LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 3
Procedura per l'approvazione
della classificazione acustica
1. I Comuni approvano la classificazione acustica del territorio
entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al
comma 3 dell'art. 2.
2. La classificazione acustica, corredata del preventivo parere
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA),
espresso con le modalita' previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile
1995, n. 44 recante "Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) dell'Emilia-Romagna", e' adottata dal Consiglio comunale e
depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del
termine per il deposito chiunque puo' presentare osservazioni. Il
Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute,
approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la
trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui al comma 5
dell'art. 2.
3. I Comuni gia' dotati di classificazione acustica ai sensi del DPCM
1 marzo 1991 la trasmettono alla Provincia e, entro quattordici mesi
dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2,
provvedono al suo adeguamento con le procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le varianti alla classificazione acustica sono approvate con la
procedura di cui ai commi 1 e 2.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 2
Il testo dell'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e' il
seguente:
"Art. 17 - Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA
e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali
1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali esercitano in modo integrato e coordinato le
funzioni e le attivita' di controllo ambientale e di prevenzione
collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. Il riparto di competenze di cui all'allegato 1 individua la
responsabilita' primaria ed il soggetto referente per l'esercizio
delle stesse.
3. Al soggetto cui e' assegnata la competenza primaria spetta la
responsabilita' del procedimento, che, di norma, e' svolto con il
concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria
competenza.
4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad
ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e
disfunzioni, le Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di
prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali istituiscono forme,
sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali
attivita' di comune interesse.
5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di
lavoro sono oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati
provinciali di cui all'art. 16.
6. L'ARPA per l'esercizio delle proprie funzioni e attivita' si
avvale, sulla base di accordi e programmi di valenza regionale, della
collaborazione del Centro di documentazione per la salute, che opera
presso le Aziende Unita' sanitarie locali delle citta' di Bologna e
di Ravenna, in materia di documentazione, informazione, educazione
alla salute ed epidemiologia occupazionale ed ambientale.
7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e
coordinamento, puo' specificare, integrare ed aggiornare il riparto
di competenze di cui all'allegato 1 e la correlata individuazione
della responsabilita' primaria e del soggetto referente di cui al
comma 2.".