LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 7
Interventi di risanamento acustico
1. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui
all'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema
regionale e locale" individua gli obiettivi e le priorita' delle
azioni per la tutela dell'inquinamento acustico da realizzare con i
piani di risanamento acustico previsti dalla presente legge, ivi
compresi gli ambiti di intervento indicati nella lett. d) del comma 3
del medesimo articolo.
2. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999 le
Province individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti
nei piani comunali di risanamento acustico e provvedono alla
concessione dei contributi.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e' il
seguente:
"Art. 99 - Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela
ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di
risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la
Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela
dell'ambiente (PTRTA).
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di
tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei
rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli
inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta
della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle
singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari
situazioni territoriali, determina, in particolare:
a) gli obiettivi e le priorita' delle azioni ambientali anche con
riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale
fine;
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli
interventi di cui all'art. 100;
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono
contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.
4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le
Comunita' montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel
piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani
provinciali di settore, individuano in ordine di priorita' gli
interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con
l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilita' al
finanziamento da parte degli stessi.
5. Il programma e' attuato:
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto
capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per
la realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti
privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto
interesse, in conformita' alla vigente normativa comunitaria, per la
realizzazione di impianti e opere collegate alle finalita' del
programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti
pubblici e privati di contributi, in conformita' alla vigente
normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al
miglioramento della qualita' ambientale.
6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli
studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di
pianificazione.
7. Le linee e le azioni contenute nel programma triennale regionale
per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative
all'informazione ed educazione ambientale, alle aree naturali
protette e alla difesa del suolo.".
Comma 2
2) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999,
n. 3, concernente Riforma del sistema regionale e locale, e'
riportato alla nota 1) al presente articolo.