LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO VI
Area metropolitana e altre disposizioni in materia di Enti locali
Art. 23
Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 29 del 1995
1. Al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 10 aprile 1995, n.29
"Riordinamento dell'Istituto di beni artistici, culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna", e' aggiunto in fine il seguente
periodo:
"Gli atti sono inviati al controllo entro trenta giorni dalla loro
adozione, a pena di decadenza.".
NOTE ALL'ART. 23
Nota alla rubrica
1) La L.R. 10 aprile 1995, n. 29 concerne Riordinamento dell'Istituto
di beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
Comma 1
2) Il testo del comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 29 del 1995, come
integrato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza
omissis
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il controllo sugli atti
dell'Istituto e' esercitato dal Comitato regionale di controllo, con
le modalita' previste dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Il controllo
del Comitato comporta la verifica della legittimita' degli atti,
compresa la loro conformita' agli atti di indirizzo emanati a norma
dell'art. 2. Sono comunque soggetti al controllo del Comitato: la
nomina dei dirigenti ove si utilizzi la facolta' prevista dal
precedente art. 8, comma 4, le convenzioni o i contratti di ricerca
con istituti ed enti specializzati, gli incarichi di prestazione
d'opera intellettuale, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le
relative permute, gli appalti e le concessioni.
Gli atti sono inviati al controllo entro trenta giorni dalla loro
adozione, a pena di decadenza.
omissis".