REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

          Art. 6                                                                
Relazione sullo stato acustico del territorio                                   
1. Per determinare gli obiettivi di qualita' da realizzare i Comuni             
con popolazione superiore a 50.000 abitanti predispongono una                   
relazione sullo stato acustico, con le modalita' e nei termini                  
indicati dal comma 5 dell'art. 7 della Legge n. 447 del 1995. La                
prima relazione, per i Comuni che adottano il Piano di risanamento              
acustico di cui all'art. 5 e' allegata al Piano stesso.                         
2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa a cura del Comune alla           
Provincia territorialmente interessata.                                         
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 5 dell'art. 7 della Legge n. 447 del 1995, citata            
alla nota 2) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 5.                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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