LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 11
Autorizzazioni per particolari attivita'
1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per
spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino
l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai
Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n.
447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del
disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il
riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate
dal sindaco.
3. Le attivita' agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte
con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di
omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai
sensi della presente legge.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
Il testo dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, citata alla nota 2)
all'art. 1, e' riportato alla stessa nota.