LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 4 della Legge
26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento
acustico", con la presente legge detta norme per la tutela della
salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle
sorgenti sonore.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute
nell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e' il
seguente:
"Art. 4 - Competenze delle Regioni
1. Le Regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definiscono con legge:
a) i criteri in base ai quali i Comuni, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni
d'uso del territorio ed indicando altresi' aree da destinarsi a
spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone
previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di
qualita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il
divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni
confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5
dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1
marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo
1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone gia'
urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di
preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di
risanamento di cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni o degli enti
competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
c) modalita', scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione
delle zone ai sensi della lettera a) per i Comuni che adottano nuovi
strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le
modalita' di controllo del rispetto della normativa per la tutela
dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano
alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche'
dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di
attivita' produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di
cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei
Comuni di piani di risanamento acustico;
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei
Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli
determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della
presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici
essenziali di cui all'articolo 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146;
g) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo
svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di
macchinari o di impianti rumorosi;
h) le competenze delle Province in materia di inquinamento acustico
ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi
di controllo di cui all'articolo 14;
l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui
all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
m) i criteri per la identificazione delle priorita' temporali degli
interventi di bonifica acustica del territorio.
2. Le Regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilita'
finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorita' e
predispongono un piano regionale triennale di intervento per la
bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze
statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i),
per la redazione dei quali le Regioni formulano proposte non
vincolanti. I Comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico
di cui all'articolo 7 al piano regionale.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,
concernente Legge quadro sull'inquinamento acustico, e' il seguente:
"Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o
disturbo al riposo ed alle attivita' umane, pericolo per la salute
umana, deterioramento degli ecosisterni, dei beni materiali, dei
monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato
alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per le
diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati
ad attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui
al DLgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne
l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si
svolgono le attivita' produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le
altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il
cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali,
ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali,
commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti
di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone
e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese
nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puo'
essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita' della
sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo'
essere immesso da una o piu' sorgenti sonore nell'ambiente abitativo
o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita' dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza
di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
h) valori di qualita': i valori di rumore da conseguire nel breve,
nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela
previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono
determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo
della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello
equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il
rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di
natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano
in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi
di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla
fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che
attestino la conformita' dei prodotti alle prescrizioni relative ai
livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei
dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi
attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in
interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via
di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i
piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico
per la mobilita' extraurbana; la pianificazione e gestione del
traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione
di attivita' rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la
figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare
l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i
piani di risanamento acustico, svolgere le relative attivita' di
controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma
di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma
universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea
ad indirizzo scientifico.
7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta previa
presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale
competente in materia ambientale corredata da documentazione
comprovante l'aver svolto attivita', in modo non occasionale, nel
campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati
e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma
universitario.
8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte altresi' da
coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano
in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano
la propria attivita' nel campo dell'acustica ambientale, alla data di
entrata in vigore della presente legge nonche' da coloro che, a
prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto,
alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno
cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica ambientale in modo non
occasionale.
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da
quelli che svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuato
il controllo.".