TESTO COORDINATO DELLA L.R. 7 aprile 2000, n. 24
Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 59 del 10 aprile 2000) con le modifiche apportate dalla L.R. 9 maggio 2001, n. 14
Art. 4
Contributi alle Organizzazioni di produttori
1. La Regione puo' concedere alle Organizzazioni di produttori che
non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di
specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato, contributi per la
costituzione e il funzionamento amministrativo, per un periodo
massimo di cinque anni dalla loro iscrizione nell'elenco.
2. Non possono beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 le
Associazioni di produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4
settembre 1981, n. 28, che abbiano gia' interamente beneficiato dei
contributi di funzionamento, anche qualora ottengano l'iscrizione
nell'elenco delle Organizzazioni di produttori.
3. La Regione puo' concedere contributi alle Organizzazioni dei
produttori che realizzino un ampliamento significativo delle
attivita' dell'Organizzazione, in particolare l'estensione a nuovi
prodotti o a nuovi settori d'intervento. Sono ammissibili ai
contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo
derivanti dai compiti aggiuntivi.
4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 anche le
Associazioni di produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4
settembre 1981, n. 28, che, nel trasformarsi in una delle forme
societarie necessarie per essere iscritte nell'elenco, realizzino le
condizioni previste in detto comma.
5. Salvo quanto previsto al comma 7, l'importo dei contributi di cui
ai commi 1 e 3 puo' raggiungere la misura massima del cento per cento
dei costi sostenuti nel primo anno ed e' ridotto del venti per cento
per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia
limitato al venti per cento dei costi effettivi di quell'anno. I
contributi sono concessi in relazione alle spese sostenute entro il
quinto anno di esercizio successivo alla data di iscrizione o di
ampliamento dell'attivita'; l'erogazione dei contributi puo' avvenire
entro il settimo anno di esercizio successivo alla data di iscrizione
o di ampliamento dell'attivita'.
6. Sono spese ammissibili ai contributi ai sensi dei commi 1 e 3:
a) i costi per ottenere la disponibilita' della sede
dell'Organizzazione;
b) l'acquisto di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e
attrezzature informatiche;
c) i costi del personale;
d) le spese necessarie per l'ordinario funzionamento;
e) l'assistenza tecnico-economica;
f) l'assistenza giuridica e commerciale;
g) l'assistenza per la elaborazione di disciplinari relativi a metodi
specifici di produzione e creazione di marchi;
h) l'assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo.
7. I contributi riferiti alle spese di cui alle lettere g) ed h) del
comma 6 possono essere concessi nella misura massima del 50%.
8. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al presente articolo, eventuali criteri per le
priorita' dei finanziamenti nonche' i criteri generali per
l'individuazione del concetto di ampliamento significativo di
attivita'.