REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 7 aprile 2000, n. 24

Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 59 del 10 aprile 2000) con le modifiche apportate dalla L.R. 9 maggio 2001, n. 14

          Art. 2                                                                
Elenchi regionali delle Organizzazioni                                          
(sostituito comma 3 da articolo 1,   L.R. 9 maggio 2001, n. 14)                 
1. Sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla direzione generale            
competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le                   
Organizzazioni di produttori e le Organizzazioni interprofessionali             
che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti            
previsti dagli articoli 3 e 5.                                                  
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per la                      
concessione dei contributi di cui alla presente legge.                          
3. La Giunta definisce le modalita' di verifica dei requisiti,                  
nonche' i termini e le procedure per l'iscrizione nell'elenco.                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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