REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

              CAPO VII                                                          
          Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni                  
          Art. 31                                                               
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art.            
31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo              
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.                  
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
regionale.                                                                      
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 26 aprile 2001  VASCO ERRANI                                           
NOTE ALL'ART. 31                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 31                                                                        
omissis                                                                         
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 2117 del 28 novembre 2000; oggetto consiliare n. 816 (VII                    
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 2000;                          
- pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 61 in data 6 dicembre 2000;                                          
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari generali" in sede referente.                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 5                
febbraio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula del consigliere Rivi;                                                      
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 febbraio                
2001, atto n. 20/01;                                                            
- rinviato a nuovo esame con atto del Commissario del Governo n.                
253/4.1.3/C.G. del 12 marzo 2001.                                               
Riesame, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 320              
del 20 marzo 2001; oggetto consiliare n. 1397 (VII legislatura);                
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari generali" in sede referente.                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7 del 28               
marzo 2001;                                                                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 aprile 2001,             
atto n. 29/01;                                                                  
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 383/4.1.3/C.G. del            
19 aprile 2001.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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