REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 7 aprile 2000, n. 24

Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 59 del 10 aprile 2000) con le modifiche apportate dalla L.R. 9 maggio 2001, n. 14

          Art. 8                                                                
Controlli                                                                       
(sostituito comma 2 da articolo 3,   L.R. 9 maggio 2001, n. 14)                 
1. La Regione e' tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza dei           
requisiti delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni             
interprofessionali iscritte negli elenchi regionali.                            
2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o piu' requisiti            
tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3           
dell'art. 5, diffida l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni            
di legge fissando un termine e disponendo l'immediata sospensione               
dall'elenco. In caso di mancato adeguamento, la Regione dispone la              
cancellazione dall'elenco, nonche' la revoca, anche parziale, dei               
contributi concessi.                                                            
3. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di applicazione delle            
disposizioni dettate dai commi 1 e 2.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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