REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 7 aprile 2000, n. 24

Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 59 del 10 aprile 2000) con le modifiche apportate dalla L.R. 9 maggio 2001, n. 14

          Art. 5                                                                
Organizzazioni interprofessionali                                               
(sostituito comma 2 da articolo 2,   L.R. 9 maggio 2001, n. 14)                 
1. Per Organizzazioni interprofessionali, per singolo prodotto o per            
categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano            
rappresentanti delle attivita' economiche connesse con la produzione,           
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti                         
agroalimentari.                                                                 
2. Le Organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute             
dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purche' presentino i             
requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti comunitari            
in vigore o, in mancanza di specifici regolamenti comunitari,                   
presentino i requisiti di cui al presente comma ed al comma 3.                  
Le Organizzazioni interprofessionali devono essere in possesso dei              
seguenti requisiti:                                                             
a) avere sede operativa nel territorio regionale;                               
b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del               
comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o                   
commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per           
cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore             
della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;                            
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica           
almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;               
d) prevedere obblighi statutari al fine di: 1) limitare l'adesione di           
ciascun partecipante ad una sola Organizzazione interprofessionale              
del medesimo settore nello stesso territorio; 2) regolamentare                  
l'eventuale partecipazione dell'Organizzazione stessa ad                        
Organizzazioni interprofessionali aventi sede fuori dal territorio              
regionale; 3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso             
modalita' di composizione degli organi sociali che garantiscano una             
presenza equilibrata di ciascuno di essi; 4) garantire che qualsiasi            
decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a             
maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte           
le componenti; 5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo                   
dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla                 
violazione degli accordi sottoscritti; 6) garantire, nei procedimenti           
di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri              
dell'Organizzazione interprofessionale, modalita' di composizione del           
Collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi                
delle parti in conflitto; 7) prevedere il conferimento da parte dei             
soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento                      
dell'Organizzazione.                                                            
3. Le Organizzazioni non possono:                                               
a) svolgere attivita' di produzione, di trasformazione e di                     
commercializzazione di prodotti;                                                
b) svolgere attivita' che possano causare forme di compartimentazione           
dei mercati all'interno dell'Unione, nuocere al buon funzionamento              
della Organizzazione Comuni di Mercato o creare distorsioni di                  
concorrenza, che non siano indispensabili per raggiungere gli                   
obiettivi comunitari in materia di politica agricola;                           
c) prevedere la determinazione dei prezzi, salvo le misure che                  
possono essere adottate nel quadro dell'applicazione di specifiche              
disposizioni della normativa comunitaria;                                       
d) creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte              
sostanziale dei prodotti della filiera.                                         
4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti necessari per                 
l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalita' per il controllo             
dei medesimi.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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