LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 5
Piani comunali di risanamento acustico
1. I Comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:
a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il
divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti
destinazioni d'uso del territorio;
b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla
lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.
2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il
Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla
base di quanto previsto all'art. 7 della Legge n. 447 del 1995 e dei
criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano e' corredato
del parere espresso dall'ARPA secondo le modalita' previste dall'art.
17 della L.R. n. 44 del 1995.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi
competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui
alla lett. b) del comma 1, il Comune entro i successivi centottanta
giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.
4. Il Piano urbano del traffico di cui al DLgs 30 aprile 1992, n. 285
recante "Nuovo codice della strada" e gli strumenti urbanistici
generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del
Piano comunale di risanamento acustico.
5. Il Piano di risanamento acustico e' trasmesso a cura del Comune
alla Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di
cui all'art. 7.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n.
447 del 1995, citata alla nota 2) all'art. 1, e' riportato alla
stessa nota.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 7 della Legge n. 447 del 1995, citata alla nota
2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 7 - Piani di risanamento acustico
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonche' nell'ipotesi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i Comuni
provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando
il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al DLgs 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani
previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di
risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali
di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo
3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono
contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei rumori presenti,
incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanate individuate ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e dei tempi per il
risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela
dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del Comune ed in presenza di gravi e
particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano
si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo' essere
adottato da Comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine
di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Nei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la
giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale
sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la
relazione e la trasmette alla Regione ed alla Provincia per le
iniziative di competenza. Per i Comuni che adottano il piano di
risanamento di cui al comma 1, la prima relazione e' allegata al
piano stesso. Per gli altri Comuni, la prima relazione e' adottata
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
3) Il testo dell'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44,
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna, e' riportato alla nota all'art. 3.