REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

          Art. 4                                                                
Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici                                      
1. I Comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti             
della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del            
territorio nell'ambito della valutazione di sostenibilita' ambientale           
e territoriale, prevista dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20            
recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". In           
assenza della classificazione acustica il Piano Strutturale Comunale            
(PSC) assume il valore e gli effetti della stessa ai sensi dell'art.            
20 della L.R. n. 20 del 2000. E' fatta salva la disciplina                      
transitoria prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17 della presente             
legge.                                                                          
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 5 - Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio dei piani                
1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito del               
procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla             
valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale           
degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo               
alla normativa nazionale e comunitaria.                                         
2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i                     
potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee             
per impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di            
sostenibilita' ambientale e territoriale costituiscono parte                    
integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito                 
documento.                                                                      
3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione           
territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale               
realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi             
necessari ad assicurarne la sostenibilita', ambientale e                        
territoriale.                                                                   
4. La Regione, le Province e i Comuni provvedono inoltre al                     
monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui               
sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o              
aggiomamento degli stessi.".                                                    
2) Il testo dell'art. 20 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, concernente           
Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 20 - Pianificazione generale comprensiva della pianificazione             
settoriale                                                                      
1. La Regione, la Provincia o il Comune, all'atto della adozione,               
puo' conferire al proprio piano generale anche il valore e gli                  
effetti di uno o piu' piani settoriali di propria competenza ovvero             
di variante agli stessi, qualora esso ne presenti i contenuti                   
essenziali.                                                                     
2. Al procedimento di approvazione del piano generale di cui al comma           
1 si applica la disciplina prevista per essi dal Titolo II, con le              
seguenti integrazioni:                                                          
a) negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro               
mezzo di pubblicita' del piano deve essere esplicitamente indicata la           
sua particolare efficacia;                                                      
b) nel corso della predisposizione del piano deve essere comunque               
acquisito ogni parere richiesto per l'approvazione del piano                    
settoriale.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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