LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 14
MODIFICHE ALLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 24 "DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI"
Art. 4
Modifica dell'art. 9
1. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000 e' sostituito dal
seguente:
"1. Le Organizzazioni interprofessionali riconosciute sulla base
dell'art. 5, possono richiedere alla Regione che eventuali accordi,
realizzati ai sensi dei regolamenti comunitari, siano resi
obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti di tutti gli
operatori attivi nella regione o nella circoscrizione economica
definita.".
2. Il comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000 e' abrogato.
3. Il comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000 e' cosi'
modificato:
"4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' e le procedure per
l'applicazione del presente articolo. Dette modalita' e procedure si
applicano anche agli accordi nel settore vitivinicolo.".
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000, citata
alla nota all'art. 2, era il seguente:
"Art. 9 - Accordi del sistema agroalimentare
1. Le Organizzazioni interprofessionali riconosciute sulla base
dell'art. 5 possono richiedere alla Regione che eventuali accordi
realizzati ai sensi dell'art. 11 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173,
dell'art. 21 del regolamento (CE) 2200/96 e dell'art. 41 del
regolamento (CE) 1493/99, siano resi obbligatori per un periodo
limitato, nei confronti di tutti gli operatori attivi nella regione o
nella circoscrizione economica definita.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000, citata
alla nota all'art. 2, era il seguente:
"Art. 9 - Accordi del sistema agroalimentare
omissis
2. La possibilita' di cui al comma 1 e' consentita a condizione che
gli accordi:
a) siano rappresentativi di almeno i 2/3 della produzione nonche' dei
2/3 della commercializzazione o della trasformazione;
b) siano compatibili con le regole di politica agricola comune e con
le norme sulla libera concorrenza nell'Unione Europea;
c) abbiano durata limitata, ai sensi della normativa prevista nel
comma 1.
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000, citata
alla nota all'art. 2, era il seguente:
"Art. 9 - Accordi del sistema agroalimentare
omissis
4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' e le procedure per
l'applicazione del presente articolo.
omissis".