REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 14

MODIFICHE ALLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 24 "DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI"

          Art. 4                                                                
Modifica dell'art. 9                                                            
1. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000 e' sostituito dal           
seguente:                                                                       
"1. Le Organizzazioni interprofessionali riconosciute sulla base                
dell'art. 5, possono richiedere alla Regione che eventuali accordi,             
realizzati ai sensi dei regolamenti comunitari, siano resi                      
obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti di tutti gli                
operatori attivi nella regione o nella circoscrizione economica                 
definita.".                                                                     
2. Il comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000 e' abrogato.                
3. Il comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000 e' cosi'                    
modificato:                                                                     
"4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' e le procedure per              
l'applicazione del presente articolo. Dette modalita' e procedure si            
applicano anche agli accordi nel settore vitivinicolo.".                        
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000, citata           
alla nota all'art. 2, era il seguente:                                          
"Art. 9 - Accordi del sistema agroalimentare                                    
1. Le Organizzazioni interprofessionali riconosciute sulla base                 
dell'art. 5 possono richiedere alla Regione che eventuali accordi               
realizzati ai sensi dell'art. 11 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173,               
dell'art. 21 del regolamento (CE) 2200/96 e dell'art. 41 del                    
regolamento (CE) 1493/99, siano resi obbligatori per un periodo                 
limitato, nei confronti di tutti gli operatori attivi nella regione o           
nella circoscrizione economica definita.                                        
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000, citata           
alla nota all'art. 2, era il seguente:                                          
"Art. 9 - Accordi del sistema agroalimentare                                    
omissis                                                                         
2. La possibilita' di cui al comma 1 e' consentita a condizione che             
gli accordi:                                                                    
a) siano rappresentativi di almeno i 2/3 della produzione nonche' dei           
2/3 della commercializzazione o della trasformazione;                           
b) siano compatibili con le regole di politica agricola comune e con            
le norme sulla libera concorrenza nell'Unione Europea;                          
c) abbiano durata limitata, ai sensi della normativa prevista nel               
comma 1.                                                                        
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000, citata           
alla nota all'art. 2, era il seguente:                                          
"Art. 9 - Accordi del sistema agroalimentare                                    
omissis                                                                         
4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' e le procedure per               
l'applicazione del presente articolo.                                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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