REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 13

MODIFICA DELL'ART. 19 DELLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8, RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 2                                                                
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto. Essa             
entra in vigore il primo giorno successivo alla data della sua                  
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 4 maggio 2001  VASCO ERRANI                                            
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 127 della Costituzione e' il seguente:                    
"Art. 127                                                                       
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al                   
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo              
deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.                 
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata             
dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o                    
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni,            
la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per                        
l'apposizione del visto.                                                        
Ove il Consiglio regionale la approvi, di nuovo a maggioranza                   
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei             
quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di                 
legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per           
contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la               
Corte decide di chi sia la competenza.".                                        
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:                
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa dei Consiglieri regionali Aimi,                  
Balboni, Bignami, Tassi presentato in data 21 febbraio 2001; oggetto            
consiliare n. 1258 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione            
d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28                
febbraio 2001;                                                                  
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 83 in data 7 marzo 2001;                                             
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
Produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.4 del             
14 marzo 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula del consigliere Tassi;                                                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 aprile 2001,             
atto  n.28/2001;                                                                
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 401/4.1.22/C.G. del           
26 aprile 2001.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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