LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO VII
Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni
Art. 28
Procedimenti in corso
1. Ai procedimenti per la concessione ed erogazione dei contributi
per i progetti di riorganizzazione sovracomunale in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. n. 24 del 1996,
ancorche' abrogato.
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
Il testo dell'art. 15 della L.R. n. 24 del 1996, concernente Norme in
materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle
fusioni di comuni, e' il seguente:
"Art. 15 - Contributi per programmi di riorganizzazione sovracomunale
1. La Regione, al fine di favorire i processi di unione e fusione di
comuni, eroga ai Comuni che abbiano specificamente deliberato in
merito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per
l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle
strutture, dei servizi e delle funzioni in vista dell'Unione o della
fusione dei Comuni medesimi.".