LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 14
MODIFICHE ALLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 24 "DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI"
Art. 2
Modifica dell'art. 5
1. Il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 24 del 2000 e' sostituito dal
seguente:
"2. Le Organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute
dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purche' presentino i
requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti comunitari
in vigore o, in mancanza di specifici regolamenti comunitari,
presentino i requisiti di cui al presente comma ed al comma 3.
Le Organizzazioni interprofessionali devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio regionale;
b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del
comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o
commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per
cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore
della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica
almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;
d) prevedere obblighi statutari al fine di: 1) limitare l'adesione di
ciascun partecipante ad una sola Organizzazione interprofessionale
del medesimo settore nello stesso territorio; 2) regolamentare
l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad
Organizzazioni interprofessionali aventi sede fuori dal territorio
regionale; 3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso
modalita' di composizione degli organi sociali che garantiscano una
presenza equilibrata di ciascuno di essi; 4) garantire che qualsiasi
decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a
maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte
le componenti; 5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo
dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla
violazione degli accordi sottoscritti; 6) garantire, nei procedimenti
di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri
dell'Organizzazione interprofessionale, modalita' di composizione del
collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi
delle parti in conflitto; 7) prevedere il conferimento da parte dei
soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento
dell'Organizzazione.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 24 del 2000,
concernente Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle
organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari, era
il seguente:
"Art. 5 - Organizzazioni interprofessionali
omissis
2. Le Organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute
dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purche' non svolgano
le attivita' di cui al comma 3 e siano in possesso dei requisiti di
cui al presente comma:
a) avere sede operativa nel territorio regionale;
b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del
comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o
commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per
cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore
della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica
almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;
d) prevedere obblighi statutari al fine di: 1) limitare l'adesione di
ciascun partecipante ad una sola organizzazione interprofessionale
del medesimo settore nello stesso territorio; 2) regolamentare
l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad
organizzazioni interprofessionali aventi sede fuori dal territorio
regionale; 3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso
modalita' di composizione degli organi sociali che garantiscano una
presenza equilibrata di ciascuno di essi; 4) garantire che qualsiasi
decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a
maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte
le componenti; 5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo
dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla
violazione degli accordi sottoscritti; 6) garantire, nei procedimenti
di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri
dell'Organizzazione interprofessionale, modalita' di composizione del
collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi
delle parti in conflitto; 7) prevedere il conferimento da parte dei
soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento
dell'Organizzazione.
omissis".