TESTO COORDINATO DELLA L.R. 7 aprile 2000, n. 24
Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 59 del 10 aprile 2000) con le modifiche apportate dalla L.R. 9 maggio 2001, n. 14
Art. 8
Controlli
(sostituito comma 2 da articolo 3, L.R. 9 maggio 2001, n. 14)
1. La Regione e' tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza dei
requisiti delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni
interprofessionali iscritte negli elenchi regionali.
2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o piu' requisiti
tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3
dell'art. 5, diffida l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni
di legge fissando un termine e disponendo l'immediata sospensione
dall'elenco. In caso di mancato adeguamento, la Regione dispone la
cancellazione dall'elenco, nonche' la revoca, anche parziale, dei
contributi concessi.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di applicazione delle
disposizioni dettate dai commi 1 e 2.