LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 14
MODIFICHE ALLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 24 "DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell'art. 2
1. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina
delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni
interprofessionali per i prodotti agroalimentari" e' sostituito dal
seguente:
"3. La Giunta definisce le modalita' di verifica dei requisiti,
nonche' i termini e le procedure per l'iscrizione nell'elenco.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 24 era
il seguente:
"Art. 2 - Elenchi regionali delle organizzazioni
omissis
3. La Giunta verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione
nell'elenoo e definisce i termini e le procedure per l'iscrizione.".