REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

          Art. 17                                                               
Norma transitoria                                                               
1. Nei Comuni dotati della classificazione acustica ai sensi                    
dell'art. 2 del DPCM 1 marzo 1991, gli strumenti urbanistici di cui             
agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvati in                  
conformita' alla medesima classificazione fino al suo adeguamento a             
norma del comma 3 dell'art. 3 della presente legge.                             
2. Nei restanti Comuni, fino all'approvazione della classificazione             
acustica redatta ai sensi della presente legge, gli strumenti                   
urbanistici di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000 sono            
approvati nel rispetto delle seguenti disposizioni:                             
a) gli strumenti adottati prima della data di entrata in vigore della           
presente legge sono approvati nel rispetto dei limiti di cui all'art.           
6, comma 1, del DPCM 1 marzo 1991;                                              
b) gli strumenti adottati in data successiva all'entrata in vigore              
della presente legge sono approvati nel rispetto dei criteri e delle            
condizioni fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3                  
dell'art. 2 della presente legge.                                               
3. Dalla data di approvazione della classificazione acustica, le                
varianti al PRG di cui all'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 sono               
approvate in conformita' alla stessa.                                           
4. Le previsioni del PRG vigente alla data di approvazione della                
classificazione acustica, ai sensi della presente legge, che                    
concorrono a determinare le situazioni di conflitto di cui al comma 4           
dell'art. 2, sono attuate solo in presenza di efficaci misure di                
contenimento dell'inquinamento acustico.                                        
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 9 maggio 2001  VASCO ERRANI                                            
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 del DPCM 1 marzo 1991, citato alla nota 3)              
all'art. 9, e' il seguente:                                                     
"Art. 2                                                                         
1. Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori           
equivalenti, i Comuni adottano la classificazione in zone riportata             
nella Tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti,               
fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio,            
sono indicati nella Tabella 2.                                                  
2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza,           
oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite               
anche le seguenti differenze da non superare tra il livello                     
equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo                   
(criterio differenziale): 5 dB (A) durante il periodo diurno; 3 dB              
(A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata               
all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del            
fenomeno acustico.                                                              
3. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano             
nelle predette zone debbono adeguarsi al sopra specificato livello              
differenziale entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore            
del presente decreto ed hanno la possibilita' di avvalersi in via               
prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti           
industriali.".                                                                  
Comma 2                                                                         
2) Il testo degli articoli 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000, citata            
alla nota 2) all'art. 4, e' il seguente:                                        
"Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro                
modificazioni                                                                   
1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformita'              
alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni                  
contenute nei vigenti piani regolatori generali.                                
2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino                           
all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati            
e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni            
previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale                     
previgente:                                                                     
a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in            
variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;                  
b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7           
dicembre 1978, n. 47;                                                           
c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;             
d) i programmi pluriennali di attuazione;                                       
e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani             
sovraordinati.                                                                  
3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono            
inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4            
e 5 del previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, varianti al PRG           
necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi                
delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonche' per la               
realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei             
cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per            
l'ordine e la sicurezza pubblica.                                               
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge,               
possono essere altresi' adottate e approvate, con le procedure                  
previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG              
approvati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purche'            
conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti                
della pianificazione stabilita dalla presente legge. Nel rispetto dei           
termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni            
dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia                 
adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste            
dalla legislazione previgente, varianti specifiche tali da non                  
introdurre modifiche sostanziali alle scelte di piano e che prevedono           
limitati incrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni della                
capacita' insediativa e delle zone omogenee D previsti dal piano                
vigente, al PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette                 
varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla                   
disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla                   
presente legge. I piani aziendali previsti per le zone agricole nei             
PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai               
sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale.                              
5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a                 
trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani                  
particolareggiati per le aree destinate ad attivita' estrattive                 
previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991,  n.17, secondo quanto           
disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.              
          Art. 42 - Conclusione dei procedimenti in itinere                     
1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione            
territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore               
della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le            
disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.                           
2. La medesima disposizione puo' trovare applicazione per le varianti           
generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi               
dall'entrata in vigore della presente legge.".                                  
2) Il testo degli articoli 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000, citata            
alla nota 2) all'art. 4, e' riportato alla nota 1) al presente                  
articolo.                                                                       
3) Il testo del comma 1 dell'art. 6 del DPCM 1 marzo 1991, citato               
alla nota 3) all'art. 9, e' il seguente:                                        
"Art. 6                                                                         
1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di           
cui alla Tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i                 
seguenti limiti di accettabilita':                                              
Zonizzazione  Limite diurno  Limite notturno     Leq (A)  Leq (A)               
Tutto il territorio                                                             
nazionale  70  60                                                               
Zona A (decreto                                                                 
ministeriale 1444/68) (*)  65  55                                               
Zona B (decreto                                                                 
ministeriale 1444/68) (*)  60  50                                               
Zona esclusivamente                                                             
industriale  70  70                                                             
(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.              
2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza,           
oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite               
anche le seguenti differenze da non superare tra il livello                     
equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo                   
(criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo            
diurno: 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La                 
misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno            
acustico negli ambienti abitativi.                                              
3. Le imprese possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 3.".             
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota            
2) all'art. 4, e' riportato alla nota 2) al presente articolo.                  
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1380 del 31 luglio 2000; oggetto consiliare n. 338 (VII                      
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 29 in data 7 agosto 2000;                                            
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio              
Ambiente Trasporti" in sede referente.                                          
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6 del 7                
marzo 2001, con relazione scritta del consigliere Muzzarelli;                   
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 aprile 2001,             
atto  n.26/2001;                                                                
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 429/4.1.20/C.G. del           
3 maggio 2001.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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