LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 12
Tecnico competente
1. Ai sensi dell'art. 124 della L.R. n. 3 del 1999 la Provincia
riconosce, su domanda dell'interessato, la figura professionale di
tecnico competente in acustica ambientale prevista all'art. 2, commi
6 e 7 della Legge n. 447 del 1995. L'elenco nominativo dei tecnici
competenti riconosciuti da ciascuna Provincia e' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. 124 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
2) all'art. 7, e' il seguente:
"Art. 124 - Inquinamento acustico
1. Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'art. 2
della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono delegate alle Province".
2) Il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995,
citata alla nota 2) all'art. 1, e' riportato alla stessa nota.