LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 6
Relazione sullo stato acustico del territorio
1. Per determinare gli obiettivi di qualita' da realizzare i Comuni
con popolazione superiore a 50.000 abitanti predispongono una
relazione sullo stato acustico, con le modalita' e nei termini
indicati dal comma 5 dell'art. 7 della Legge n. 447 del 1995. La
prima relazione, per i Comuni che adottano il Piano di risanamento
acustico di cui all'art. 5 e' allegata al Piano stesso.
2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa a cura del Comune alla
Provincia territorialmente interessata.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
Il testo del comma 5 dell'art. 7 della Legge n. 447 del 1995, citata
alla nota 2) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 5.