LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 10
Disposizioni in materia di impatto acustico
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare,
fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di
impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la
modifica od il potenziamento delle opere indicate al comma 2
dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1 la Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, fissa i criteri per la
redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree
interessate dagli insediamenti indicati al comma 3 dell'art. 8 della
Legge n. 447 del 1995.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla
base dei criteri fissati dalla Regione entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, e' allegata, ai sensi
del comma 4 dell'art. 8 della Legge n.447 del 1995, alle domande per
il rilascio:
a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibite ad attivita' produttive, sportive e ricreative
ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione
degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata
all'esercizio di attivita' produttive.
4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalita' semplificate per
la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente
alle attivita' produttive che non utilizzano macchinari o impianti
rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di
traffico.
5. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un
sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000 la documentazione di
cui al comma 3 e' quella prevista dal proprio sistema di gestione
ambientale qualora questa contenga gli elementi previsti nei criteri
fissati dalla Regione.
6. Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di
cui al comma 3 sia prevista la denuncia di inizio di attivita', od
altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere
tenuta dal titolare dell'attivita' e deve essere presentata a
richiesta dell'autorita' competente al controllo.
7. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei
commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i
valori limite di immissione ed emissione definiti dal DPCM 14
novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge n.
447 del 1995, deve contenere l'indicazione delle misure previste per
ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attivita' o
dagli impianti.
8. I Comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi
al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di cui
ai commi precedenti.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995,
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico
omissis
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta
dei Comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere
predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla
realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali),
C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento),
E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la
classificazione di cui al DLgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari
o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995,
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico
omissis
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del
clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle
seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al
comma 2.
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 4 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995,
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico
omissis
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a
nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive,
sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche' le
domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita'
produttive devono contenere una documentazione di previsione di
impatto acustico.
omissis".
Comma 7
4) Il DPCM 14 novembre 1997, concerne Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore.
5) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della Legge n.
447 del 1995, citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 3 - Competenze dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanita' e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
omissis".