LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 4
Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici
1. I Comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti
della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del
territorio nell'ambito della valutazione di sostenibilita' ambientale
e territoriale, prevista dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". In
assenza della classificazione acustica il Piano Strutturale Comunale
(PSC) assume il valore e gli effetti della stessa ai sensi dell'art.
20 della L.R. n. 20 del 2000. E' fatta salva la disciplina
transitoria prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17 della presente
legge.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e' il
seguente:
"Art. 5 - Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio dei piani
1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito del
procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla
valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale
degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo
alla normativa nazionale e comunitaria.
2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i
potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee
per impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di
sostenibilita' ambientale e territoriale costituiscono parte
integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito
documento.
3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione
territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale
realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi
necessari ad assicurarne la sostenibilita', ambientale e
territoriale.
4. La Regione, le Province e i Comuni provvedono inoltre al
monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui
sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o
aggiomamento degli stessi.".
2) Il testo dell'art. 20 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, concernente
Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, e' il
seguente:
"Art. 20 - Pianificazione generale comprensiva della pianificazione
settoriale
1. La Regione, la Provincia o il Comune, all'atto della adozione,
puo' conferire al proprio piano generale anche il valore e gli
effetti di uno o piu' piani settoriali di propria competenza ovvero
di variante agli stessi, qualora esso ne presenti i contenuti
essenziali.
2. Al procedimento di approvazione del piano generale di cui al comma
1 si applica la disciplina prevista per essi dal Titolo II, con le
seguenti integrazioni:
a) negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro
mezzo di pubblicita' del piano deve essere esplicitamente indicata la
sua particolare efficacia;
b) nel corso della predisposizione del piano deve essere comunque
acquisito ogni parere richiesto per l'approvazione del piano
settoriale.".