LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 14
MODIFICHE ALLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 24 "DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI"
Art. 3
Modifica dell'art. 8
1. Il comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 2000 e' sostituito dal
seguente:
"2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o piu' requisiti
tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3
dell'art. 5, diffida l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni
di legge fissando un termine e disponendo l'immediata sospensione
dall'elenco. In caso di mancato adeguamento, la Regione dispone la
cancellazione dall'elenco, nonche' la revoca, anche parziale, dei
contributi concessi.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 2000, citata
alla nota all'art. 2, era il seguente:
"Art. 8 - Controlli
omissis
2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o piu' requisiti
tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3
dell'art. 5, diffida l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni
di legge assegnando un congruo termine scaduto il quale dispone la
cancellazione dall'elenco nonche' la revoca, anche parziale, dei
contributi concessi.
omissis".