LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 15
Controlli
1. Le Province, avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di
controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore che interessano il
territorio di piu' comuni per l'attuazione della presente legge.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di controllo
previste all'art. 14, comma 2, della Legge n. 447 del 1995
avvalendosi dell'ARPA.
3. Gli Enti locali nel rispetto delle competenze fissate ai commi 1 e
2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16.
NOTA ALL'ART. 15
Comma 2
Il testo del comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 447 del 1995, citata
alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 14 - Controlli
omissis
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al
controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento
acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente
al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attivita'
svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della
documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
omissis".