REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

          Art. 10                                                               
Disposizioni in materia di impatto acustico                                     
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore            
della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare,             
fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di                  
impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la                
modifica od il potenziamento delle opere indicate al comma 2                    
dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995.                                        
2. Nello stesso termine di cui al comma 1 la Giunta regionale,                  
sentita la competente Commissione consiliare, fissa i criteri per la            
redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree           
interessate dagli insediamenti indicati al comma 3 dell'art. 8 della            
Legge n. 447 del 1995.                                                          
3. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla           
base dei criteri fissati dalla Regione entro sessanta giorni                    
dall'entrata in vigore della presente legge, e' allegata, ai sensi              
del comma 4 dell'art. 8 della Legge  n.447 del 1995, alle domande per           
il rilascio:                                                                    
a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed                         
infrastrutture adibite ad attivita' produttive, sportive e ricreative           
ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;                          
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione            
degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);                     
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata                     
all'esercizio di attivita' produttive.                                          
4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalita' semplificate per             
la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente               
alle attivita' produttive che non utilizzano macchinari o impianti              
rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di             
traffico.                                                                       
5. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un             
sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000 la documentazione di            
cui al comma 3 e' quella prevista dal proprio sistema di gestione               
ambientale qualora questa contenga gli elementi previsti nei criteri            
fissati dalla Regione.                                                          
6. Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di              
cui al comma 3 sia prevista la denuncia di inizio di attivita', od              
altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere                
tenuta dal titolare dell'attivita' e deve essere presentata a                   
richiesta dell'autorita' competente al controllo.                               
7. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei                
commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i               
valori limite di immissione ed emissione definiti dal DPCM 14                   
novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge n.           
447 del 1995, deve contenere l'indicazione delle misure previste per            
ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attivita' o                
dagli impianti.                                                                 
8. I Comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della               
presente legge provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi             
al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di cui            
ai commi precedenti.                                                            
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995,                
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico                           
omissis                                                                         
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta           
dei Comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere           
predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla              
realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:           
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;                                          
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali),            
C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento),            
E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la                  
classificazione di cui al DLgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive              
modificazioni;                                                                  
c) discoteche;                                                                  
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari           
o impianti rumorosi;                                                            
e) impianti sportivi e ricreativi;                                              
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.                 
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995,                
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico                           
omissis                                                                         
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del                
clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle                  
seguenti tipologie di insediamenti:                                             
a) scuole e asili nido;                                                         
b) ospedali;                                                                    
c) case di cura e di riposo;                                                    
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;                                       
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al                
comma 2.                                                                        
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 4 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995,                
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico                           
omissis                                                                         
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a                
nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive,               
sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali                     
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla                   
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche' le               
domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita'               
produttive devono contenere una documentazione di previsione di                 
impatto acustico.                                                               
omissis".                                                                       
Comma 7                                                                         
4) Il DPCM 14 novembre 1997, concerne Determinazione dei valori                 
limite delle sorgenti sonore.                                                   
5) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della Legge n.             
447 del 1995, citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:                   
"Art. 3 - Competenze dello Stato                                                
1. Sono di competenza dello Stato:                                              
a) la determinazione, ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349, e             
successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio              
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con           
il Ministro della sanita' e sentita la Conferenza permanente per i              
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e            
di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;                                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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