REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 14

MODIFICHE ALLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 24 "DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI"

          Art. 2                                                                
Modifica dell'art. 5                                                            
1. Il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 24 del 2000 e' sostituito dal           
seguente:                                                                       
"2. Le Organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute            
dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purche' presentino i             
requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti comunitari            
in vigore o, in mancanza di specifici regolamenti comunitari,                   
presentino i requisiti di cui al presente comma ed al comma 3.                  
Le Organizzazioni interprofessionali devono essere in possesso dei              
seguenti requisiti:                                                             
a) avere sede operativa nel territorio regionale;                               
b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del               
comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o                   
commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per           
cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore             
della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;                            
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica           
almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;               
d) prevedere obblighi statutari al fine di: 1) limitare l'adesione di           
ciascun partecipante ad una sola Organizzazione interprofessionale              
del medesimo settore nello stesso territorio; 2) regolamentare                  
l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad                        
Organizzazioni interprofessionali aventi sede fuori dal territorio              
regionale; 3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso             
modalita' di composizione degli organi sociali che garantiscano una             
presenza equilibrata di ciascuno di essi; 4) garantire che qualsiasi            
decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a             
maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte           
le componenti; 5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo                   
dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla                 
violazione degli accordi sottoscritti; 6) garantire, nei procedimenti           
di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri              
dell'Organizzazione interprofessionale, modalita' di composizione del           
collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi                
delle parti in conflitto; 7) prevedere il conferimento da parte dei             
soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento                      
dell'Organizzazione.".                                                          
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 24 del 2000,                     
concernente Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle               
organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari, era            
il seguente:                                                                    
"Art. 5 - Organizzazioni interprofessionali                                     
omissis                                                                         
2. Le Organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute             
dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purche' non svolgano             
le attivita' di cui al comma 3 e siano in possesso dei requisiti di             
cui al presente comma:                                                          
a) avere sede operativa nel territorio regionale;                               
b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del               
comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o                   
commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per           
cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore             
della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;                            
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica           
almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;               
d) prevedere obblighi statutari al fine di: 1) limitare l'adesione di           
ciascun partecipante ad una sola organizzazione interprofessionale              
del medesimo settore nello stesso territorio; 2) regolamentare                  
l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad                        
organizzazioni interprofessionali aventi sede fuori dal territorio              
regionale; 3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso             
modalita' di composizione degli organi sociali che garantiscano una             
presenza equilibrata di ciascuno di essi; 4) garantire che qualsiasi            
decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a             
maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte           
le componenti; 5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo                   
dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla                 
violazione degli accordi sottoscritti; 6) garantire, nei procedimenti           
di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri              
dell'Organizzazione interprofessionale, modalita' di composizione del           
collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi                
delle parti in conflitto; 7) prevedere il conferimento da parte dei             
soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento                      
dell'Organizzazione.                                                            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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