LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO VII
Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni
Art. 31
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art.
31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
regionale.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 26 aprile 2001 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 31
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 127
omissis
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
omissis".
2) Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il
seguente:
"Art. 31
omissis
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2117 del 28 novembre 2000; oggetto consiliare n. 816 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 2000;
- pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 61 in data 6 dicembre 2000;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari generali" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 5
febbraio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Rivi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 febbraio
2001, atto n. 20/01;
- rinviato a nuovo esame con atto del Commissario del Governo n.
253/4.1.3/C.G. del 12 marzo 2001.
Riesame, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 320
del 20 marzo 2001; oggetto consiliare n. 1397 (VII legislatura);
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari generali" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7 del 28
marzo 2001;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 aprile 2001,
atto n. 29/01;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 383/4.1.3/C.G. del
19 aprile 2001.