LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 13
MODIFICA DELL'ART. 19 DELLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8, RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 2
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto. Essa
entra in vigore il primo giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 maggio 2001 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 127 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo
deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata
dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni,
la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per
l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi, di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei
quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di
legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per
contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la
Corte decide di chi sia la competenza.".
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:
"Art. 31
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa dei Consiglieri regionali Aimi,
Balboni, Bignami, Tassi presentato in data 21 febbraio 2001; oggetto
consiliare n. 1258 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione
d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28
febbraio 2001;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 83 in data 7 marzo 2001;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
Produttive" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.4 del
14 marzo 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Tassi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 aprile 2001,
atto n.28/2001;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 401/4.1.22/C.G. del
26 aprile 2001.