LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 17
Norma transitoria
1. Nei Comuni dotati della classificazione acustica ai sensi
dell'art. 2 del DPCM 1 marzo 1991, gli strumenti urbanistici di cui
agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvati in
conformita' alla medesima classificazione fino al suo adeguamento a
norma del comma 3 dell'art. 3 della presente legge.
2. Nei restanti Comuni, fino all'approvazione della classificazione
acustica redatta ai sensi della presente legge, gli strumenti
urbanistici di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000 sono
approvati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli strumenti adottati prima della data di entrata in vigore della
presente legge sono approvati nel rispetto dei limiti di cui all'art.
6, comma 1, del DPCM 1 marzo 1991;
b) gli strumenti adottati in data successiva all'entrata in vigore
della presente legge sono approvati nel rispetto dei criteri e delle
condizioni fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3
dell'art. 2 della presente legge.
3. Dalla data di approvazione della classificazione acustica, le
varianti al PRG di cui all'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 sono
approvate in conformita' alla stessa.
4. Le previsioni del PRG vigente alla data di approvazione della
classificazione acustica, ai sensi della presente legge, che
concorrono a determinare le situazioni di conflitto di cui al comma 4
dell'art. 2, sono attuate solo in presenza di efficaci misure di
contenimento dell'inquinamento acustico.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 maggio 2001 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 del DPCM 1 marzo 1991, citato alla nota 3)
all'art. 9, e' il seguente:
"Art. 2
1. Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori
equivalenti, i Comuni adottano la classificazione in zone riportata
nella Tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti,
fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio,
sono indicati nella Tabella 2.
2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza,
oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite
anche le seguenti differenze da non superare tra il livello
equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo
(criterio differenziale): 5 dB (A) durante il periodo diurno; 3 dB
(A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata
all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del
fenomeno acustico.
3. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano
nelle predette zone debbono adeguarsi al sopra specificato livello
differenziale entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore
del presente decreto ed hanno la possibilita' di avvalersi in via
prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti
industriali.".
Comma 2
2) Il testo degli articoli 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000, citata
alla nota 2) all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro
modificazioni
1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformita'
alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni
contenute nei vigenti piani regolatori generali.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati
e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni
previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale
previgente:
a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in
variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7
dicembre 1978, n. 47;
c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;
d) i programmi pluriennali di attuazione;
e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani
sovraordinati.
3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono
inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4
e 5 del previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, varianti al PRG
necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi
delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonche' per la
realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei
cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge,
possono essere altresi' adottate e approvate, con le procedure
previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG
approvati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purche'
conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti
della pianificazione stabilita dalla presente legge. Nel rispetto dei
termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia
adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste
dalla legislazione previgente, varianti specifiche tali da non
introdurre modifiche sostanziali alle scelte di piano e che prevedono
limitati incrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni della
capacita' insediativa e delle zone omogenee D previsti dal piano
vigente, al PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette
varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla
disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla
presente legge. I piani aziendali previsti per le zone agricole nei
PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai
sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale.
5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a
trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani
particolareggiati per le aree destinate ad attivita' estrattive
previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n.17, secondo quanto
disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.
Art. 42 - Conclusione dei procedimenti in itinere
1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione
territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore
della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le
disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.
2. La medesima disposizione puo' trovare applicazione per le varianti
generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.".
2) Il testo degli articoli 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000, citata
alla nota 2) all'art. 4, e' riportato alla nota 1) al presente
articolo.
3) Il testo del comma 1 dell'art. 6 del DPCM 1 marzo 1991, citato
alla nota 3) all'art. 9, e' il seguente:
"Art. 6
1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di
cui alla Tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i
seguenti limiti di accettabilita':
Zonizzazione Limite diurno Limite notturno Leq (A) Leq (A)
Tutto il territorio
nazionale 70 60
Zona A (decreto
ministeriale 1444/68) (*) 65 55
Zona B (decreto
ministeriale 1444/68) (*) 60 50
Zona esclusivamente
industriale 70 70
(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.
2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza,
oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite
anche le seguenti differenze da non superare tra il livello
equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo
(criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo
diurno: 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La
misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno
acustico negli ambienti abitativi.
3. Le imprese possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 3.".
Comma 3
4) Il testo dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota
2) all'art. 4, e' riportato alla nota 2) al presente articolo.
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1380 del 31 luglio 2000; oggetto consiliare n. 338 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 29 in data 7 agosto 2000;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente Trasporti" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6 del 7
marzo 2001, con relazione scritta del consigliere Muzzarelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 aprile 2001,
atto n.26/2001;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 429/4.1.20/C.G. del
3 maggio 2001.