LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO VII
Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni
Art. 29
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presente legge, la
Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio
di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilita' in
sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma del
comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la
disciplina della contabilita' della Regione Emilia-Romagna".
NOTA ALL'ART. 29
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e'
il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
omissis".