TESTO COORDINATO DELLA L.R. 7 aprile 2000, n. 24
Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 59 del 10 aprile 2000) con le modifiche apportate dalla L.R. 9 maggio 2001, n. 14
Art. 9
Accordi del sistema agroalimentare
(sostituiti commi 1 e 4 e abrogato comma 2 da articolo 4, L.R. 9
maggio 2001, n. 14)
1. Le Organizzazioni interprofessionali riconosciute sulla base
dell'art. 5, possono richiedere alla Regione che eventuali accordi,
realizzati ai sensi dei regolamenti comunitari, siano resi
obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti di tutti gli
operatori attivi nella regione o nella circoscrizione economica
definita.
2. Abrogato
3. La Regione valuta la richiesta sulla base dell'interesse generale
del settore produttivo e puo' adottare i provvedimenti opportuni per
rendere obbligatori gli accordi di cui al comma 1 o parte di essi per
tutti gli operatori attivi.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' e le procedure per
l'applicazione del presente articolo. Dette modalita' e procedure si
applicano anche agli accordi nel settore vitivinicolo.
5. La Regione comunica alla Commissione Europea le regole rese
obbligatorie.