REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

          Art. 12                                                               
Tecnico competente                                                              
1. Ai sensi dell'art. 124 della L.R. n. 3 del 1999 la Provincia                 
riconosce, su domanda dell'interessato, la figura professionale di              
tecnico competente in acustica ambientale prevista all'art. 2, commi            
6 e 7 della Legge n. 447 del 1995. L'elenco nominativo dei tecnici              
competenti riconosciuti da ciascuna Provincia e' pubblicato nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 124 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota            
2) all'art. 7, e' il seguente:                                                  
"Art. 124 - Inquinamento acustico                                               
1. Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'art. 2               
della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono delegate alle Province".              
2) Il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995,            
citata alla nota 2) all'art. 1, e' riportato alla stessa nota.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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