COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Elezione del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione Emilia-Romagna (LR. 1/01)
1) Organismo a cui si riferisce la nomina, natura giuridica e
funzioni: (vedi artt. 1, 2 e 3, L.R. 1/01) Il Comitato regionale per
le Comunicazioni (CORECOM), in attuazione dell'art. 1, comma 13 della
Legge 31 luglio 1997, n. 249, e' istituito presso il Consiglio
regionale dell'Emilia-Romagna. Il CORECOM, fermo restando il suo
inserimento nell'organizzazione regionale, e' organo funzionale
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, quale organo
regionale, svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto
nei confronti della Regione, e di gestione per conto della Regione
delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e
regionali, nel campo della comunicazione (vedi art. 2, commi 1 e 2,
L.R. 1/01). Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni
delegate, di cui agli articoli 13 e 14 della L.R. 1/01, svolge anche
le attivita' affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali
(vedi art. 2, comma 3, L.R. 1/01)
2) Composizione dell'organo: Il Comitato e' composto: - dal
Presidente, che viene eletto dal Consiglio regionale, su proposta del
Presidente della Giunta regionale, che rappresenta il Comitato e
svolge le funzioni indicate nell'art. 9 della L.R. 1/01; - da otto
componenti che vengono eletti dal Consiglio regionale con voto
limitato a quattro.
3) Requisiti per l'elezione: - Tutti gli eletti sono scelti tra
persone che diano garanzie di assoluta indipendenza sia dal sistema
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore
delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza
comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti
culturali, giuridici, economici e tecnologici (vedi art. 3, L.R.
1/01). - Gli eletti devono possedere l'onorabilita' necessaria e
l'esperienza adeguata per esercitare le funzioni connesse alla
carica, in relazione ai compiti del Comitato stesso (vedi art. 3,
comma 1, L.R. 24/94) - I requisiti di onorabilita' non sussistono per
coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della
Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, ed
inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con
sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel
RDL 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni,
ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del
Codice civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (vedi art. 3, comma 2,
L.R. 24/94)
4) Incompatibilita': - I componenti del Comitato non devono trovarsi
nelle seguenti situazioni di incompatibilita': a) membro del
Parlamento europeo o del Parlamento nazionale; b) componente del
Governo nazionale; c) Presidente di Giunta regionale, componente di
Giunta regionale, consigliere regionale; d) Sindaco, Presidente di
amministrazione provinciale o circoscrizionale, Assessore comunale o
provinciale o circoscrizionale, Consigliere comunale o provinciale;
e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di Enti
pubblici anche non economici, o di societa' a prevalente capitale
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o
comunali; f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in
partiti o movimenti politici; g) amministratore, dirigente,
dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel
settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicita',
dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e
del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia
locale; il socio risparmiatore delle societa' commerciali e delle
societa' cooperative non versa in situazione di incompatibilita'; h)
titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i
soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna; i)
dipendente della Regione Emilia-Romagna (vedi art. 4, L.R. 1/01). -
In ogni caso, oltre alle cause di incompatibilita' indicate dall'art.
4 della L.R. 1/01, sussistono le incompatibilita' previste all'art.
4, comma 2, L.R. 24/94.
5) Cumulabilita': - Le nomine regionali non possono di regola essere
cumulate; (. . . omissis . . .) (vedi art. 5, comma 3, L.R. 24/94)
6) Commissione consiliare competente ad esaminare le candidature e
svolgere gli adempimenti di cui all'art. 7, L.R. 24/94: - Commissione
consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione".
7) Organo competente a provvedere alla nomina: - Consiglio
regionale.
8) Durata in carica: il Presidente ed i componenti del Comitato
restano in carica 5 anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il
divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del
Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo
inferiore a due anni e sei mesi (vedi art. 3, comma 4, L.R. 1/01)
9) Emolumenti connessi alla carica: - Al Presidente ed ai componenti
del CORECOM e' attribuita un'indennita' mensile di funzione, per
dodici mensilita', il cui importo e' stabilito con deliberazione del
Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, con
riferimento all'indennita' mensile lorda spettante al consigliere
regionale. - Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo
di riunione del Comitato e' dovuto, per ogni giornata di seduta, il
rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i
consiglieri regionali. - Ai componenti del Comitato che su incarico
del Comitato si recano in localita' diverse da quella di residenza,
e' dovuto il trattamento economico di missione previsto per i
consiglieri regionali (vedi art. 11, L.R. 1/01)
10) Modalita' e termini per la presentazione di tutte le candidature
o autocandidature: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale chiunque puo'
presentare, in carta semplice, proposte di candidatura o
autocandidatura. Tali proposte vanno tutte indirizzate al Presidente
del Consiglio regionale, Viale Aldo Moro n. 50 - Bologna. Ogni
proposta, debitamente sottoscritta, deve contenere: - dati anagrafici
(cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza); - curriculum con
indicazione degli incarichi svolti o in corso di svolgimento; -
dichiarazione di possedere i requisiti di onorabilita' e di non
trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' piu' sopra specificati.
Le proposte devono pervenire secondo una delle modalita' di seguito
indicate: - consegna a mano presso il Protocollo generale del
Consiglio in Viale Aldo Moro n. 50, Bologna, entro le ore 12 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale. In questo caso fa fede la data del timbro del
protocollo apposto; - spedizione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, effettuata entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale,
all'indirizzo sopra indicato. In questo caso fa fede la data del
timbro postale di partenza; - via fax ai seguenti numeri: 051/6395852
- 6395467, entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia
alla L.R. 1/01 e per quanto applicabile alla normativa sulle nomine
L.R. 24/94.
Si precisa inoltre che i dati personali inviati per la presentazione
delle candidature e successivamente alla nomina saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel pieno
rispetto della normativa sulla tutela della "privacy" (Legge
31/12/1996, n. 675, art. 27) e nella salvaguardia di ogni
riservatezza.
Si informa che la pubblicazione del provvedimento di nomina nel
Bollettino Ufficiale costituisce forma di informazione per i
candidati sull'esito del procedimento.
Per eventuali richieste di informazioni sul presente avviso
rivolgersi al Servizio Segreteria del Consiglio telefono: 051/6395083
- 6395051 - 6395284.
IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Curzio