LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 16
Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi
1, 2 e 3 della Legge n. 447 del 1995, la mancata osservanza delle
disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevista
dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) pagamento di una somma da Lire 1.000.000 (pari a 516,46 Euro) a
Lire 10.000.000 (pari a 5.164,57 Euro) per la mancata presentazione
entro il termine del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9,
comma 1;
b) pagamento di una somma da Lire 3.000.000 (pari a Euro 1.549,37) a
Lire 30.000.000 (pari a Euro 15.493,70) per il mancato adeguamento ai
limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini
previsti dall'art. 9 commi 3 e 4;
c) pagamento di una somma da Lire 1.000.000 (pari a 516,46 Euro) a
Lire 10.000.000 (pari a 5.164,57 Euro) per lo svolgimento di
particolari attivita' senza l'autorizzazione comunale prevista dal
comma 1 dell'art. 11.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal
comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle
sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 10
della Legge n. 447 del 1995, le somme introitate dal Comune ai sensi
delle lett. a) e b) del comma 1 sono destinate al finanziamento dei
piani di risanamento di cui all'art. 6.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 94 della Legge 21 novembre 2000, n.
342 recante "Misure in materia fiscale" e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari a Lire 2.000.000 (pari a 1.032,91
Euro) l'esercente dell'aeromobile che, sulla base dei dati forniti
dal sistema di monitoraggio delle emissioni sonore, superi le soglie
di rumore definite dal Ministero competente.
4. All'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa
di cui al comma 3 provvedono i Comuni territorialmente competenti
introitando i relativi proventi.
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della Legge n. 447 del
1995, citata alla nota 2) al titolo, e' il seguente:
"Art. 10 - Sanzioni amministrative
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale,
chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato
dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 9, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 2.000.000
a Lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o
mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di
immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati
in conformita' al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11
e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge
dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, e' punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire
500.000 a Lire 20.000.000.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 4 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995,
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 10 - Sanzioni amministrative
omissis
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai Comuni
per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7,
con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere f) e h).
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 3 dell'art. 94 della Legge 21 novembre 2000, n.
342 e' il seguente:
"Art. 94 - Sanzioni e contenzioso
omissis
3. Le Regioni e le Province autonome, con apposita legge, possono
introdurre, sulla base dei principi di cui alla Legge 24 novembre
1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di Lire
2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla
base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui
all'articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di
rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente.".