LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO VII
Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni
Art. 30
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge regionale:
a) articoli 21, 22, 24 della L.R. n. 3 del 1999;
b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della L.R. n. 22
del 1997;
c) articoli 1, 6, 7, 15, 16, 17 e 18 della L.R. n. 24 del 1996.
NOTE ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo degli articoli 21, 22 e 24 della L.R. n. 3 del 1999,
citata alla nota all'art. 10, era il seguente:
"Art. 21 - Associazioni intercomunali
1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali
finalizzate alla gestione associata di una pluralita' di funzioni e
all'organizzazione di servizi; a tal fine i contributi previsti per
le Unioni di Comuni dall'art. 16 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 e
dai successivi provvedimenti attuativi sono estesi alle Associazioni
intercomunali conformemente a quanto previsto nel presente articolo e
nell'art. 24.
2. Le Associazioni intercomunali ai fini della presente legge sono
costituite da Comuni di qualsiasi dimensione demografica, tra loro
confinanti. Ad esse si applicano in quanto compatibili le norme in
vigore per gli altri Enti locali territoriali. Nessun Comune puo'
appartenere allo stesso tempo ad una Unione e ad una Associazione
intercomunale.
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei
Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali
vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento
dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni e' dichiarata con
decreto del Presidente della Regione.
4. Il regolamento della Associazione intercomunale deve:
a) individuare gli organi di governo dell'Associazione, disciplinando
le modalita' per la loro elezione e prevedendo comunque che il
Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni
associati e che gli altri eventuali organi vengano formati dai
componenti degli organi dei Comuni associati;
b) disciplinare le modalita' per il conferimento delle funzioni e per
il trasferimento dell'organizzazione dei servizi dai singoli Comuni
alla Associazione, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali
profili successori;
c) dettare le norme fondamentali per l'organizzazione
dell'Associazione, prevedendo la costituzione di uffici comuni
operanti con personale distaccato o comandato dagli enti
partecipanti;
d) regolare le forme di utilizzazione del personale.
5. La Regione puo' prevedere che l'accesso ai contributi sia
subordinato al raggiungimento di un grado minimo di integrazione
rilevato sulla base dell'entita' percentuale del personale e delle
risorse messe a disposizione dell'Associazione dai singoli Comuni.
Art. 22 - Comunita' montane: modifiche alla L.R. n. 22 del
1997
1. Le funzioni delle Comunita' montane sono determinate dalla L.R. 19
luglio 1997, n. 22, recante "Ordinamento delle Comunita' montane e
disposizioni a favore della montagna".
2. Alla L.R. n. 22 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997 e' sostituito dal seguente:
Composizione della Giunta
1. Il Presidente della Comunita' montana e' eletto tra i Sindaci dei
Comuni ricompresi nel suo ambito.
2. Lo Statuto determina la composizione della Giunta della Comunita'
montana.>>;
b) il comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 22 del 1997 e' sostituito
dal seguente:
la Giunta della Comunita' montana e' eletta dal Consiglio, con le
modalita' previste dallo statuto, tra i Sindaci, i componenti delle
Giunte e dei Consigli comunali.>>.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunita'
montane che devono rinnovare i propri organi entro il 30 giugno del
1999 adeguano il proprio statuto alle disposizioni del comma 2 in
tempo utile per l'avvio delle procedure di rinnovo degli organi. In
caso di mancato adeguamento, le norme statutarie in contrasto sono da
considerarsi prive di ogni effetto e per il rinnovo degli organi si
applicano le disposizioni dell'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997,
come modificato dal comma 2.
4. Le restanti Comunita' montane adeguano il proprio statuto entro 12
mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta e il
Presidente in carica, se eletti sulla base delle disposizioni
previgenti in contrasto, decadono e contestualmente il Presidente
della Regione, diffida i Consigli a procedere alla elezione del
Presidente e della Giunta della Comunita' montana. I Consigli che, in
seguito alla diffida, persistano a non adempiere nei successivi venti
giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della Giunta
regionale. Per la procedura di scioglimento si applicano altresi' le
disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. n. 22 del
1997.
5. E' delegata alla Provincia competente per territorio la
regolazione dei profili successori derivanti dalla trasformazione
della Comunita' montana in Unione e di quelli connessi all'eventuale
successivo scioglimento dell'Unione.".
"Art. 24 - Programma di riordino territoriale
1. Il programma di riordino territoriale di cui all'art. 6 della L.R
8 luglio 1996, n. 24 effettua periodicamente la ricognizione dei
livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali ai
sensi del comma 2 dell'art. 3 del DLgs n.112 del 1998. Il suddetto
programma indica altresi' le forme associative costituite in
attuazione dell'art. 21.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 della L.R.
n. 24 del 1996, il programma determina i criteri per la concessione
dei contributi a sostegno delle Unioni e delle Associazioni
intercomunali, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) i contributi riconosciuti alle Unioni di comuni in relazione al
numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei
comuni aderenti, ed alle funzioni e ai servizi trasferiti, sono
proporzionalmente superiori rispetto a quelli previsti per le
Associazioni intercomunali;
b) i contributi riconosciuti alle Unioni di comuni o alle
Associazioni intercomunali sono determinati in rapporto piu' che
proporzionale rispetto al numero dei comuni che le compongono;
c) costituisce criterio prioritario ai fini della determinazione dei
contributi riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali
il grado di integrazione tra gli uffici ed il personale dei comuni
aderenti;
d) nella definizione dei criteri per la determinazione dei contributi
riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali viene
assicurato che la quantita' e l'importanza delle funzioni e dei
servizi trasferiti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali
assuma valore prioritario rispetto al numero e alle caratteristiche
demografiche e geomorfologiche dei comuni aderenti.
3. Sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, alle
Unioni di comuni, alle Associazioni intercomunali e alle Comunita'
montane sono inoltre concessi contributi in conto capitale per
investimenti volti a favorire e rafforzare l'esercizio associato
delle funzioni.
4. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di
affari istituzionali e' costituito un Comitato regionale per le
Unioni comunali composto dai Sindaci che esercitano le funzioni di
Presidenti delle Unioni di comuni e delle Associazioni intercomunali.
Il Comitato svolge funzioni di supporto alla Giunta regionale nelle
politiche di sostegno alle forme associative tra comuni. In
particolare esso cura l'attivita' relativa all'istituzione di un
osservatorio sui piccoli comuni e sulle forme associative. Ai
componenti del Comitato viene corrisposta una indennita' pari al 25%
dell'indennita' di carica lorda dei consiglieri regionali.".
2) Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della
L.R. n. 22 del 1997, citata alla nota all'art. 25, era il seguente:
"Art. 1 - Natura
1. Le Comunita' montane sono Enti locali costituiti con legge
regionale, ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
"Ordinamento delle autonomie locali", tra Comuni montani e
parzialmente montani della stessa Provincia, allo scopo di promuovere
la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle
funzioni comunali favorendo, ove le condizioni lo consentano, la
fusione dei Comuni associati.
Art. 2 - Autonomia statutaria
1. Le Comunita' montane hanno autonomia statutaria in armonia con le
leggi statali e regionali.
2. Lo statuto, nei limiti dei principi fissati dalla legge,
stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in
particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento
degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra
Comunita' montane e altri Enti locali, della partecipazione popolare,
dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti
amministrativi. Determina altresi' la sede e la denominazione della
Comunita' montana.
3. Lo statuto, in sede di prima votazione, e' deliberato dal
Consiglio della Comunita' montana con il voto favorevole dei due
terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi
entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo
regionale, lo statuto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione ed e' affisso all'Albo pretorio dell'ente per trenta giorni
consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
5. Il Consiglio delibera lo statuto entro otto mesi dalla data di
costituzione della Comunita' montana. In caso di mancata adozione
dell'atto deliberativo entro tale scadenza, il Consiglio che,
nonostante diffida, persista a non adempiere nei successivi quattro
mesi, viene sciolto.
Art. 3 - Regolamenti
1. Nel rispetto della legge e dello statuto, la Comunita' montana
adotta il regolamento di contabilita', il regolamento per la
disciplina dei contratti, nonche' regolamenti per l'organizzazione ed
il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di
partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.
2. Il regolamento di contabilita' e quello per la disciplina dei
contratti devono essere deliberati nello stesso termine assegnato per
deliberare lo statuto ai sensi del comma 5 dell'art. 2.
Art. 4 - Funzioni
1. Le Comunita' montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle
leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni,
dalla Provincia e dalla Regione.
2. La Regione di norma attribuisce o delega alle Comunita' montane
funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della
difesa del suolo.
3. La Regione puo' delegare ulteriori funzioni a Comunita' montane di
un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunita'
derivanti da specifiche condizioni e realta' delle zone montane e dei
rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.
4. Possono altresi' essere delegate alle Comunita' montane funzioni
esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta della
Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunita'
montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzioni con la
Provincia stessa.
Art. 5 - Esercizio associato di funzioni e di servizi
comunali
1. Le funzioni ed i servizi che i Comuni montani intendono esercitare
in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicita'
ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da Consorzi
costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 o
dalle Comunita' montane di cui i Comuni montani sono membri. In caso
di coincidenza del livello di associazione con l'intero ambito di una
Comunita' montana, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi
e' comunque affidato alla stessa Comunita' montana. A tale specifico
livello di associazione non possono essere costituiti Consorzi.
2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione
associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e
di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a
regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunita' montana.
3. Nel caso di gestione dei servizi e delle funzioni di livello
provinciale o di vaste aree intercomunali, che superino gli ambiti
territoriali della Comunita' montana, questa, con il suo consenso,
puo' essere delegata dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a
Consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge
n. 142 del 1990, assorbendo le quote di partecipazione di ogni
singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunita' montana e' in
tal caso membro dell'Assemblea del Consorzio ai sensi del comma 4 del
suddetto art. 25.
4. La Comunita' montana non puo' aderire a un Consorzio del quale
facciano parte Comuni che costituiscono la Comunita' montana stessa,
salvo che per la gestione dei parchi. In tal caso, quando l'ambito
territoriale del parco coincide in tutto o in parte con quello della
Comunita' montana, d'intesa tra la Provincia e tutti gli enti
interessati, la gestione del parco puo' essere delegata alla
Comunita' montana.
Art. 6 - Determinazione degli ambiti territoriali
1. (Riportato alla nota all'art. 25).
2. Il mutamento degli ambiti territoriali, ivi compresi i casi di
modifiche attuate in applicazione dell'art. 7, e' stabilito con legge
regionale, sentiti la Provincia e i Comuni interessati.
3. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le
circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali
provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali
delle Comunita' montane, debbono disporre anche in merito a tali
ambiti.
4. L'esclusione di Comuni dalle Comunita' montane, effettuata ai
sensi del comma 2 dell'art. 28 della Legge n. 142 del 1990 e del
presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle
Comunita' europee e dalle leggi statali e regionali. A tal fine, la
Regione promuove rapporti convenzionali tra le Comunita' montane e i
Comuni interessati e, con atto di Giunta, puo' partecipare alle
relative convenzioni.
Art. 7 - Unione di Comuni montani
1. Al fine di favorire la fusione di tutti o parte dei Comuni di cui
all'art. 1, la Regione incentiva, ai sensi della L.R. 8 luglio 1996,
n. 24, l'Unione dei Comuni montani contermini, appartenenti alla
stessa provincia. Le Unioni di Comuni possono costituirsi fra tutti o
parte dei Comuni membri di una Comunita' montana. Ai sensi del comma
8 dell'art. 29 della Legge 8 giugno 1990, n.142, la Comunita'
montana puo' essere trasformata in Unione di Comuni anche in deroga
ai limiti di popolazione.
2. Nei casi in cui la costituzione dell'Unione sia deliberata da
Comuni che non fanno parte di una stessa Comunita' montana, ovvero da
Comuni montani e da Comuni contermini non montani, si procede, ove
opportuno, con legge regionale alla modifica degli ambiti
territoriali comunitari, frazionando o accorpando gli ambiti
territoriali preesistenti, ovvero includendo nuovi Comuni ai sensi
del comma 3 dell'art. 28 della Legge n. 142 del 1990.
3. L'Unione di Comuni costituita per trasformazione della Comunita'
montana, oltre all'esercizio di una pluralita' di funzioni o di
servizi determinati dall'atto costitutivo, esercita tutte le funzioni
che a qualsiasi titolo spettano alle Comunita' montane.
4. La trasformazione della Comunita' montana in Unione di Comuni non
priva quest'ultima dei benefici e degli interventi speciali stabiliti
per le Comunita' montane e per la montagna.
5. In caso di trasformazione di una Comunita' montana in Unione di
Comuni le deliberazioni dei singoli Consigli comunali concernenti
l'approvazione dell'atto costitutivo e del regolamento dell'Unione
sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale che con proprio
decreto dichiara l'avvenuta trasformazione della Comunita' montana in
Unione regolando, ove occorra, le questioni patrimoniali.
6. Il comma 3 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996 e' abrogato.
7. Al comma 5 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996 le parole .R. n.
1 del 1993>> sono sostituite dalle parole le sull'ordinamento delle
Comunita' montane>>.
Art. 8 - Controllo sulle Comunita' montane
1. Il controllo sulle Comunita' montane e' esercitato secondo quanto
previsto dall'art. 49 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed e'
disciplinato dalla legge regionale in materia di controlli.
Art. 9 - Organi delle Comunita' montane
1. Sono organi della Comunita' montana: il Consiglio, la Giunta, il
Presidente.
2. Un revisore contabile adempie alle funzioni di revisione
economico-finanziaria.
Art. 10 - Composizione del Consiglio
1. Il Consiglio della Comunita' montana e' formato da componenti dei
Consigli dei Comuni da cui essa e' costituita e la sua composizione
e' stabilita dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun
Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato, in modo da
assicurare la rappresentanza della minoranza, che deve essere
emanazione diretta della stessa, con esclusione, a pena di nullita'
dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;
b) elezione con criteri di proporzionalita' dei rappresentanti dei
Consigli comunali.
2. Lo statuto stabilisce la composizione del Consiglio conformandosi
ai principi di buon andamento e funzionalita' e di contenimento del
numero dei suoi componenti, che deve tendere ad essere analogo al
numero di consiglieri assegnati ad un Comune che ha la stessa
popolazione della Comunita' montana. Lo statuto, inoltre,
nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la
rappresentativita' di ciascun Consiglio comunale.
3. Lo statuto della Comunita' montana della quale fanno parte non
piu' di tre Comuni puo' prevedere, in deroga a quanto stabilito nei
commi 1 e 2, che il Consiglio sia composto da tutti i componenti dei
singoli Consigli comunali.
4. Qualora della Comunita' montana facciano parte Unioni di Comuni,
lo statuto della Comunita' montana puo' prevedere che componenti del
Consiglio siano consiglieri dell'Unione, in luogo dei rappresentanti
dei Comuni che costituiscono l'Unione stessa. Il numero di componenti
del Consiglio attribuibile all'Unione e' pari a quello spettante
all'insieme dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa. Lo statuto
deve comunque assicurare la rappresentanza delle minoranze in seno al
Consiglio della Comunita' montana.
5. Lo statuto disciplina altresi' il funzionamento del Consiglio con
particolare riguardo alle modalita' di convocazione, al numero
legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce
le modalita' di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina
e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla
carica.
6. Lo statuto puo' stabilire l'articolazione del Consiglio in
commissioni e gruppi politici.
Art. 11 - Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo della Comunita' montana.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) lo statuto, i regolamenti dell'ente ed i criteri direttivi per il
regolamento sull'ordinamento degli uffici;
b) il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il Programma
annuale operativo, i programmi di settore, i programmi di opere
pubbliche e i relativi piani finanziari;
c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
d) la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli
organismi di partecipazione;
f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; l'assunzione
e la concessione di pubblici servizi; la partecipazione della
Comunita' montana a societa' di capitali; l'affidamento di attivita'
o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui; gli
acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli
appalti e la concessione di opere che non siano previste
espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non
rientrino nell'ordinaria amministrazione;
g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e
servizi;
h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
i) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei
rappresentanti della Comunita' montana presso organismi pubblici e
privati, nonche' le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso
organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservate dalla
legge;
l) la determinazione delle indennita' per gli amministratori della
Comunita' montana;
m) l'elezione del revisore contabile;
n) l'emissione di prestiti obbligazionari.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
della Comunita' montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni
successivi, a pena di decadenza.
Art. 12 - Composizione della Giunta
1. Il Presidente della Comunita' montana e' eletto tra i Sindaci dei
Comuni ricompresi nel suo ambito.
2. Lo Statuto determina la composizione della Giunta della Comunita'
montana.
Art. 13 - Competenze della Giunta
1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio e
al Presidente; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria
attivita', ne attua gli indirizzi generali e svolge attivita'
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione
unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la Comunita'
montana. Lo statuto definisce le modalita' per rendere effettivo e
operante tale principio.
Art. 14 - Elezione del Presidente e della Giunta
1. Il Presidente e' eletto dal Consiglio con le modalita' previste
dallo statuto.
2. La Giunta della Comunita' montana e' eletta dal Consiglio, con le
modalita' previste dallo statuto, tra i Sindaci, i componenti delle
Giunte e dei Consigli comunali.
3. Le elezioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nella seduta in
cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella
in cui si e' verificata la vacanza o sono state presentate le
dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre
i sessanta giorni successivi a tali date.
4. La convocazione del Consiglio per le elezioni di cui ai commi 1 e
2 e' disposta dal consigliere piu' anziano secondo l'eta', che
presiede la seduta. La prima convocazione e' disposta entro dieci
giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di
nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si e'
verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.
Art. 15 - Mancata elezione del Presidente e della Giunta
1. Scaduto il termine di cui al comma 3 dell'art. 14, i Consigli che,
nonostante la diffida del Presidente della Giunta regionale,
persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti
con deliberazione motivata della Giunta regionale.
2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la
deliberazione stessa. La deliberazione e' immediatamente comunicata
al Consiglio regionale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
3. Il rinnovo del Consiglio a seguito dello scioglimento deve
avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione della relativa
deliberazione.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli
incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
Art. 16 - Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio
e la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici
nonche' all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti e sovraintende altresi' all'espletamento di tutte le
funzioni della Comunita' montana.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti della Comunita' montana presso organismi pubblici e
privati.
4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dall'insediamento del Presidente, ovvero dalla
scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente ai
sensi della normativa vigente in materia di controlli sugli Enti
locali adotta i provvedimenti sostitutivi.
Art. 17 - Rapporto di fiducia
1. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la
Giunta, nonche' la sostituzione dei singoli componenti della Giunta
che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del
Presidente o cessati dalla carica per altra causa.
2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non ne
comporta le dimissioni.
Art. 18 - Durata in carica del Consiglio
1. La durata in carica del Consiglio della Comunita' montana e' pari
a quella prevista dalla normativa vigente per i Consigli comunali. Il
Consiglio della Comunita' montana esercita comunque le sue funzioni
fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Il Consiglio della Comunita' montana decade comunque qualora siano
rinnovati i Consigli comunali della maggioranza dei Comuni che fanno
parte della stessa Comunita' montana.
3. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della
Comunita' montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio
comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'art.
10 e dallo statuto, entro e non oltre quarantacinque giorni.
4. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica
per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il
Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione
nella prima seduta successiva al verificarsi della cessazione dalla
carica o da quando se ne e' avuta conoscenza.
5. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4
durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del mandato
di questo.
Art. 19 - Dimissioni
1. Le dimissioni del Presidente della Comunita' montana sono
indirizzate al Consiglio; sono altresi' indirizzate al Consiglio le
dimissioni della Giunta, quando la stessa e' costituita nel modo
stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 12. Esse hanno
effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.
2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del
Presidente o di oltre la meta' degli Assessori determinano di diritto
la decadenza dell'intera Giunta.
3. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della mozione
di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del Presidente e della
Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria
amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova
Giunta.
Art. 20 - Funzionamento degli organi
1. Il funzionamento degli organi, con particolare riguardo alle
modalita' di convocazione, al numero legale, al procedimento di
discussione e di deliberazione, e' disciplinato dal regolamento in
base ai principi stabiliti dalla presente legge e dallo statuto.
"Art. 21 - Rimozione e sospensione di amministratori di Comunita'
montane
1. I Presidenti, i componenti dei Consigli e delle Giunte delle
Comunita' montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo
le modalita' di cui all'art. 40 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 22 - Organizzazione sanitaria
1. Restano salve le speciali disposizioni del Servizio sanitario
nazionale per gli organi delle Comunita' montane.".
"Art. 53 - Disposizioni applicabili
1. Nel caso in cui con legge regionale siano modificati gli ambiti
territoriali di cui all'art. 6, ovvero siano istituite nuove
Comunita' montane, nella fase di prima attuazione si applicano le
disposizioni del presente titolo.
Art. 54 - Costituzione delle Comunita' montane e
definizione dei rapporti patrimoniali
1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in
conformita' alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6,
indica, per ogni Comunita' montana, i Comuni che ne fanno parte e la
composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalita' e i
termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta
d'insediamento. La costituzione della Comunita' montana decorre dalla
data di elezione della Giunta provvisoria.
2. Qualora gli ambiti territoriali non coincidano con gli ambiti
territoriali delle Comunita' montane costituite ai sensi della
presente legge, e si determinino come conseguenza variazioni
territoriali, il Presidente della Giunta regionale, entro un mese
dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunita' montane,
sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto,
gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti
patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del
personale tra gli enti medesimi.
Art. 55 - Costituzione provvisoria degli organi
1. Nella fase di prima costituzione delle Comunita' montane il
Consiglio della Comunita' montana e' composto di tre rappresentanti
per ciascuno dei Consigli dei Comuni che fanno parte della Comunita'
montana. I rappresentanti sono scelti tra i consiglieri comunali.
2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e, a
tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi. Il rappresentante
della minoranza deve essere rappresentante della stessa, con
esclusione, a pena di nullita' della elezione, di ogni e qualsiasi
interferenza della maggioranza.
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa dei
componenti del Consiglio, non si procede alla loro sostituzione, a
meno che il Consiglio non si riduca alla meta' dei suoi componenti.
In tal caso si procede al rinnovo dell'intero Consiglio entro
quindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione
dalla carica.
4. Il Consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla
scadenza della maggioranza dei Consigli comunali dei Comuni che fanno
parte della Comunita' montana ed esercita le sue funzioni fino
all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei termini e
nei modi stabiliti dallo statuto.
5. Nella fase di prima costituzione delle Comunita' montane, la
Giunta e' composta dal Presidente e da quattro Assessori, per la cui
elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 14.
Art. 56 - Prima seduta del Consiglio provvisorio
1. La prima seduta del Consiglio provvisorio della Comunita' montana
e' convocata dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti ed
e' presieduta dal consigliere piu' anziano di eta'.
Art. 57 - Adempimenti del Consiglio provvisorio nella
seduta di insediamento
1. In sede di prima costituzione delle Comunita' montane e fino
all'approvazione degli statuti, in conformita' alle cui disposizioni
saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio
della Comunita' montana, nella seduta di insediamento:
a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello statuto,
stabilendo previamente la composizione della commissione, della quale
possono far parte anche estranei al Consiglio, nonche' le procedure
per la redazione e l'approvazione dello statuto;
b) nomina un Presidente e un organo esecutivo provvisori.
2. La commissione per lo statuto e' eletta a maggioranza dei quattro
quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta
eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal
Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni
immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui e'
necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in
questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della
minoranza e a tal fine il voto deve essere palese e limitato ai
quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per
difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione
diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi
interferenza della maggioranza, pena la nullita' dell'elezione.
3. La nomina della commissione per lo statuto deve essere effettuata
nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del Presidente e
dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta
di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consigli
che, nonostante diffida del Presidente della Giunta regionale,
persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti
con delibera motivata della Giunta regionale.
Art. 58 - Norma transitoria per gli organi attuali
1. Gli organi delle Comunita' montane in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge decadono al momento del rinnovo dei
Consigli comunali della maggioranza dei Comuni che fanno parte della
stessa Comunita' montana.
2. Essi sono rinnovati secondo le modalita' di cui all'art. 18.
Art. 59 - Adeguamento degli statuti
1. Le Comunita' montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni
della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della stessa. Decorso tale termine e fino al momento dell'entrata in
vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie
in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni
effetto.".
3) Il testo degli articoli 1, 6, 7, 15, 16, 17 e 18 della L.R. n. 24
del 1996, citata alla nota all'art. 28, era il seguente:
"Art. 1 - Oggetto e finalita'
1. La presente legge reca norme generali, finalizzate al riordino
territoriale, in materia di circoscrizioni comunali. Essa disciplina
in particolare:
a) il procedimento per l'approvazione delle leggi regionali di
modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali e
di istituzione di nuovi Comuni;
b) le forme di consultazione delle popolazioni interessate;
c) il programma di riordino territoriale finalizzato in particolare
alla modifica delle circoscrizioni comunali e alla fusione di piccoli
Comuni;
d) gli strumenti di incentivazione alle Unioni e alle fusioni di
Comuni.
2. La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei Comuni e
delle popolazioni interessate e in collaborazione con gli enti locali
medesimi, la revisione delle circoscrizioni comunali allo scopo di
definire ambiti territoriali adeguati per l'esercizio delle
funzioni amministrative e per una efficiente gestione dei servizi
pubblici.
3. Nella prospettiva dell'aggregazione dei Comuni negli ambiti
territoriali individuati dal programma di riordino territoriale, la
Regione promuove altresi' iniziative per favorire progetti di
coordinamento, su scala sovracomunale, delle funzioni con particolare
riferimento a quelle in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale.".
"Art. 6 - Programma di riordino territoriale
1. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, un
programma relativo alla modifica delle circoscrizioni comunali, alle
Unioni e alle fusioni di Comuni, predisposto sulla base delle
iniziative indicate dalle Comunita' locali interessate.
2. Il programma, tenendo conto delle Unioni di Comuni gia' costituite
o in via di costituzione, delle Comunita' montane e di ogni altra
rilevante forma di collaborazione in atto tra Comuni diversi, indica
le ipotesi di modifica territoriale, di istituzione di Unioni
intercomunali e di fusione di Comuni, prevedendo le relative
delimitazioni territoriali, i tempi e le principali modalita'
attuative, ivi compresi i criteri per la concessione dei contributi
spettanti ai Comuni che si siano pronunciati in senso favorevole alla
fusione o all'Unione intercomunale.
3. Il programma deve altresi' indicare i casi in cui, in seguito alla
prevista fusione di Comuni, si intende procedere alla istituzione di
uno o piu' municipi.
4. La determinazione dei criteri per la concessione dei contributi
regionali destinati ai Comuni, risultanti dalla fusione o costituiti
in Unione, tiene conto dell'esigenza di favorire:
a) i Comuni di minore consistenza demografica;
b) i Comuni con territori geomorfologicamente svantaggiati;
c) nel caso di Unioni di Comuni, quelle alle quali i Comuni abbiano
trasferito la titolarita' di funzioni e servizi di maggiore
consistenza e rilevanza.
Art. 7 - Procedimento per la formazione e l'aggiornamento
del programma
1. Al fine di consentire la partecipazione di Province, Comuni e
Comunita' montane alla elaborazione del programma di riordino
territoriale, la Giunta regionale, mediante apposito avviso
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce le linee
ed i criteri di orientamento per la formulazione del programma ed
individua i principali processi da attivare ed i criteri per la
concessione dei contributi ed incentivi. Entro tre mesi dalla
pubblicazione, gli enti locali fanno pervenire eventuali osservazioni
e proposte.
2. Valutate le proposte e le osservazioni pervenute, la Giunta
regionale sottopone il programma all'approvazione del Consiglio
regionale. Il programma approvato viene pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
3. Il programma e, aggiornato, con cadenza almeno quinquennale,
secondo le modalita' indicate dal presente articolo. Ove richiesto
dai Comuni interessati, la Giunta puo', in ogni tempo, sottoporre al
Consiglio regionale la proposta di modificazione o integrazione del
programma con particolare riguardo alle ipotesi di Unioni comunali
che siano state nel frattempo costituite.
4. La Giunta regionale, in seguito all'approvazione del programma,
presenta al Consiglio i progetti di legge conseguenti
all'approvazione del programma stesso.".
"Art. 15 - Contributi per programmi di riorganizzazione sovracomunale
(riportato alla nota all'art. 28)
Art. 16 - Unioni di Comuni e contributi per la loro
costituzione
1. L'Unione di Comuni e' un Ente pubblico locale, dotato di
personalita' giuridica, costituito fra due o piu' Comuni contermini
appartenenti alla stessa provincia in previsione della loro fusione
ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 142 del 1990.
2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e nelle forme
specificate nel programma di riordino territoriale, assegna ad ogni
Unione che si costituisca e ne faccia richiesta un contributo
straordinario iniziale, nonche' per i dieci anni successivi
contributi annuali.
3. Abrogato.
4. In attesa dell'adozione del primo programma di riordino
territoriale, la Giunta puo' concedere contributi, sulla base dei
criteri stabiliti nel presente articolo e nell'art. 6, comma 4, alle
Unioni che si costituiscano nel frattempo.
5. Nelle ipotesi in cui l'Unione riguardi tutti o parte dei Comuni
gia' costituiti in Comunita' montane, si applica la disciplina
dettata **dalla legge regionale sull'ordinamento delle Comunita'
montane**. Ove l'Unione riguardi tutti i Comuni gia' costituiti in
Comunita' montane, la Comunita' e' contestualmente trasformata in
Unione di Comuni.
6. L'Unione e' incompatibile con il mantenimento in essere di
consorzi costituiti tra gli stessi enti locali che la compongono.
L'Unione subentra ai Comuni che la compongono nei consorzi cui
partecipano altri enti.
7. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali a
favore dei consorzi tra enti locali sono estesi alle Unioni di
Comuni. Al fini dei riparto di tali benefici, l'Unione costituisce
titolo di priorita'.
8. Il controllo sulle Unioni e' esercitato ai sensi dell'art. 49
della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ed e' disciplinato dalla L.R. 7
febbraio 1992, n. 7, e successive modifiche.
Art. 17 - Contributi per la fusione di Comuni
1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti anche con Comuni di popolazione superiore,
la Regione eroga un contributo straordinario iniziale e, per i dieci
anni successivi alla fusione, contributi annuali stabiliti in base ai
criteri indicati nel programma di riordino territoriale.
2. La legge regionale che istituisce un Comune risultante dalla
fusione di uno o piu' Comuni puo' disporre che una percentuale dei
contributi annuali venga trasferita con vincolo di destinazione a
spese riguardanti esclusivamente il territorio e l'esercizio di
funzioni e servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni
soppressi.
3. La fusione costituisce titolo di priorita' ai fini del riparto dei
finanziamenti regionali destinati alle funzioni istituzionali dei
Comuni.
4. Non hanno titolo ad accedere ai contributi decennali per la
fusione i Comuni che abbiano gia' beneficiato di quelli previsti per
l'Unione, salvi restando gli opportuni adeguamenti affinche' sia loro
in ogni caso assicurata una contribuzione di durata complessivamente
decennale.
5. Sono in ogni caso fatti salvi i contributi straordinari statali di
cui all'art. 11 della Legge n. 142 del 1990.
6. Nelle ipotesi in cui la fusione riguardi tutti i Comuni gia'
aggregati in Comunita' montane, la legge regionale cura che al Comune
risultante dalla fusione siano conservate le medesime funzioni e il
godimento di tutti i benefici gia' attribuiti alla Comunita'
medesima.
Art. 18 - Municipi e forme di articolazione per le
comunita' originarie
1. La legge regionale che istituisce nuovi Comuni mediante fusione o
aggregazione di due o piu' Comuni prevede che alle comunita' di
origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di
partecipazione e di decentramento dei servizi di base. In particolare
puo' prevedere, nei territori delle comunita' di origine,
l'istituzione dei municipi di cui all'art. 12 della Legge n. 142 del
1990, ai quali i Comuni potranno delegare l'esercizio di ulteriori
funzioni e servizi. L'ipotesi di istituzione dei municipi deve essere
espressamente indicata nel quesito referendario deliberato dal
Consiglio regionale.
2. I progetti di legge concernenti la fusione di Comuni devono
indicare i casi in cui all'istituzione del nuovo Comune consegue
l'istituzione di municipi, e devono precisarne la delimitazione
territoriale.
3. La legge istitutiva deve prevedere il termine di decorrenza della
gestione dei servizi decentrati o eventualmente delegati ai
municipi.".