle domande di contributi, alla concessione ed
erogazione degli stessi nonche' allo svolgimento dei controlli;
ritenuto conseguentemente di emanare delle disposizioni operative
integrative della Direttiva ministeriale, come individuate
nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive, Commercio, Turismo dott. Uber Fontanesi, in
merito alla regolarita' tecnica ed alla legittimita' della presente
determinazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 41/92 e
della delibera della Giunta regionale 2541/95;
determina:
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa;
2) di approvare le "Disposizioni operative alle Province, per
l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge
365/00 a favore delle attivita' produttive", allegate alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3) di precisare che le succitate "Disposizioni operative" integrano
quelle contenute nella piu' volte citata "Direttiva" ministeriale 30
gennaio 2001;
4) di pubblicare integralmente la presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Uber Fontanesi
ALLEGATO A)
Disposizioni operative alle Province, per l'applicazione dei benefici
previsti dall'art 4 bis della Legge 365/00 a favore delle attivita'
produttive
1) Disposizioni generali
A) Benefici finanziari
1.1) Le presenti disposizioni integrano quelle contenute nella
direttiva ministeriale 30 gennaio 2001, di seguito Direttiva.
1.2) Le presenti disposizioni disciplinano l'applicazione dei
benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge 365/00 a favore dei
soggetti indicati al punto 2.1 della Direttiva di seguito elencati:
imprese industriali, artigiane, alberghiere, commerciali, di servizi
alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi,
studi professionali, persone fisiche proprietarie degli immobili
destinati all'esercizio d'impresa.
B) Entita' dei benefici concedibili
1.1) I contributi saranno determinati in misura percentuale rispetto
al valore del danno ammesso a contributo. La percentuale di
contributo, nel rispetto delle percentuali massime stabilite dalla
Legge 365/00 per le varie tipologie di intervento, sara' determinata
successivamente dalla Regione in rapporto alle risorse
complessivamente disponibili per le finalita' di cui alla legge
medesima.
2) Contributi per le attivita' produttive
A) Disposizioni generali
1.1) Per la concessione ed erogazione dei contributi la Regione
Emilia-Romagna si avvale delle Amministrazioni provinciali le quali
provvedono all'istruttoria delle domande, alla concessione ed
erogazione dei contributi nonche' alla effettuazione dei controlli.
1.2) Le Province, entro 120 giorni dalla ricezione delle domande da
parte dei Comuni, sulla base delle richieste pervenute e previo
eventuali ulteriori accertamenti, trasmettono alla Regione, sulla
base del modello Aa allegato alla presente, l'elenco dei soggetti
richiedenti con specificazione, per gli aventi titolo, dell'ammontare
del danno ammissibile al contributo.
1.3) La Giunta regionale provvedera' con propri atti, sulla base
delle risorse disponibili e delle richieste pervenute, a ripartire i
finanziamenti tra le Province interessate.
1.4) Entro 45 giorni dalla ripartizione dei fondi da parte della
Regione, le Province provvederanno con propri atti ad assegnare i
contributi e a darne comunicazione agli interessati.
B) Beneficiari
1.1) Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti: -
imprese industriali, artigiane, alberghiere, commerciali, di servizi
alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi;
- studi professionali; - persone fisiche proprietarie di immobili
destinati all'esercizio di impresa ubicati nei territori danneggiati.
In tali ipotesi ove sussistano anche danni a beni mobili, scorte,
attrezzature, macchinari, automezzi di proprieta' dell'impresa o
dell'attivita' sopra specificata, il contributo e' richiesto con
domande separate dal proprietario dell'immobile per i danni subiti da
quest'ultimo, e dal proprietario dei beni mobili, scorte,
attrezzature, macchinari, automezzi, per i danni subiti dai medesimi.
C) Criteri per la determinazione del valore dei danni
Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.3 "Interventi
ammissibili" della direttiva 30 gennaio 2001, vengono individuati i
seguenti criteri per la determinazione del valore dei danni.
1.1) Beni immobili Non sono ammissibili a contributo i danni relativi
a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformita' alle
disposizioni urbanistiche ed edilizie, salvo che sia intervenuta
sanatoria. Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento
al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le stesse
tecniche delle porzioni di immobile danneggiate. Il ripristino
costituisce condizione dell'erogazione del contributo e pertanto deve
essere effettuato integralmente rispetto ai danni dichiarati o
periziati.
1.2) Beni mobili registrati Il valore del danno e' determinato: a) in
caso di distruzione o danno irreparabile (accertato sulla base delle
denunce di legge), dal valore indicato, per la medesima tipologia di
bene, dai listini del novembre 2000 Quattroruote, Motociclismo, etc.;
b) in caso di danno riparabile, dal costo per la riparazione
(determinato da fatture o da preventivi di riparazione).
1.3) Beni mobili, attrezzature, macchinari Il valore del danno e'
determinato: a) in caso di distruzione o danno irreparabile, dal
costo per il riacquisto di bene avente le stesse caratteristiche
anche tecniche di quello andato distrutto; b) in caso di danno
riparabile, dal costo per il ripristino.
1.4) Scorte Il valore del danno e' determinato: a) in caso di
distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto delle
scorte andate perdute (materie prime, scorte vive) ovvero dal costo
del materiale necessario per la produzione dei semilavorati o
prodotti finiti; b) in caso di danno riparabile, dal costo per il
ripristino.
D) Adempimenti istruttori delle Province
1.1) Ai fini dell'ammissibilita' le Province verificano la
completezza delle domande e dei relativi allegati. Qualora la
domanda, tempestivamente presentata, non sia completamente compilata
ovvero carente in alcuno degli allegati, le Province ne richiedono
l'integrazione, dando un termine per la regolarizzazione, trascorso
il quale senza che sia intervenuta la regolarizzazione stessa, la
domanda e' dichiarata non ammissibile. L'eventuale inammissibilita'
della domanda e' comunicata agli interessati dalle Province.
E) Ammissione a contributo
1.1) Fermi restando i limiti di cui ai punti 2.2. e 2.4, lettera C)
della Direttiva, nonche' ribadito quanto indicato nella presente
(Paragrafo 1, lettera B), punto 1.1 e paragrafo 2, lettera A), punti
1.2, 1.3 e 1.4), le Province provvedono, con propri atti,
all'ammissione e alla determinazione dell'importo del contributo e ne
danno comunicazione ai beneficiari.
F) Presentazione della documentazione di spesa
1.1) Contestualmente alla domanda ovvero successivamente, comunque
non oltre il termine di 12 mesi dalla comunicazione dell'ammissione a
contributo, gli interessati presentano alla Provincia la
dichiarazione sostitutiva di cui al modello Allegato D alla
Direttiva. A detta dichiarazione va allegata una scheda riassuntiva
delle spese redatta secondo modello predisposto dalle Province,
corredata da fotocopie in carta semplice delle fatture elencate. Tale
modello tiene luogo della relazione analitica di cui al punto 2.4,
lettera c), ultimo capoverso della Direttiva.
G) Erogazione del contributo
1.1) Ribadito quanto indicato al punto 2.4, lettera c) della
Direttiva, si precisa che i contributi in conto capitale ed in conto
interessi verranno erogati dalle Province in unica soluzione ai
beneficiari successivamente alla presentazione della documentazione
di cui al precedente punto F). A tal fine nella domanda di contributo
dovranno essere indicati gli estremi del conto corrente bancario o
postale riferiti ai soggetti beneficiari.
1.2) Limitatamente al contributo in conto capitale l'erogazione
potra' avvenire mediante anticipo (se espressamente richiesto dal
beneficiario) pari al 50% del contributo stesso e subordinatamente
alla presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata
ai sensi di legge; per il saldo si conferma quanto stabilito al punto
G) 1.1).
1.3) Il contributo in conto interessi puo' riguardare anche
finanziamenti gia' attivati dal beneficiario alla data di
presentazione della domanda, per le finalita' di cui alla Legge
365/00. Le Province provvederanno a determinare le modalita' per
l'erogazione del contributo in conto interessi che avverra' in unica
soluzione per l'importo ammesso, attualizzato al tasso ufficiale di
riferimento della Banca Centrale Europea. L'erogazione del contributo
in conto interessi verra' effettuata ad avvenuta attivazione da parte
del beneficiario del finanziamento, salvi i casi di attivazione gia'
effettuata alla data di presentazione della domanda.
H) Controlli
1.1) Le domande sono soggette a controllo da parte delle Province in
relazione al diritto del richiedente, alla sussistenza dei danni e
alla loro valutazione, al nesso di causalita' rispetto alle calamita'
idrogeologiche dell'ottobre-novembre 2000 e all'effettuazione del
ripristino/ricostruzione per i quali i contributi sono richiesti,
nonche' alla sussistenza dell'evento che ha causato il danno
nell'area dove sono localizzati i beni danneggiati.
1.2) I controlli saranno svolti a campione dalle Province mediante
sorteggio, secondo la percentuale determinata dalla Regione in base
al numero complessivo delle domande presentate. Le Province,
eventualmente in collaborazione con i Comuni, potranno eseguire
controlli ulteriori.
1.3) Nell'ambito delle attivita' di controllo le Province possono
richiedere, e gli interessati sono obbligati ad esibire, pena la
revoca del contributo, tutta la documentazione di cui e' stata
dichiarata l'esistenza ivi compresa la documentazione probatoria del
valore dei beni e puo' procedere ad ispezioni dei beni di cui e'
stato dichiarato il danneggiamento ed il ripristino.
1.4) Ove in sede di controllo venga accertata la mancanza del nesso
di causalita' o la insussistenza dei danni o la mancata effettuazione
dei lavori, le Province procederanno alla revoca del contributo ferme
restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge. Al di fuori
di tali ipotesi l'accertamento puo' determinare la riduzione
dell'importo ammesso a contributo.
I) Norma di rinvio
Le Province interessate, con propri provvedimenti amministrativi,
stabiliscono, ove necessario, ulteriori condizioni, criteri e
modalita' per la gestione degli interventi agevolativi a favore dei
soggetti danneggiati dall'evento calamitoso dell'autunno 2000.
(segue allegato fotografato)