LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 12
MODIFICHE ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 IN MATERIA DI AMBIENTE, VIABILITA' E TRASPORTI E MODIFICHE ALLA L.R. 14 GENNAIO 1989, N. 1
Art. 5
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui all'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999, n.
3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge
continuano ad applicarsi ai procedimenti di concessione ed erogazione
dei contributi per opere stradali ivi previsti e non ancora conclusi
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell'art. 142
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 nel testo previgente alle modifiche
apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione
del relativo procedimento di concessione, ferma restando la
possibilita' per l'autorita' competente di modificare o revocare
l'autorizzazione medesima.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 167 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
1) al titolo, e' riportato alla nota 2) all'art. 2.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 142 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
1) al titolo, era il seguente:
"Art. 142 - Delegificazione di procedure concernenti le risorse
idriche
1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di
concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo
idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e
sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5
dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997.
2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del RD 11 dicembre
1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle gia'
accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la
necessita' dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non
oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal
fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare
il canone per l'uso esercitato.
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di
derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata
ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle Finanze
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso sino
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque
per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della
presente legge. E' facolta' della Regione, tenuto conto della
rilevanza economica dell'attivita' idroesigente e della necessita' di
tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della
sospensione e senza che cio' costituisca diritto al rilascio della
concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo
dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle
richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui
all'art. 34 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si
applicano le disposizioni dell'art. 240.".