REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

              CAPO VII                                                          
          Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni                  
          Art. 27                                                               
Primo Programma di riordino territoriale                                        
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta                
regionale procede all'approvazione del Programma di riordino                    
territoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge             
stessa.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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