REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

          Art. 7                                                                
Interventi di risanamento acustico                                              
1. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui            
all'art.  99 della L.R. 21 aprile 1999,  n.3 "Riforma del sistema               
regionale e locale" individua gli obiettivi e le priorita' delle                
azioni per la tutela dell'inquinamento acustico da realizzare con i             
piani di risanamento acustico previsti dalla presente legge, ivi                
compresi gli ambiti di intervento indicati nella lett. d) del comma 3           
del medesimo articolo.                                                          
2. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999 le            
Province individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti           
nei piani comunali di risanamento acustico e provvedono alla                    
concessione dei contributi.                                                     
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 99 - Programma regionale per la tutela dell'ambiente                      
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela            
ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di            
risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la               
Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela                 
dell'ambiente (PTRTA).                                                          
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di               
tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei                   
rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli                  
inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.                              
3. Il Programma e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta               
della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle             
singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari                
situazioni territoriali, determina, in particolare:                             
a) gli obiettivi e le priorita' delle azioni ambientali anche con               
riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;                   
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale           
fine;                                                                           
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli           
interventi di cui all'art. 100;                                                 
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono                   
contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.               
4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le                  
Comunita' montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel                
piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani                     
provinciali di settore, individuano in ordine di priorita' gli                  
interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con                     
l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilita' al                       
finanziamento da parte degli stessi.                                            
5. Il programma e' attuato:                                                     
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto                   
capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per           
la realizzazione di impianti ed opere;                                          
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti            
privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto                 
interesse, in conformita' alla vigente normativa comunitaria, per la            
realizzazione di impianti e opere collegate alle finalita' del                  
programma;                                                                      
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti            
pubblici e privati di contributi, in conformita' alla vigente                   
normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al             
miglioramento della qualita' ambientale.                                        
6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli              
studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di                  
pianificazione.                                                                 
7. Le linee e le azioni contenute nel programma triennale regionale             
per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative                 
all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali                   
protette e alla difesa del suolo.".                                             
Comma 2                                                                         
2) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999,             
n. 3, concernente Riforma del sistema regionale e locale, e'                    
riportato alla nota 1) al presente articolo.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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