LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 9
Piano di risanamento delle imprese
1. Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione
acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori
di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del
1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed
inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano
di risanamento contenente le modalita' e tempi di adeguamento.
2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai
sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993
sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in
corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione
ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1
nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si
concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di
legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio
comunale.
3. Il Piano di risanamento dell'impresa e' attuato entro il termine
massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione.
Dell'avvenuto adeguamento e' data comunicazione al Comune entro
quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e
complessita' dell'intervento il sindaco puo', su richiesta
dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine
dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a
diciotto mesi.
4. Le imprese che hanno gia' effettuato interventi di risanamento
acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non
corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica,
sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei
termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo delle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2 della
Legge n. 447 del 1995, citata alla nota 2) all'art. 1, e' riportato
alla stessa nota.
Comma 2
2) Il Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993,
concerne Regolamento del Consiglio sull'adesione volontaria delle
imprese del settore industriale a un sistema comunitario di
ecogestione e audit.
Comma 4
3) Il testo dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, concernente Limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, e' il seguente:
"Art. 3
1. Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai
limiti fissati nel presente decreto, le imprese interessate possono,
entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto
stesso, presentare alla competente Regione un piano di risanamento
con l'indicazione delle modalita' di adeguamento e del tempo a tal
fine necessario, che non puo' comunque essere superiore ad un periodo
di trenta mesi dalla presentazione del piano. Tale piano deve essere
esaminato dalla Regione, che, entro il termine di sei mesi, puo',
sentiti il Comune e la Unita' sanitaria locale competenti, apportare
eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine di
sei mesi il piano s'intende approvato a tutti gli effetti.
2. Le imprese che non presentano il piano di risanamento debbono
adeguarsi ai limiti fissati nel presente decreto entro il termine
previsto dal precedente comma per la presentazione del piano
stesso.".
4) Il testo del comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995,
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 6 - Competenze dei Comuni
omissis
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai Comuni ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima
della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti
salvi altresi' gli interventi di risanamento acustico gia' effettuati
dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991. Qualora detti
interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla
classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo
adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a
quello necessario per completare il piano di ammortamento degli
interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai
principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle
Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).".