REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 7 aprile 2000, n. 24

Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 59 del 10 aprile 2000) con le modifiche apportate dalla L.R. 9 maggio 2001, n. 14

          Art. 4                                                                
Contributi alle Organizzazioni di produttori                                    
1. La Regione puo' concedere alle Organizzazioni di produttori che              
non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di                
specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato, contributi per la                  
costituzione e il funzionamento amministrativo, per un periodo                  
massimo di cinque anni dalla loro iscrizione nell'elenco.                       
2. Non possono beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 le               
Associazioni di produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4                   
settembre 1981, n. 28, che abbiano gia' interamente beneficiato dei             
contributi di funzionamento, anche qualora ottengano l'iscrizione               
nell'elenco delle Organizzazioni di produttori.                                 
3. La Regione puo' concedere contributi alle Organizzazioni dei                 
produttori che realizzino un ampliamento significativo delle                    
attivita' dell'Organizzazione, in particolare l'estensione a nuovi              
prodotti o a nuovi settori d'intervento. Sono ammissibili ai                    
contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo                  
derivanti dai compiti aggiuntivi.                                               
4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 anche le                
Associazioni di produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4                   
settembre 1981, n. 28, che, nel trasformarsi in una delle forme                 
societarie necessarie per essere iscritte nell'elenco, realizzino le            
condizioni previste in detto comma.                                             
5. Salvo quanto previsto al comma 7, l'importo dei contributi di cui            
ai commi 1 e 3 puo' raggiungere la misura massima del cento per cento           
dei costi sostenuti nel primo anno ed e' ridotto del venti per cento            
per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia                   
limitato al venti per cento dei costi effettivi di quell'anno. I                
contributi sono concessi in relazione alle spese sostenute entro il             
quinto anno di esercizio successivo alla data di iscrizione o di                
ampliamento dell'attivita'; l'erogazione dei contributi puo' avvenire           
entro il settimo anno di esercizio successivo alla data di iscrizione           
o di ampliamento dell'attivita'.                                                
6. Sono spese ammissibili ai contributi ai sensi dei commi 1 e 3:               
a) i costi per ottenere la disponibilita' della sede                            
dell'Organizzazione;                                                            
b) l'acquisto di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e                   
attrezzature informatiche;                                                      
c) i costi del personale;                                                       
d) le spese necessarie per l'ordinario funzionamento;                           
e) l'assistenza tecnico-economica;                                              
f) l'assistenza giuridica e commerciale;                                        
g) l'assistenza per la elaborazione di disciplinari relativi a metodi           
specifici di produzione e creazione di marchi;                                  
h) l'assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo.                   
7. I contributi riferiti alle spese di cui alle lettere g) ed h) del            
comma 6 possono essere concessi nella misura massima del 50%.                   
8. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per la concessione dei           
contributi di cui al presente articolo, eventuali criteri per le                
priorita' dei finanziamenti nonche' i criteri generali per                      
l'individuazione del concetto di ampliamento significativo di                   
attivita'.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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