REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO VII
Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni
Art. 27
Primo Programma di riordino territoriale
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta
regionale procede all'approvazione del Programma di riordino
territoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge
stessa.