LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 2
Classificazione acustica
1. Per l'applicazione dei valori previsti all'art. 2, comma 1, lett.
e), f), g) e h) della Legge n. 447 del 1995 i Comuni provvedono alla
classificazione acustica del proprio territorio per zone omogenee.
2. I Comuni possono individuare territori di rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico per i quali si applicano valori
inferiori a quelli previsti al comma 1; tali riduzioni non si
applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della
Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante "Norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati".
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita
la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le condizioni
per la classificazione del territorio comunale, secondo quanto
previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) e f), della Legge n. 447 del
1995.
4. All'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di
urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni
contermini, non possono avere valori che si discostano in misura
superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i
criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16
marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico".
5. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni
acustiche di Comuni contermini in relazione al divieto di cui al
comma 4, la Provincia territorialmente interessata promuove un
accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi". Ove il conflitto
riguardi Comuni appartenenti a province di regioni diverse, si
provvede d'intesa fra le Province contermini. Ove il conflitto non
sia risolto si provvede d'intesa fra le Regioni. Qualora le Province
di altre regioni non abbiano competenze in materia si provvede
altresi' d'intesa fra le Regioni.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo delle lettere e), f), g) e h) del comma 1 dell'art. 2
della Legge n.447 del 1995, citata alla nota 2) all'art. 2, e'
riportato alla stessa nota.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e' il
seguente:
"Art. 1
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici
essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di
lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante
convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla
liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione,
all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla liberta'
di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con
il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati,
di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare
e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per
assicurare l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti
medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente
all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai
sensi dell'articolo 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della
liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del
patrimonio storico-artistico: la sanita'; l'igiene pubblica; la
protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e
di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al
controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di
energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima
necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a
provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli
cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in
stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di
vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione: i
trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari,
ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al
collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonche'
gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente
necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a
diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di
erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con
particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei
servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole
elementari, nonche' lo svolgimento degli scrutini finali e degli
esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli
esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione: le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.".
Comma 3
3) Il testo delle lettere a) e f) del comma 1 dell'art. 4 della Legge
n. 447 del 1995, citato alla nota 2) all'art. 1, e' riportato alla
nota 1) all'art. 1.
Comma 5
4) Il testo dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e' il
seguente:
"Art. 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.".