TESTO COORDINATO DELLA L.R. 7 aprile 2000, n. 24
Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 59 del 10 aprile 2000) con le modifiche apportate dalla L.R. 9 maggio 2001, n. 14
Art. 3
Organizzazioni di produttori
1. Si considerano Organizzazioni di produttori le persone giuridiche,
costituite in forma di societa' di capitali, anche consortili e
cooperative.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni di
produttori devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti
agricoli;
b) essere costituite esclusivamente da produttori agricoli singoli o
associati;
c) svolgere in modo prevalente un'attivita' di tipo economico;
d) rappresentare un volume significativo della produzione regionale
del prodotto o dei prodotti per cui si chiede l'iscrizione;
e) adottare disposizioni al fine di conseguire una effettiva
concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei
prezzi alla produzione, nonche' la promozione di tecniche colturali e
di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione
agli aspetti qualitativi delle produzioni;
f) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci
all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli
stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
g) prevedere, nello statuto o eventualmente, in altri atti societari,
obblighi al fine di: 1) limitare l'adesione del socio, per il
medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione di produttori; 2)
assicurare un periodo minimo di adesione di almeno tre anni e un
preavviso di almeno dodici mesi per l'eventuale richiesta di recesso
dall'Organizzazione; 3) provvedere al controllo diretto di tutta la
produzione dei soci relativamente al prodotto o ai prodotti per i
quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma
3; 4) garantire, attraverso sanzioni adeguate, l'osservanza da parte
dei soci delle disposizioni adottate dall'Organizzazione stessa; 5)
assicurare il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari
finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione; 6) rendere
effettiva la tutela delle componenti minoritarie presenti
nell'Organizzazione;
h) avere sede operativa nella regione.
3. In deroga alle previsioni della lettera f) e del punto 3 della
lettera g) del comma 2, le Organizzazioni possono autorizzare i soci,
nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:
a) procedere a vendere direttamente fino al venticinque per cento
della propria produzione;
b) commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra
Organizzazione di produttori iscritta nell'apposito elenco, i
prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume
commercializzabile dalla loro Organizzazione.
4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma
2 e stabilisce le modalita' per il controllo dei medesimi.